L.R. Liguria, 7 ottobre 2009, n. 40
L.R. 7 ottobre 2009, n. 40
Testo unico della normativa in materia di sport
Pubblicata nel B.U. Liguria 7 ottobre 2009, n. 17, parte prima.
Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge regionale:
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
Oggetto.
1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l’inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l’obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.
Art. 2
Finalità.
1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:
a) la diffusione dell’attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l’esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
b) la salvaguardia dell’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;
c) l’attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;
d) l’affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;
e) la cultura dell’associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
f) l’equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l’innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltreché la sostenibilità della gestione della stessa;
h) l’organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;
i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;
j) l’incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;
k) l’incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;
l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;
m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.
2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.
3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:
a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;
b) l’ordinamento della professione di maestro di sci;
c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.
Art. 3
Sport di cittadinanza.
1. La Regione, nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l’integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.
2. La Regione individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare un’attività sportiva in piena sicurezza.
3. La Regione, per adempiere a quanto indicato all’articolo 2, comma 1, lettera m), promuove:
a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori regionali e locali su queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell’associazionismo sportivo;
b) la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell’associazionismo sportivo diffuso;
c) l’attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;
d) la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell’attività sportiva ed il suo valore sociale e che coinvolgano altri settori dell’Amministrazione regionale per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;
e) la realizzazione di progetti volti a:
1. garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
2. favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
3. educare ad una corretta alimentazione i soggetti in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell’obesità e come valore educativo permanente;
4. favorire l’attività sportiva dell’adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;
5. favorire l’integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multietnica;
6. educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
7. includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;
8. favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell’ambiente;
9. avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell’ambiente urbano.
4. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell’associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l’affermazione dello sport di cittadinanza.
Art. 4
Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport.
1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:
a) bocce e petanque;
b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
c) pallanuoto;
d) pallapugno;
e) vela.
2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione.
TITOLO II
Funzioni e competenze
Art. 5
Funzioni della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni relative:
a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l’uniforme diffusione e l’ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed alla manutenzione e all’adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;
b) alla incentivazione all’accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell’ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;
c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell’offerta dei servizi e delle attività sportive;
d) ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;
e) all’adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni, con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro di cui all’articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una Disciplina Associata, o riconosciuto da Enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;
f) allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dalle disposizioni della presente legge.
Art. 6
Funzioni delle province.
1. Le province svolgono le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;
b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
c) l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;
d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale che si svolgono sul proprio territorio ivi compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
e) l’attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l’acquisto delle attrezzature necessarie nonchè l’organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti e la realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
f) la promozione sportiva per disabili;
g) la promozione dell’attività motoria per la terza età;
h) i progetti inerenti le attività dello sport di cittadinanza di interesse provinciale.
2. Le province assicurano la predisposizione di opportuna cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso alle località indicante l’ubicazione degli impianti destinati alla pratica delle discipline di tradizione ligure.
3. Le province sono tenute a trasmettere annualmente alla Regione una relazione sull’andamento delle funzioni svolte, completa di informazioni e dati statistici.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Giunta regionale trasferisce alle province, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, apposite risorse ripartite secondo i criteri contenuti nel Programma regionale di cui all’articolo 7.
5. Al fine della programmazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), le province effettuano la ricognizione ed il censimento degli spazi destinati allo sport di cittadinanza, in collaborazione con i comuni, e l’aggiornamento biennale del censimento stesso.
6. Le province adeguano la loro programmazione ai principi generali di cui al Titolo I della presente legge, coordinandola con i contenuti del Programma regionale di cui all’articolo 7.
TITOLO III
Programmazione e interventi regionali
Capo I – Programmazione e governance
Art. 7
Programma regionale di promozione sportiva (2).
1. Il Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il Programma regionale di promozione sportiva, di durata triennale.
