Proposta di legge Lanzillotta sullo sci da pista (ed altro): alcuni spunti di riflessione

Riceviamo da Michela Chiarini (Avvocato del Foro di Brescia che collabora con lo Studio Legale Musumarra) un intervento che volentieri pubblichiamo, ringraziando l’autrice per il suo contributo. 

 

Proposta di legge Lanzillotta sullo sci da pista (ed altro): alcuni spunti di riflessione                  

di Michela Chiarini

 

Sempre più spesso viene evidenziato il problema della sicurezza anche in montagna, in particolare nello sci da discesa e connessi.

 

Il legislatore nazionale era già intervenuto con Legge 24 dicembre 2003 n. 363, la quale ha dettato “… norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane…” (art. 1).

 

Tra le altre, vi sono norme su:

     gestione delle aree sciabili attrezzate (obblighi e responsabilità dei gestori, informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, ecc.);

     comportamento degli utenti nelle aree sciabili (utilizzo del casco protettivo per i minori di anni 14, velocità, precedenze, sorpasso, stazionamento, omissione di soccorso, ecc.);

      sci fuori pista e sci-alpinismo;

      applicabilità delle disposizioni della legge in oggetto anche alla pratica dello snowboard;

    individuazione dei soggetti competenti per il controllo delle disposizioni in esame;

     sanzioni amministrative.

 

Col trascorrere del tempo sono però emerse necessità di adeguamento della legge, donde appunto la presentazione della proposta di legge della senatrice Lanzillotta, preceduto da apposita relazione, presentata al Senato l’11 aprile 2014.

 

 

Nella illustrazione della proposta di legge è affermato – qui se ne riporta qualche punto a titolo esemplificativo – che l’attività di prevenzione e di vigilanza è da considerare basilare per garantire la sicurezza e che la stessa per essere efficace deve avere carattere di capillarità; il sistema sanzionatorio è rimasto incompleto e non uniforme a causa del diverso stato di attuazione tra le varie regioni; la situazione è complicata dal caso di piste da sci ricomprese nel territorio di più di esse; si avverte la mancanza di sanzioni d’immediata efficacia e disincentivanti, quale la possibilità di ritiro dello skipass; vi è stata scarsa attenzione del legislatore del 2003 circa l’utilizzo dell’elisoccorso.

 

La Proposta Lanzillotta è dunque volta alla modifica della vigente legge nazionale, con effetti anche per le legislazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante rafforzamento delle misure preventive, di sicurezza e di vigilanza, atteso che così si ritiene possa essere favorito lo sviluppo del turismo e delle correlate attività in montagna.

 

Non vi è in questo contributo l’intento di riportare o approfondire ogni aspetto della Proposta, ma solo quello di fornire alcuni spunti di riflessione.

 

A) un principio più volte in essa esposto, ved. l’illustrazione degli artt. 1 e 13 [in parte la sostanza era già presente nella legge che si intende modificare, all’art. 17 comma secondo sull’obbligo di munirsi, in certe condizioni e “per il caso di “evidenti rischi di valanghe”, di “… appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso. Tale norma è anche altrimenti censurata nella stessa illustrazione della Proposta], è quello di prevedere una situazione d’ illiceità e quindi punibilità in via amministrativa di condotte di sciatori che siano “pericolose per sé e per altri”. Quest’ultima espressione non è contenuta nel testo degli articoli proposti sebbene solo nella loro illustrazione ad opera della proponente, ove si nota l’uso della congiunzione “e”; ma poiché è noto che i lavori preparatori di legge vengono poi considerati nell’interpretazione giurisprudenziale, soprattutto da parte della Corte costituzionale, l’affermazione è idonea a prefigurare tutta una serie di conseguenze.

 

In punto può essere ricordato che recentemente, in sede di legislazione regionale e per ancor più vasto ambito (“Riordino normativo in materia di attività motorie e sportive”), aveva suscitato critiche l’idea di introdurre una regola volta a costituire di illiceità amministrativa la creazione di pericolo da parte del praticante sportivo “per sé o per altri” (v. Progetto di legge n. 0175 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale della Lombardia, presentato il 26.7.2012 e poi modificato il 27.9.2012, a seguito di una presa di posizione da parte del Club Alpino Italiano, con la soppressione del “per sé”).

