Tribuale di Trento, sentenza 14 aprile 2014

Tribuale di Trento, sentenza 14 aprile 2014; Giud. Alinari

 

Responsabilità civile – Snowboard – Repentina reimmissione nel tratto di pista – Scontro con altro utente – Responsabilità extracontrattuale – Sussiste – Fattispecie

 

Risponde dei danni provocati a uno sciatore lo snowboarder che, fermo a lato del tracciato, si reimmetta repentinamente in pista, senza verificare l’arrivo di altri utenti, travolgendolo (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato uno snowboarder reo di aver tenuto una condotta gravemente negligente ed imprudente, manifestatasi nella repentina reimmissione in pista, dopo una sosta ai relativi bordi, senza minimamente curarsi dell’arrivo di eventuali sciatori, da cui ne è disceso lo scontro con altro utente).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento, in persona del Giudice Dott.ssa Serena Alinari in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 58/C/11 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi (proveniente dalla soppressa Sezione Distaccata di Cavalese) promossa

DA

J.H. e T.K.,

entrambi rappresentati e difesi, il primo giusta procura alle liti Notaio dott. Georg Liessem Repertorio Nr. 587/2010 e il secondo giusta procura a margine dell’atto di citazione, dagli avv. Markus Wenter e Martin Gabrielli del foro di Bolzano e dall’avv. Paolo Pontrelli del foro di Trento ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo/posto in Cavalese, via F.lli Bronzetti n.52;

-ATTORI-

CONTRO

C.M., residente in Corridonia (MC) in via G. n.49;

– CONVENUTO CONTUMACE-

OGGETTO: risarcimento danni da incidente sciistico

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, H.J. e la T.K. convenivano in giudizio C.M., chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Nel giudizio così radicato il convenuto, pur regolarmente notiziato, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all’udienza del 30.03.2012.

Preliminarmente il Tribunale rileva che gli attori sono incorsi in un errore materiale, laddove hanno chiesto, all’udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, che venisse accertata e dichiarata nella causazione dell’incidente sciistico, verificatosi in data 09.02.2010, la responsabilità esclusiva di un certo signor A.F., anziché la responsabilità del convenuto, essendo il primo soggetto non identificato negli atti del giudizio e quindi terzo al procedimento; essendo l’errore materiale facilmente riscontrabile dagli atti del giudizio ed essendo tale errore materiale non presente nelle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione in rinnovazione, dispone che ai fini della decisione debba verificarsi la fondatezza o meno della richiesta di parte attrice tesa ad accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione dell’incidente sciistico, verificatosi in data 09.02.2010.

All’esito dell’istruttoria, le domande attoree sono risultate fondate e vanno accolte nei limiti infra precisati.

La ricostruzione dell’incidente sciistico riferita dagli attori ha trovato pieno riscontro nelle prove orali assunte.

Gli attori, in sede di atto introduttivo del giudizio, attribuiscono l’esclusiva responsabilità del sinistro al convenuto, riferendo che questo, che era seduto sulla neve con il suo snowboard, nel momento in cui H.J. sciava alla di lui altezza, si rialzò improvvisamente e partì, intersecando la traiettoria di quest’ultimo ed investendolo.

Il teste oculare J.W.U. ha confermato la versione riferita dagli attori. Il medesimo ha dichiarato: “E’ successo poco prima che ci trovassimo all’altezza del snowboardista. Non c’era solo lui seduto sulla neve. II sig. C. si è alzato con tempismo …In quell’attimo si è messo in movimento lo snowboard e pertanto ha investito il sig. H.. Ho visto ancora che il sig. H. cadeva a terra..”.

La detta dinamica risulta confermata dal convenuto che non si è costituito nel presente giudizio e che non ha reso l’interpello formale sulle circostanza capitolate dagli attori all’udienza all’uopo fissata.

Il convenuto con la sua condotta gravemente negligente ed imprudente ha provocato il sinistro: difatti lo stesso senza minimamente curarsi dell’arrivo di eventuali sciatori dalla posizione da seduto si è alzato in modo repentino ed è andato ad intersecare la traiettoria dell’attore H., provocando la caduta di quest’ultimo.

Ritiene, pertanto, il Giudice, che il sinistro debba ascriversi, totalmente, alla responsabilità del convenuto per aver investito l’attore H..

Il convenuto va pertanto condannato alla rifusione dei danni patiti dall’attore H..

In ordine alla quantificazione dei danni medesimi, si osserva.

L’attore H. insta per la rifusione delle seguenti voci di danno:

danno biologico, da inabilità temporanea e invalidità permanente; danno morale;

Ritiene a tal proposito il giudicante di non ripercorrere, nella odierna sede, le alterne ed ormai note vicende del danno non patrimoniale così come, da ultimo, delineato nelle più che note quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 28.11.2008 nr. 26972-73-74 e 65), le quali, nel riportare l’intero sistema nell’ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria, se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno imposto una liquidazione unitaria della figura in grado di tenere conto delle emergenze di giudizio e delle prescrizioni indicate dalla Corte medesima nella individuazione e selezione dei pregiudizi risarcibili, adottando, pertanto, nella liquidazione, le previsioni di cui alle recenti tabelle del Tribunale di Milano in tema di riparazione dei danni non patrimoniali tutti.

Trattasi di tabelle le quali prevedono, da un lato il ristoro del danno biologico così come emerso dalle acquisizioni di ordine tecnico, con successiva modificazione in aumento dello stesso, in misura anche elevata, al fine di procedere alla c.d. personalizzazione del danno.