2. Il Programma di promozione sportiva contiene:
a) il censimento delle associazioni sportive operanti nella Regione, con riguardo alla loro consistenza organizzativa e numerica, alla disponibilità di operatori e tecnici, alle attività ed iniziative svolte;
b) la ricognizione e la classificazione degli impianti sportivi, secondo le classi tipologiche individuate dal CONI e l’aggiornamento biennale del censimento esistente;
c) l’individuazione, per ogni tipologia di impianto, del rapporto fra impianti esistenti e popolazione nelle diverse realtà territoriali;
d) i criteri tipologici volti a privilegiare l’impiantistica di base, i complessi polisportivi o polifunzionali e gli impianti con bassi costi di gestione, con particolare riguardo a quelli in cui vengono adottate soluzioni per garantire il risparmio energetico, anche mediante l’utilizzo di energie alternative, nel rispetto delle norme a tutela dell’esigenza di superamento delle barriere architettoniche, nonché per il mantenimento e l’adeguamento tecnologico degli impianti sportivi;
e) i criteri per la localizzazione degli impianti tali da soddisfare le esigenze di riequilibrio tipologico, tenendo conto, in particolare, delle necessità delle zone montane e depresse e delle aree naturali protette, con particolare favore nei confronti dei comuni con minore popolazione, anche sulla base di specifici programmi da essi predisposti;
f) i criteri per favorire le forme di gestione meno onerose finanziariamente e più vantaggiose per l’utenza;
g) le priorità di intervento nei vari settori di attività e nei diversi territori anche in riferimento alle caratteristiche dei praticanti delle varie attività sportive e motorie e alla promozione dello sport per tutti;
h) l’individuazione delle caratteristiche delle manifestazioni sportive previste dall’articolo 22 e dei progetti di sport di cittadinanza di cui all’articolo 3 (3);
i) i criteri per il riconoscimento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici, atti a favorirne l’attività quali strutture dirette a iniziare i minori alla pratica sportiva;
j) i criteri per l’incentivazione dell’impiantistica e delle attività sportive;
k) i criteri per garantire le risorse finanziarie per gli impianti e le iniziative attinenti le discipline di tradizione ligure di cui all’articolo 4 e per i danni agli impianti ed alle attrezzature derivanti da calamità naturali;
l) i necessari raccordi con il Piano sanitario regionale per le parti relative alla disciplina della tutela sanitaria delle attività.
3. Il Programma stabilisce, inoltre, l’importo massimo concedibile per i contributi previsti dagli articoli 11, 12 e 26, nonché le modalità per il riconoscimento di qualità previsto agli articoli 29 e 30.
4. I dati raccolti nel corso del censimento degli impianti sportivi e delle società sportive di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e sul sito web ufficiale della Regione.
(2) Con Delib.Ass.Legisl. 30 novembre 2010, n. 28 e con Delib.Ass.Legisl. 30 settembre 2013, n. 23 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il programma regionale di promozione sportiva rispettivamente, per il triennio 2010-2012 e per il triennio 2013-2015.
(3) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «h) l’individuazione delle caratteristiche delle iniziative di interesse regionale e dei progetti di sport di cittadinanza;».
Art. 8
Comitato regionale per lo sport.
1. È istituito il Comitato regionale per lo sport quale organo consultivo della Giunta regionale per la formazione del Programma di cui all’articolo 7, comma 1, per la redazione del regolamento di cui all’articolo 32 e per il conferimento di riconoscimenti al merito sportivo da parte della Regione.
2. Il Comitato è composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di sport o un suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante designato dall’Unione delle Province Italiane (UPI) regionale;
c) un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionale;
d) un rappresentante designato dall’Unione Nazionale Comunità ed Enti Montani (UNCEM) regionale;
e) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza;
f) il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria (USR) o suo delegato, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza;
g) il Presidente regionale del CONI o suo delegato;
h) il Dirigente della struttura regionale competente in materia di sport;
i) un rappresentante scelto tra quelli designati dagli Enti nazionali di Promozione sportiva presenti sul territorio regionale;
j) il Presidente regionale del CIP o suo delegato;
k) un rappresentante designato dalla Consulta regionale per i diritti della persona handicappata;
l) un rappresentante di Unioncamere Liguria.
3. Il Comitato regionale per lo sport è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha una durata di tre anni. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta ed il Comitato può essere costituito qualora le designazioni pervenute permettano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
4. Il Comitato regionale per lo sport nella prima seduta approva il proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della Regione di categoria non inferiore a D.
5. I membri del Comitato regionale per lo sport prestano la loro opera a titolo gratuito.
Art. 9
Conferenza regionale dello sport.
1. La Regione, al fine di assicurare la più ampia partecipazione e coinvolgimento nell’attuazione e verifica del programma regionale di cui all’articolo 7, indice ogni due anni una pubblica conferenza sullo stato delle iniziative della Regione in campo sportivo e sulle relative prospettive.
