Corte di Appello di Roma; 15 gennaio 2013

Corte di Appello di Roma, Sez. III^; 15 gennaio 2013; Pres. Azara, Rel. Lo Sinno, Gitschberg s.p.a. (avv. Sbordoni) contro C.F. (avv. Ilario). Riforma Trib. Latina – Sezione Distaccata di Terracina – 5 dicembre 2012.

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio di uno sciatore a causa di un tracciato ghiacciato, sconnesso e scarsamente innevato – Responsabilità del gestore dell’area sciabile ex art. 2051 c.c. – Non sussiste.

 

Al gestore di un’area sciabile, esercitando direttamente il potere di controllo sulla pista da sci, curandone la preparazione e la sua manutenzione giornaliera, è applicabile la disciplina di responsabilità ex art. 2051 c.c. La prova liberatoria è costituita dal caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile specifico che da solo ha creato le condizioni dell’evento dannoso. E’ equiparato al caso fortuito la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo, quando essa possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile. (Nel caso di specie, deve essere integralmente riformata la sentenza di primo grado che abbia ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c. il gestore di un’area sciabile, qualora uno sciatore, eseguendo una discesa su di una pista di media difficoltà, a causa del fondo ghiacciato e di una buca (di cui non è provata adeguatamente l’esistenza), perda il controllo della traiettoria, cadendo a terra procurandosi dei danni. La Corte rileva come l’evento debba essere ricondotto esclusivamente alla non adeguata preparazione dello sciatore; inoltre, la mera presenza di ghiaccio non costituisce sintomo di pericolosità, né di insidia e di non prevedibilità. Alla luce di ciò, rileva come la condotta dell’utente costituisca causa esclusiva del danno, integrando così il caso fortuito, che interrompe il nesso di causalità fra la cosa e il custode).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma

Sezione III^ Civile

composta dai signori magistrati:

ANTONIO AZARA – PRESIDENTE

DR.ssa FILOMENA RUTA – CONSIGLIERE

GIUSEPPE LO SINNO – CONSIGLIERE, relatore ed est.,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al N. 315/2010 del Reg. Gen. Affari Contenz. posta in decisione ex art.352 c.p.c. all’udienza del 9.11.2012 (con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. di gg. 20 + 10 scaduti il 9.12.2012) e vertente

tra

GITSCHBERG S.P.A., con sede legale in Rio Pusteria (BZ) – c.f. 00209860212 -in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’avv. Stefano Sbordoni del foro di Roma ed elettivamente dom.ta in Roma, via . Nicola de’ Cesarini n. 3, presso lo studio del medesimo avv.to, giusta delega in atti;

– appellante –

contro

C.F., nata a T. (L.) il (…), rapp.ta e difesa dall’avv. Leonino Ilario del foro di Roma e presso di lui dom.ta in Roma, via Fabio Massimo n.33, giusta delega in atti;

– appellata e appellante inc. le –

 

Oggetto: Appello a sentenza del Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina – N. 430/08 (risarcimento danni).

 

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 26.05.2010 la Gitschberg s.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza emessa in data 5.12.2008 dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, con la quale era stata definita la domanda avanzata da C.F. nei suoi confronti, con citazione notificata il 22.03.2007, con la richiesta di condanna della convenuta (quale società che gestiva gli impianti sciistici di Rio Pusteria in Alto Adige) al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta, avvenuta sulle piste di sci in data 27.12.2006, causata dal fondo ghiacciato e sconnesso della pista di Maranza, Il Tribunale (nel contraddittorio della società convenuta che aveva negato la sua responsabilità perché il fatto andava attribuito a colpa dell’attrice e non alle condizioni della pista), fatta espletare ctu medico legale e sentiti i testimoni indotti dalle parti, aveva dichiarato che il sinistro era avvenuto per responsabilità della società convenuta che condannava al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro. 13.196,80 con interessi compensativi e spese del giudizio.

La appellante deduce e sostiene l’erroneità della sentenza per errata valutazione delle risultanze probatorie chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e, nel merito, il rigetto della domanda proposta dalla attrice; con il favore delle spese dei due gradi di giudizio.

