L.R. Abruzzo, 10 dicembre 2010, n. 52
L.R. Abruzzo, 10 dicembre 2010, n. 52
Realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo nel territorio regionale
Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e finalità.
1. La Regione Abruzzo promuove la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici occasionali e campi di volo per velivoli ultraleggeri (ULM) o deltaplani per il volo sportivo e da diporto, nel rispetto della L. 2 aprile 1968, n. 518 “Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”, del D.M. 8 agosto 2003″Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”, del D.M. 1° febbraio 2006″Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio”, della L. 25 marzo 1985 n. 106″Disciplina del volo da diporto o sportivo”, del D.P.R. 5 agosto 1988 n. 404 “Regolamento di attuazione della L. 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, come modificato dal D.P.R. 28 aprile 1993 n. 207 “Regolamento recante modificazioni al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”, del D.M. 8 agosto 2003 “Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518 concernente la liberazione dell’uso delle aree di atterraggio”.
2. Per aviosuperfici occasionali e campi di volo di cui al comma 1 si intendono tutte quelle aree di dimensioni idonee a permettere operazioni occasionali di decollo e atterraggio di velivoli, riguardanti esclusivamente l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo sportivo e da diporto.
3. L’esercizio del volo e delle attività sportive con esso collegate, come disciplinato dalla normativa statale vigente, costituisce esercizio di una attività di pubblica utilità e le strutture a tal fine necessarie sono da considerarsi come opere di pubblica utilità.
Art. 2 Modalità di realizzazione.
1. Le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo consistono in una pista erbosa o in terra battuta, idonea alla effettuazione della corsa di decollo e di atterraggio, per la cui esecuzione occorrono modesti lavori di sbancamento o di livellamento del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo, in attrezzature destinate al rimessaggio dei velivoli e alla loro manutenzione, in locali destinati ad ufficio o posto di ristoro.
2. Le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, al di fuori dei centri abitati e ad una distanza adeguata dagli stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, nonché delle prescrizioni stabilite con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge (2).
3. È ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero elementi prefabbricati che non siano stabilmente infissi al suolo, nonché impianti tecnologici e la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.
(2) In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 21 ottobre 2011, n. 1/Reg.
Art. 3 Autorizzazione comunale.
1. La realizzazione di aviosuperfici occasionali e campi di volo è consentita su autorizzazione comunale nelle zone territoriali omogenee di cui alla lett. e) dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765”, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente. A tal fine, alla richiesta di autorizzazione è allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto dal quale risulta inequivocabilmente l’impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell’attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.
2. I comuni, con popolazione fino a centocinquantamila abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie occasionale o campo di volo.
3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali o regionali, la richiesta di autorizzazione è corredata dagli eventuali nullaosta.
Art. 4 Uso delle aviosuperfici occasionali.
1. Per l’uso delle aviosuperfici occasionali:
a) non è necessaria la figura del gestore, la segnaletica e l’assistenza antincendio;
b) i voli sono ammessi nel territorio nazionale senza scali intermedi in territori di altro Stato;
c) se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un’area di proprietà privata, il loro utilizzo è subordinato al consenso del proprietario dell’area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un’area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l’uso è subordinato al nullaosta o alla concessione d’uso da parte della competente autorità amministrativa.
2. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell’ambiente.
3. In caso di trasporto sanitario d’urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio, non è necessaria la preventiva comunicazione alla direzione aeroportuale e all’autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
Art. 5 Attività del volo.
1. Nel rispetto della normativa statale vigente, le aviosuperfici occasionali ed i campi di volo possono essere utilizzati quali base per l’attività di volo sportivo, da diporto, di lavoro aereo e di pubblica utilità.
Art. 6 Norma finanziaria.
1. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 7 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.