Capo II – Interventi per l’impiantistica sportiva
Art. 10
Ambito di applicazione.
1. La Regione, in attuazione del Programma regionale di cui all’articolo 7, concede contributi in conto capitale ed in conto interessi, nei limiti della disponibilità di bilancio, per:
a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma di impianti sportivi e degli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali;
b) la manutenzione ordinaria di impianti sportivi e l’acquisizione di attrezzature di stretta pertinenza degli impianti stessi (4).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
a) ai comuni singoli o associati, alle province e agli enti parco;
b) alle associazioni sportive dilettantistiche e alle organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;
c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli Istituti scolastici parificati e alle Università (5).
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), anche se privi di personalità giuridica, sono ammessi ai contributi purché garantiscano il corretto uso pubblico delle opere realizzate.
4. La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere le spese di progettazione relative agli interventi di cui al comma 1.
5. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), qualora i soggetti di cui al comma 2 presentino un progetto suddiviso in lotti funzionali, ogni lotto funzionale è considerato opera autonoma e ammissibile a contributo.
6. I singoli interventi di cui al comma 1, lettera a) non possono beneficiare, nello stesso esercizio finanziario, di più di un contributo, sia esso in conto capitale che in conto interessi, né beneficiare di altri contributi regionali, fatti salvi quelli relativi al risparmio energetico.
7. Gli impianti per cui viene richiesto il contributo regionale devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve le domande relative ad interventi specificatamente rivolti a tale adeguamento.
8. Per gli interventi beneficiari dei contributi regionali che riguardano impianti destinati all’agonismo è acquisito il parere tecnico del CONI provinciale competente.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, L.R. 29 novembre 2012, n. 39 (vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) il ripristino di impianti ed il reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute in dipendenza di eventi naturali nonché la realizzazione e la manutenzione straordinaria di opere a terra e in mare necessarie per la protezione degli impianti stessi.».
(5) Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 5 marzo 2012, n. 5. a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi:
a) ai comuni singoli o associati, alle comunità montane e agli enti parco;
b) alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva;
c) alle Istituzioni scolastiche autonome, agli istituti scolastici parificati e alle Università.».
Art. 11
Contributi in conto capitale (6).
1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile (7).
2. Le richieste volte alla realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti sportivi destinati ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale sono presentate dai comuni sede di assegnazione delle candidature e i contributi in conto capitale possono essere concessi in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7 per ciascun intervento. Le risorse da destinarsi per le finalità di cui al presente comma non possono superare l’80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.
(6) Vedi, anche, l’art. 7, comma 3, L.R. 13 giugno 2013, n. 16 e il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
(7) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2013, n. 40, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 31 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ogni anno, ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale in misura non superiore all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7.».
Art. 12
Contributi in conto interessi (8).
01. Il Programma regionale di cui all’articolo 7 stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), anche sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2 (9).
1. La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), concede ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di quindici annualità.
2. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta dei contributi di cui al comma 1 non può superare, per ogni intervento, l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7.
3. Le risorse da destinarsi per le richieste presentate da comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi di carattere internazionale, non possono superare l’80 per cento dello stanziamento annuale previsto nel corrispondente capitolo del bilancio regionale di previsione.
3-bis La Regione per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), concede ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi annuali costanti per il pagamento degli interessi non superiori alla misura del 5 per cento per un periodo massimo di cinque annualità (10).
3-ter. La spesa riconosciuta ammissibile per la richiesta del contributo di cui al comma 3-bis non può superare, per ogni intervento, l’importo massimo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7 (11).
(8) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
(9) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(10) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(11) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 2, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
Art. 13
Contributi straordinari per eventi naturali (12) (13).
[1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale stabilisce le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), sulla base delle istanze pervenute dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, nella misura e con le medesime modalità stabilite rispettivamente per i contributi di cui agli articoli 11, comma 1 e 12, e tenuto conto di quanto previsto dal Programma regionale di cui all’articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per lavori indifferibili e urgenti già eseguiti all’atto della presentazione della domanda di contributo o, comunque, anteriormente al provvedimento di concessione dello stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il provvedimento regionale di riparto dei fondi erogati dallo Stato per il rimborso dei danni causati da eventi calamitosi tiene proporzionalmente conto dei contributi di cui al comma 1].