Si è costituita in questo grado la sig.ra C. che ha avanzato appello incidentale (al fine di vedersi risarcito anche il danno estetico ed il relativo danno morale, nell’importo indicato nella complessiva somma di Euro. 5.000,00 oltre accessori).

All’esito della verifica della costituzione delle parti, sono state precisate le conclusioni all’udienza collegiale del 9.11.2012 ove la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art.352 c.p.c. con concessione dei termini fissati dall’art.190 c.p.c. (ridotti -su accordo delle parti- a giorni 20 per conclusionali e giorni 10 per repliche).

Motivi della decisione

Con il I motivo di appello si censura la sentenza con riferimento alla affermata sussistenza di responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c. a carico della società gestrice degli impianti di sci, deducendo di aver dato prova della colpa della danneggiata equivalente al caso fortuito  sia in base alle risultanze accertate dai Carabinieri sia in base alle incerte ed equivoche prove testimoniali di parte attrice (negando che il solo fondo ghiacciato potesse rappresentare una insidia od un trabocchetto per uno sciatore).

Con un altro motivo di appello si censura l’interpretazione fatta dal tribunale della L. n. 363 del 2003 sulla responsabilità dei gestori di impianti sciistici.

Il Tribunale, in merito, aveva motivato la decisione di condannare la convenuta sul presupposto che l’incidente “si verificava a causa del fondo ghiacciato” esponendo che “come si legge nel rapporto redatto dai Carabinieri nell’immediatezza del fatto che si era in presenza di neve compatto”, ed aggiungendo che “il fondo della pista compatto se non impone la chiusura della pista deve tuttavia essere adeguatamente segnalato in quanto comunque richiede una perizia maggiore a causa delle maggiori velocità che possono raggiungersi e della maggiore difficoltà di controllo degli sci”, e questo ricollegato agli obblighi derivanti dalla L. n. 363 del 2003 (art.7). Ritiene questa Corte, analizzati i dati istruttori emersi in primo grado (relazione di servizio dei Carabinieri di Rio Pusteria e prova testimoniale), che l’appello principale sia fondato e che vada integralmente riformata la sentenza appellata, poiché trattarsi di fatto ascrivibile a colpa della sciatrice caduta per inesperienza nella pratica sciistica e non a caduta cagionata dalla pericolosità della pista: infatti, la condizione della neve – ghiacciata – non è sintomo di pericolosità, né di insidia e di non prevedibilità.

I due testimoni sentiti (il padre ed il marito della appellata)  avevano confermato i tre capitoli di prova articolati dalla attrice in citazione riferendo la frase “è vero guanto capitolato”; e quindi confermando che 1) l’attrice il giorno 27.12.2006 sciando sulla pista Nesselweise del comprensorio sciistico di Maranza gestito dalla società GITSCHBERG di Rio Pusteria e regolarmente aperta, capitava al  l’improvviso su una buca scoperta lungo la pista irregolarmente innevata che ne causava la caduta con conseguente frattura del polso; 2) che la pista suddetta è segnalata come pista “rossa” di media difficoltà; 3) che quel giorno a causa dello scarso innevamento non tutte le piste erano aperte. Dalle relazioni di servizio stilate dai Carabinieri di Rio Pusteria (che entrambe le due parti in causa hanno depositato nei loro fascicoli di I grado) risulta quanto segue: (quello prodotto dalla sig.ra C.): “INTERVENTO DI incidente SCIISTICO”: Tipo di incidente: “Caduta accidentale”; Condizioni meteorologiche: “Sereno”; Tipo di Pista: “Difficile (Nera)”; Condizioni della Pista: “Buone Condizioni” – “Neve Compatta”; Affluenza sciatori: “Normale”; Tipo di Pista: “Sci”. Annotazioni: “Caduta da sola”; (quello prodotto dalla GITSCHBERG S.p.A.): “INFORMAZIONI GENERALI”: – Annotazioni”dichiara di avere perso il controllo degli sci a causa della pista ghiacciata e di essere caduta rovinosamente procurandosi la frattura del polso”- INFORMAZIONI SULL’INCIDENTE: Luogo dell’incidente: “Pista aperta”- Dettagli luogo incidente: “Ripido”- Difficoltà pista: “Rossa” – Condizioni della neve “Ghiacciata” – Innevamento “Misto” – Condizioni meteorologiche “Sereno” – Vento “Assente” – Visibilità “Buona” – Affollamento Piste “Normale” -Causa incidente “Caduta Accidentale” – Responsabilità “Proprie”.