 

Situazione che, unita alle precedenti, evidenzia una tendenza. Si tratta infatti di una impostazione preventiva, estensiva e maggiormente repressiva rispetto a quella di tradizionale normale punibilità solo per un “danno” effettivamente cagionato ad altri (c.d. neminem laedere: artt. 2043 c.c. e 40-43-582-583-589 c.p.): si vuole dunque prevedere una “anticipazione” della “soglia della punibilità” a momenti anteriori e indipendenti dall’effettivo tradursi in infortunio, e, dunque, anche la possibilità di impedire e sanzionare “a monte” condotte che siano solamente prodromiche alla possibilità di un danno; allo scopo, come dappresso, sono approntate anche nuove relative competenze.

 

B) si nota la scelta di utilizzo di previsioni di illeciti e sanzioni di natura (non penale ma) amministrativa, meno impegnativi dal punto di vista delle procedure di formazione ed approvazione della legge, nonché del loro accertamento in concreto, soprattutto dal punto dell’elemento soggettivo (è noto che in questo tipo di illecito normalmente è sufficiente un atteggiamento psicologico di tipo colposo: v. ad esempio l’art. 3 della legge 1981 n. 689), da parte dei soggetti preposti alla vigilanza ed eventualmente pure in successive sedi di impugnative avanti le autorità amministrative o giudiziarie.

 

C) correlativamente al punto precedente, e pure nell’ottica di non previsione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si stabilisce un’estensione alla materia dello sci della possibilità dell’individuazione (da parte delle regioni e delle province autonome) e dell’ impiego di soggetti privati (esempio maestri di sci: art. 15 Proposta) nello svolgimento di attività che, “oggettivamente”, hanno natura pubblicistica.

 

Nello stesso senso, sintomatica di un problema giuridico di sistema è l’esplicita affermazione della nozione ed efficacia probatoria dell’atto pubblico (artt. 2699 e 2700 codice civile) ad atti di contestazione, riscossione ed accertamento (in sé appunto tipici dell’esercizio oggettivo di funzione pubblica, nel quadro di cui all’art. 357 c.p.) emessi da soggetti al contempo espressamente definiti “privi della qualifica di pubblici ufficiali” (art. 15 Proposta), sulla scia del modello fornito dalla disciplina della circolazione stradale.

 

Data la complessiva impostazione, anche qui sono prevedibili ulteriori applicazioni per altre attività sportive, e risulta l’intento di assicurare ad alcuni soggetti privati nuove possibilità e legittimazioni nell’esercizio di attività economiche.

 

D) un particolare non è trattato, circa il divieto di risalita delle piste di sci che ora si vuole rafforzare con l’art. 10 della Proposta estendendo anche a chi utilizzi “racchette da neve” (c.d. “ciaspole”), pratica molto cresciuta negli ultimi anni.

 

Modificando l’art. 15 della legge vigente sarebbe opportuno imporre, quale condizione per il rilascio della concessione al gestore di una pista sciistica, di segnalare e consentire linee di transito a piedi o con diversi mezzi ove esso sia impedito dal tracciato della singola pista medesima.

 

E) sarebbe forse qui necessario disciplinare in modo acconcio i poteri dei sindaci circa l’emanazione di ordinanze sul c.d. “fuori-pista”.

 

Si considerino i casi recenti (Livigno, Grignone e Gran Sasso, ecc.), che hanno manifestato come non vi sia una precisa regolamentazione ed ove si sono generate discussioni tra gli “addetti ai lavori” pure per la non uniformità dei criteri di volta in volta adottati nelle varie località.

 

In chiusura di questo breve commento, appare evidente come la Proposta normativa si inserisce in un settore economico di notevole rilevanza, mirando a trattare nel minuto situazioni di difficile gestibilità, tanto più ove si consideri che le aspettative dei praticanti sovente non sono in sintonia con gli intenti dei normatori.

 

In ogni caso, la prevedibilità ed evitabilità totale di eventi negativi in montagna non è possibile: non si tratta di “fuggire dalle regole”; ma “declinarle con buon senso” sarebbe la soluzione più adeguata.

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