(12) Vedi, anche, l’art. 20, comma 2, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38.
(13) Articolo abrogato dall’art. 3, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
Art. 14
Termini per la presentazione delle domande di contributo.
1. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, presentano, entro il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo, domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 indicando le priorità nel caso di pluralità di interventi. I progetti di intervento devono essere corredati da documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l’avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni (14).
2. [Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 13, corredate della documentazione prevista al comma 1, sono presentate entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento] (15).
(14) Per la proroga del termine di presentazione della domanda di cui al presente comma, vedi quanto previsto dall’art. 20, comma 1, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 e dall’art. 2, L.R. 5 marzo 2012, n. 5.
(15) Comma abrogato dall’art. 4, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
Art. 15
Concessione dei contributi per impianti sportivi e dei contributi straordinari per eventi naturali.
1. La Regione concede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contributi di cui agli articoli 11 e 12 entro il 31 maggio di ogni anno (16).
2. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31 della L.R. n. 10/2008, i soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono provvedere alla consegna dei lavori entro il termine improrogabile di ventiquattro mesi dalla data di assunzione dell’atto regionale di impegno del finanziamento, salvo quanto previsto all’articolo 13, comma 2. Il mancato rispetto del termine di cui al presente comma comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati.
3. Non sono ammissibili ai benefici di cui al comma 1 le richieste:
a) presentate fuori termine;
b) riguardanti lavori già eseguiti o già iniziati prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione (17);
b-bis) riguardanti lavori di manutenzione ordinaria già eseguiti, ovvero relativi ad attrezzature di supporto degli impianti sportivi acquistate prima della formale comunicazione di concessione da parte della Regione (18);
c) avanzate da soggetti che, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, abbiano subito la decadenza o la revoca dei contributi concessi dalla Regione ai sensi della presente legge, per loro inadempimenti, indipendenti da cause di forza maggiore.
4. Sono soggetti a revoca i seguenti contributi in conto interessi concessi:
a) per interventi i cui lavori siano stati iniziati prima dell’avvenuta concessione del mutuo;
b) per l’acquisizione di attrezzature a supporto degli impianti sportivi i cui acquisti siano stati effettuati prima della concessione del mutuo (19).
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), e al comma 4 non si applicano agli impianti destinati ad ospitare grandi eventi sportivi di carattere internazionale assegnati in Liguria, purchè venga dato atto, nel provvedimento comunale di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, della necessità ed urgenza di procedere legata alla candidatura.
6. Eventuali variazioni della progettazione definitiva o esecutiva rispetto al progetto ammesso al finanziamento devono essere comunicate tempestivamente alla Regione che provvede a valutarne l’ammissibilità sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici e tenuto conto dei criteri previsti dal Programma regionale di cui all’articolo 7.
(16) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(17) Lettera così modificato dall’art. 5, comma 2, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(18) Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 3, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(19) Comma così sostituito dall’art. 5, comma 4, L.R. 29 novembre 2012, n. 39. Il testo originario era così formulato: «4. Sono soggetti a revoca i contributi in conto interessi concessi per interventi i cui lavori siano iniziati prima dell’avvenuta concessione del mutuo, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 13.».
Art. 16
Liquidazione dei contributi per impianti sportivi (20).
1. Il contributo di cui all’articolo 11 è liquidato per il 50 per cento ad avvenuta presentazione del progetto esecutivo dell’opera, secondo le seguenti modalità:
a) ai beneficiari di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a), a seguito di presentazione di domanda corredata dall’atto di aggiudicazione dei lavori e dall’atto di formale consegna degli stessi;
b) ai beneficiari di cui all’articolo 10, comma 2, lettere b) e c), a seguito di presentazione di domanda corredata dalla documentazione inerente la consegna e l’inizio dei lavori e da fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’ammontare del contributo concesso, volta a garantire l’esecuzione dell’opera.
2. Il restante 50 per cento del contributo di cui all’articolo 11, è liquidato previa presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell’opera, completo della rendicontazione finale dell’intervento, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
3. Il contributo di cui all’articolo 12 è liquidato ai beneficiari ovvero all’Istituto di credito mutuante, con decorrenza dall’inizio dell’ammortamento del mutuo, a seguito di presentazione di domanda corredata dal progetto esecutivo dell’opera e dalla documentazione di aggiudicazione, consegna e inizio dei lavori di cui al comma 1, lettere a) e b), nei casi ivi previsti ovvero a seguito di presentazione di fatture debitamente quietanzate relative all’acquisizione di attrezzature di supporto degli impianti, nonchè dal contratto di mutuo (21).