Non v’è dubbio che non possa attribuirsi alla GITSCHBERG S.p.A. la responsabilità della caduta della appellata sig.ra C., non essendo sussistenti gli estremi per una responsabilità extracontrattuale come per quella contrattuale. La C., all’atto della discesa sulla pista classificata rossa (o forse nera) e denominata “Maranza” del comprensorio sciistico RioPusteria, gestito dalla società appellante, cade autonomamente per effetto di una sua non adeguata preparazione allo sci per causa non individuata perdendo il controllo; ricoverata d’urgenza all’ospedale di Bressanone venne riconosciuta colpita da trauma al polso. La neve era in condizioni tipiche per l’ora di inizio mattina (circa le ore 10) e del periodo di fine dicembre: compatta e ghiacciata, e quindi ben sciabile. La visibilità era buona e l’affollamento normale. A nessuno dei due testi sentiti era stato chiesto quali fossero le capacità tecniche della appellata (ed in difetto di prova diversa, deve opinarsi che le stesse capacità fossero buone e comunque adatte a quel tipo di pista).

Dall’annotazione di servizio redatta dai carabinieri di Rio Pusteria emerge chiaramente che la caduta avvenne per un fatto accidentale ricollegabile unicamente alla sciatrice senza che sia emerso alcun elemento proditorio (neppure indiziario) che consenta di collegare la caduta con una condizione non “adeguata” od “idonea” della pista Nesselwiess, e questo anche volendo considerare vero che nel tratto su cui scendeva la C., irregolarmente innevato, vi fosse una buca scoperta.

Il concetto stesso di innevamento irregolare non è particolarmente significativo ai fini dell’esame della questione a fronte delle indicazioni emergenti dalle annotazioni dei C.C. che indicavano la pista come regolare in quanto indicata come innevata in modo “compatto” ed in condizioni termiche di durezza data dal “ghiaccio” della superficie sciabile; il che è l’esatto contrario di una pista innevata in modo irregolare e con buche.

Ove la buca potesse realmente rappresentare una insidia od un trabocchetto (non prevedibile per uno sciatore di comune e normale esperienza nella pratica sciistica) doveva trattarsi di una curvatura della superficie della pista che, per profondità e larghezza, non potesse consentire allo sciatore di adeguare la sua condotta di discesa per evitarla in tempo utile; ma nessun elemento probatorio ha consentito di formulare tale giudizio né la visibilità di quel girono (buona con cielo sereno) era tale da impedire un avvistamento tempestivo dell’anomalia di cui hanno parlato solo i due testimoni di parte attrice (che non va trascurato sono il padre ed il marito della sciatrice caduta).

L’unica spiegazione della caduta fornita al riguardo dalla appellata era stata la condizione del fondo della pista “ghiacciato e sconnesso e scarsamente innevato” che l’aveva portata alla caduta senza sua colpa; aggiungendo che la normativa di settore l’avrebbe obbligata a tenere chiusa quella pista e che non avendolo fatto doveva rispondere di ogni evento infausto avvenuto in danno degli utenti sciatori. La appellata, tuttavia, non offriva prova idonea ed univoca, su una condizione della pista che avrebbe obbligato il gestore alla sua chiusura.

La medesima parte aveva, peraltro, fondato la sua domanda di risarcimento sulla responsabilità civile, sia contrattuale che extracontrattuale, della appellata nella sua qualità di gestrice della pista, per avere colposamente omesso di predisporre adeguate segnalazioni di pericolo non evidenziando le cattive condizioni della pista (richiamando la L. n. 363 del 2003).