Più nello specifico, le dette tabelle, rilevato che il danno liquidato nelle tabelle 2008 era relativo al c.d. danno biologico ante le Sezioni Unite, cui veniva poi aggiunto il danno morale, ritengono di dover procedere ad una valutazione congiunta dei due danni, in ossequio alle determinazioni della Corte, procedendo alla attualizzazione del danno biologico comprensivo anche della sofferenza patita, salva eventuale ulteriore maggiorazione laddove la parte alleghi un pregiudizio ulteriore (quello che negli ultimi anni, veniva individuato con il termine di danno esistenziale).

Non condivide il giudicante la applicazione, a sinistri esulanti dalla circolazione stradale, delle tabelle delle micropermanenti di cui alla legge del 2001.

Con specifico riferimento ai danni di natura fisica patiti dall’attore H., si osserva.

Con specifico riferimento al Danno biologico, si osserva.

L’attore H., nato il 02.11.1950, aveva, all’epoca del sinistro, febbraio 2010, 59 anni.

Questo, come emerge dalla consulenza tecnica acquisita, ha riportato, in seguito al sinistro “una frattura pluriframmentaria di omero destro” (cfr. CTU dott. Guido Cavagnoli).

Dette lesioni hanno cagionato un danno biologico permanente, valutato ed espresso dal CTU nella misura del 8-9%; un’inabilità temporanea al 100 % di 20 giorni, un’inabilità temporanea parziale al 75 % di,30 giorni, un’inabilità parziale al 50 % di giorni 20; ulteriori 60 giorni al 25 %.

Ritiene il giudicante di condividere tali valutazioni che appaiono conformi e coerenti con i danni effettivamente patiti dall’attore H. come sopra riportati e descritti.

Il danno biologico relativo all’invalidità permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto utilizzati dal Tribunale Milano 2011, che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.

Le tabelle milanesi liquidano, per un soggetto di 59 anni con un danno del 8,5%, un danno non patrimoniale complessivo di Euro 13.930,50 al valore attuale.

A tal proposito, si premette, inoltre, che la liquidazione viene svolta alla attualità (con utilizzo, cioè, dei valori delle tabelle dell’anno 2011); il totale verrà poi devalutato alla data del sinistro per individuare l’importo su quale dovranno essere applicati interessi e rivalutazione monetaria secondo le indicazioni offerte dalla Suprema Corte con decisione S.U. 11 febbraio 1995, n. 1712.

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di Euro 100.

Le predette tabelle prevedono un danno inserito in una forbice da Euro 91 a Euro 136,00.

L’importo adottato viene scelto in considerazione della assenza di particolari elementi a sostegno di un danno maggiore

Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.

La invalidità temporanea totale di giorni 20 ammonta a Euro 2.000,00, l’inabilità parziale al 75% di giorni 30 ammonta a Euro 2.250,00, la parziale al 50% di giorni 20, a Euro 1.000,00, la ulteriore parziale del 25% di giorni 60 a Euro 1.500,00 per un totale di inabilità pari a Euro 6.750,00.

Il totale del danno non patrimoniale ammonta, alla data odierna, a Euro 20.680,50, pari a Euro 19.130,90 alla data del sinistro (febbraio 2010).

Il Tribunale non riconosce il danno morale chiesto da parte dell’attore H., essendo tale voce già compresa nella liquidazione del danno non patrimoniale nella tabella utilizzata ai fini della stima.

Il convenuto deve essere condannato alla rifusione dei danni patiti dall’attore H. e pari a Euro 20.680,50 alla data odierna, oltre ad interessi al tasso legale sulla somma di Euro 19.130,90 annualmente rivalutata dal febbraio 2010 al saldo secondo il metodo di liquidazione espresso dalla Cass. Sez. Unite 17.02.1995 nr. 1712.

Quanto alla domanda di rivalsa formulata dall’attrice T.K., tale richiesta trova il proprio fondamento nell’artt. 116 SGB e nell’art. 85 del Reg. UE 883/04. In particolare l’art. 85 citato prevede che l’ente previdenziale di uno stato membro, dopo essersi surrogato, secondo la legislazione da esso applicata, nei diritti che il beneficiario delle prestazioni possa vantare nei confronti del terzo responsabile dell’evento dannoso verificatosi in altro stato membro ha facoltà di agire nei confronti di quest’ultimo soggetto secondo la legislazione da esso applicata al fine di ottenere il pagamento delle prestazioni erogate a favore del danneggiato. Per cui la disciplina applicabile ai fini della domanda di surroga in esame è la normativa germanica stabilita dall’art. 116 SGB.

Nel rispetto della normativa citata e sulla base della dichiarazione del teste M. è riconoscibile all’attrice T.K. l’importo complessivo di Euro 4.403,61, importo ritenuto congruo dal CTU in sede di consulenza medico-legale.

Il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’attrice T.K. pari a Euro 4.403,61, oltre ad interessi al tasso legale sulla suddetta somma annualmente rivalutata computati dalle singole erogazioni di prestazioni al saldo.

Quanto alle spese di giudizio, il convenuto è tenuto a rifondere le spese degli attori.

Le spese si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. ssa Serena Alinari, definitivamente pronunciando,

ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa,

1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa è da attribuire alla responsabilità di C.M.;

2) condanna il convenuto alla rifusione dei danni patiti dall’attore H. Jurgen quantificati alla data odierna in Euro 20.680,50, oltre ad interessi al tasso legale dalla data del sinistro, febbraio 2010, al saldo, calcolati sulla somma di Euro 19.130,90 annualmente rivalutata;

3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese sostenute dall’attrice T.K. pari a Euro 4.403,61, oltre ad interessi al tasso legale sulla suddetta somma annualmente rivalutata computati dalle singole erogazioni di prestazioni al saldo;

4) condanna il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi Euro 7.435,62, di cui Euro 5.650,00 per compenso, in Euro 1.785,62 per spese, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Trento, il 31 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2014.

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