In tema di responsabilità del gestore di impianti sciistici, si hanno, sostanzialmente, tre impostazioni, tutte di elaborazione giurisprudenziale: la prima, più datata, che respinge una responsabilità contrattuale del gestore per i sinistri dell’utente sulla pista da sci, ammettendo unicamente l’azione extracontrattuale fondata sulla regola generale del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., escludendo anche la configurabilità di una responsabilità per esercizio di attività pericolosa o responsabilità per cosa in custodia rispettivamente ai sensi degli art. 2050 e 2051 c.c., con la conseguente necessità per il danneggiato di fornire rigorosa prova, oltre che del danno e del nesso causale, anche del profilo della colpa del presunto danneggiante, commissiva od omissiva a seconda della fattispecie (Cass. n. 2216 del 15 febbraio 2001, Foro it., Rep. 2001, voce Trasporto (contratto di), n. 13; n. 6113 del 12 maggio 2000, ibid., voce Responsabilità civile, n. 334).

Un filone giurisprudenziale recente della Suprema corte di cassazione ricostruisce invece, in determinate situazioni, in cui limitati tratti di pista hanno una conformazione tale, o perché vi insistono particolari costruzioni artificiali (cannoni sparaneve, aree di sosta, mezzi battipista, ponti) o che sono caratterizzati da altre particolarità, anche naturali (dirupi, pendenze, rocce, incroci tra piste, ecc.), una responsabilità da cose in custodia in capo al gestore ai sensi dell’art. 2051 c.c. (Cass. n. 2706 del 10 febbraio 2005, id., Rep. 2005, voce cit., n. 457; n. 832 del 18 gennaio 2006, id., Rep. 2006, voce cit., n. 468).

Un diverso filone giurisprudenziale ammette, addirittura, l’inquadramento, in particolari situazioni di fatto, dell’attività di gestione di una pista da sci nel concetto di attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. (Cass. n. 7916 del 26 aprile 2004, id., Rep. 2004, voce cit., n. 421).

Un terzo filone giurisprudenziale individua la responsabilità contrattuale del gestore dell’impianto nel contratto atipico denominato di ski-pass, che consente allo sciatore l’accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo stabilito. Tale contratto presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella parte in cui il gestore è anche gestore delle piste servite dall’impianto di risalita, “con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l’evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale, . . .”, come ad esempio una velocità imprudente ed eccessiva dello stesso sciatore (Cass. 6 febbraio 2007 n. 2563; Cass. 19 luglio 2004, n. 13334). Ai sensi degli art. 3 e 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 363 (già in vigore all’epoca del sinistro oggetto di esame) i gestori hanno l’obbligo di assicurare agli utenti la pratica dello sci in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni (art. 3) e sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste (art. 4).

Questo insieme di regole normative e giurisprudenziali non esclude, peraltro, una rilevanza attribuibile al c.d. concetto di autoresponsabilità del singolo, secondo cui ognuno, quando si esercita in una pratica sportiva come la pratica dello sci, deve adeguare la sua velocità alle condizioni della pista, alle proprie capacità tecniche ed ai livelli di affollamento delle piste medesime in modo tale da non essere un pericolo per sé stesso, ma anche per gli altri utenti. Tale principio va affermato con rigore in tutte quelle circostanze in cui le piste sono bene innevate, prive di particolarità morfologiche e di costruzioni artificiali ed in cui l’utente contraente deve essere in grado di evitare, con un minimo di diligenza, attenzione e prudenza esigibile, situazioni di pericolo. Sia la ricostruzione della responsabilità del gestore in termini di responsabilità contrattuale sulla scorta del contratto atipico di “skipass” sia di quella diversa extracontrattuale ex art. 2051 c.c. per cosa in custodia, una volta accertato il nesso causale tra il danno e la violazione, da parte del gestore, di un suo obbligo di messa in sicurezza della pista, attribuisce al gestore l’onere della prova liberatoria.

In termini contrattuali, incombe su di lui l’onere, ex art. 1218 c.c., di provare l’impossibilità oggettiva della prestazione, individuando la causa precisa che ha determinato l’impossibilità, derivante da una causa a lui non imputabile, che in sostanza, nel caso di specie, si traduce nella prova della forza maggiore o del caso fortuito (e, quindi, anche del fatto del danneggiato).

In ordine al criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. devono ricorrere, invece, tre presupposti, e cioè la relazione di custodia, l’essere la cosa produttiva del danno ed il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno.

La figura del custode, intesa in senso quanto mai lato, identifica chi ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa, quale che sia il titolo sul quale questo potere si fonda e che può essere, al limite, anche un mero potere di fatto. Non vi può essere dubbio che la convenuta, nel caso di specie, era custode esercitando direttamente il potere di controllo sulla pista da sci “Nesselweiss” curando la preparazione della pista, la sua manutenzione giornaliera, l’apertura e la chiusura giornaliera, ecc.

Secondo presupposto per l’applicabilità dell’art. 2051 è la cosa produttiva del danno. Ormai è superata la diatriba se questo requisito sia destinato ad attribuire alla cosa una determinata caratteristica, con la necessità di distinguere, quindi, tra cosa potenzialmente pericolosa e cosa inerte. Può perciò trattarsi di una cosa in sé anche inerte e priva di un proprio dinamismo “quando i danni derivano dall’insorgenza in essa di un processo dannoso ricollegabile all’attività umana o altro . . .” (cfr. Cass. n. 3041 del 30 marzo 1999). Quindi, anche una pista da sci, cosa di per sé priva di un proprio dinamismo dannoso, può trasformarsi, in combinazione con delle particolarità morfologiche (rocce, dirupi, ecc.), delle costruzioni artificiali (ponti, steccati, sparaneve, ecc.) o, infine, unita ad un’attività umana, commissiva od omissiva (mancata adeguata preparazione della pista, innevamento non sufficiente, scopertura di zone a terra, mancata apposizione di una rete di protezione sui bordo/ pista, ecc.), in cosa produttiva di danno.

Terzo e ultimo requisito della norma è che tra la cosa ed il danno vi sia il rapporto di causalità, da provare dall’attore alla stregua del consueto criterio della normalità statistica.

Dalla dinamica del sinistro sopra accertata emerge, tuttavia, che la caduta della signora C., pur avendo cagionato dei danni ricollegabili alla caduta, non può essere attribuita alla appellante.

L’art. 2051 c.c. attribuisce al custode una prova liberatoria particolarmente gravosa, costituita dal caso fortuito, inteso quale avvenimento inevitabile specifico che da solo ha creato le condizioni  dell’evento dannoso. E equiparato al caso fortuito la condotta colpevole del danneggiato o di un terzo, quando essa possa essere considerata causa esclusiva del danno, in quanto eccezionale ed imprevedibile. Nel caso di specie la presenza occasionate di una buca sulla pista può essere considerato avvenimento imprevedibile ed inevitabile per un gestore di impianti di sci nel momento in cui vi è prova che le condizioni “generali” della pista siano state del tutto normali (i C.C. indicavano, a tal proposito, la neve rilevata come COMPATTA e GHIACCIATA) e non imponeva al medesimo alcun obbligo di intervento per eliminare quel prospettato pericolo (va evidenziato, ancora, che nessun elemento dimostra che altri sciatori avessero avuto problemi analoghi o che i Carabinieri avessero ricevuto segnalazioni o lamentele in merito alle condizioni della pista).

E’ del tutto verosimile, difatti, che uno sciatore che si impegni nella discesa su una pista non adatta alle proprie capacità tecniche (altro non potendo valutarsi in merito alle capacità tecniche reali della appellata), possa cadere sulla pista e che il corpo in caduta scivoli per una distanza più o meno lunga, secondo la pendenza del tratto e le condizioni del manto nevoso, cagionandosi danni senza che possa qualificarsi la situazione come causata da una colpa del gestore della pista per omessa manutenzione della stessa.

Non vi è prova, infatti, che la pista Nesselweiss si presentasse non mantenuta in condizioni tali da consentire una normale pratica sciistica e che questo abbia determinato la caduta della appellata, in quanto molteplici fattori potevano avervi concorso (ripidità e durezza della pista ghiacciata, velocità non adeguata, materiale non adeguato a quella pista, attacchi vecchi o non ben funzionanti, ecc.). Nulla, ad eccezione dell’asserita presenza di una buca causata dallo scarso innevamento (contraddetta dalla relazione dei Carabinieri del luogo – particolarmente qualificati in questa materia) è stato allegato dalla parte attrice, che nessuna prova al riguardo ha saputo offrire (rimanendo del tutto irrilevanti le dichiarazioni dei due testimoni sopra indicati).

La appellata, pertanto, deve ritenersi aver fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c. come quella di cui all’art. 1218 c.c. (sostanzialmente analoghe tra loro).

Essendo quindi la caduta imputabile ad una modesta abilità alla pratica dello sci da parte della appellata, alla società gestrice dell’impianto nessun addebito puo (…) mosso; trovando effettivo spazio, nel caso di specie, il già citato principio generale di autoresponsabilità, estraibile dalla lettura degli art. 1227 e 2056 c.c., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto  meno per colpa (seppur lieve), dallo stesso danneggiato; operante anche nella sfera dei diritti privati e che comporta, in materia di responsabilità aquiliana, la esclusione della antigiuridicità dell’atto lesivo per effetto del comportamento del danneggiato non improntato a prudenza e diligenza in rapporto alla specifica attività posta in essere.

L’appello, per tali ragioni, è fondato e va riformata in toto la sentenza di I grado.

Di conseguenza la appellata, soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese di questo giudizio, a favore della controparte e liquidate tenuto conto del valore della controversia e della attività compiute dal procuratore della parte nel presente giudizio secondo \ parametri ministeriali attualmente in vigore.

Infatti, l’art.9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito nella L. n. 27 del 2012, ha abrogato la tariffa forense di cui al D.M. n. 127 del 2004, statuendo, al comma 2, che nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso dell’avvocato sia determinato sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia; parametri che sono stati approvati con decreto 20.07.2012 n. 140 (in G.U. n.195 del 22.8.2012), ed in vigore dal 23.8.2012, come statuito espressamente dall’art.42 del decreto.

Per le cause avanti al Tribunale (scaglione sino a Euro. 25.000) il compenso è di Euro. 2.100,0 secondo i parametri di base per tutte e 4 le fasi considerate dal D.M.. Per le cause avanti alla Corte di Appello i parametri ex art.11 d.m. prevedono: ” Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione previsto per il tribunale, aumentato del 20%”.

Per il caso in esame si ottiene la somma base di Euro. 1.550,00 (scaglione valore sino a Euro. 25.000 Euro) che si reputa aumentare del 50% (2.325,00); il valore medio per il giudizio d’appello è pari a 1.162,50 che va aumentato del 20% per il grado d’appello con totale finale del compenso di Euro. 1.395.00.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA – Terza Sezione Civile – definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide sull’appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina – sezione distaccata di Terracina – emessa in data 5.12.2008 (depositata il 6.12.2008 con il N.430/08) proposto da GITSCHBERG S.p.A. nei confronti di C.F. (appellante incidentale):

a) in accoglimento dell’appello, ed in totale riforma della sentenza appellata, Rigetta la domanda proposta da C.F. nei confronti della GITSCHBERG S.p.A. con citazione notificata in data 3.04.2007;

b) Condanna la appellata C.F. alla rifusione delle spese sostenute dalla società appellante nei due gradi di giudizio, liquidandole: per il I grado in Euro. 100,00 per spese e Euro. 2.100,00 per compenso (oltre IVA e CAP come per legge), e per questo grado di giudizio in Euro. 200,00 per spese e Euro. 1.395,0 per compenso (oltre IVA e CAP come per legge);

c) pone, infine, a carico della appellata l’onere delle spese di CTU già liquidate in I grado, con sua condanna al rimborso verso la appellante delle somme già sborsate a tale titolo.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2012.

Depositata in Cancelleria il 15 gennaio 2013.

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