4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 3 sono obbligati a trasmettere alla Regione la rendicontazione finale dell’intervento finanziato, in ottemperanza alle norme vigenti in materia.
5. [I contributi di cui all’articolo 13 sono liquidati per il 20 per cento del loro ammontare all’atto della concessione degli stessi e per la parte restante dopo l’avvenuta conclusione dei lavori o l’acquisizione delle attrezzature, previa presentazione della rendicontazione finale dell’intervento, in ottemperanza alle norme vigenti] (22).
(20) Rubrica così modificata dall’art. 6, comma 1, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(21) Comma così modificato dall’art. 6, comma 2, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(22) Comma abrogato dall’art. 6, comma 3, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
Art. 17
Convenzioni con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito.
1. La Regione può stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo e con altri Istituti di Credito che ne facciano richiesta convenzioni dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari dei contributi di cui agli articoli 11 e 12 (23).
1-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 possono, altresì, essere finalizzate, senza ulteriori oneri a carico della Regione, ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui a favore di qualunque soggetto, pubblico o privato, che, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), su impianti sportivi adibiti ad uso pubblico, abbia richiesto di accedere ai benefici di cui alle predette convenzioni, indipendentemente dalla presentazione della domanda di contributo o dall’accoglimento della medesima (24).
2. Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto interessi di cui all’articolo 12 possono altresì affluire in un apposito fondo a contabilità separata presso l’Istituto per il Credito Sportivo, che lo gestisce nelle forme indicate nella convenzione di cui al comma 1.
3. L’Istituto per il Credito Sportivo, anche al fine di consentire gli adempimenti di cui all’articolo 15, trasmette alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto sull’utilizzo del fondo di cui al comma 2.
(23) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
(24) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 2, L.R. 29 novembre 2012, n. 39.
Art. 18
Vincolo di destinazione.
1. Gli impianti sportivi che beneficiano dei contributi di cui al presente capo sono vincolati alla loro specifica destinazione di attività sportiva.
2. La Regione, nell’ambito di quanto previsto dal Programma regionale di cui all’articolo 7, può autorizzare il mutamento della specifica destinazione degli impianti quando sia dimostrata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della stessa, sentito, per gli impianti destinati all’agonismo, il parere del CONI regionale.
Capo III – Gestione di impianti sportivi pubblici
Art. 19
Ambito di applicazione.
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2003) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali.
2. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti medesimi, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.
2-bis. Ai fini della presente legge, si intende per: a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili di gestione; b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono comunque atti a produrre utili di gestione e quindi a riflettere la propria potenzialità sull’assetto concorrenziale del mercato di settore (25).
3. Sono esclusi dall’applicazione del Capo III gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente ad enti pubblici (26).
4. In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2, l’uso degli impianti sportivi pubblici è garantito a tutti i cittadini.
(25) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge).
(26) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo:
a) gli impianti sportivi situati in comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad eccezione delle piscine e delle sale con caratteristiche di palazzi dello sport;
b) gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, affidati in gestione direttamente a enti pubblici.».
Art. 20
Affidamento della gestione.
1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza economica, differenziando le procedure di selezione dell’affidamento della gestione di tali impianti a seconda che rientrino in una delle due predette categorie (27).
2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive nazionali.
3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d’uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo.
4. L’uso dell’impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.
(27) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19.».
Art. 21
Requisiti generali per la valutazione dei soggetti richiedenti.
1. Gli enti territoriali, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 20, comma 1, affidano, in ogni caso, la gestione degli impianti sportivi tenendo conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti, attribuendo ad ogni requisito punteggi omogenei e proporzionati (28):
a) rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili;
b) attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
c) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
d) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
e) livello di attività svolta;
f) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo;
g) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.
2. Gli enti territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
3. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione.
4. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di cui all’articolo 20, comma 1, le società e le associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui all’articolo 33, comma 1 (29).
(28) Alinea così modificato dall’art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge).
(29) Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge).
Capo IV – Interventi per la promozione di attività sportive
Art. 22
Manifestazioni sportive (30) (31).
1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all’immagine della Regione e rivestano particolare interesse nel panorama sportivo internazionale (32).
2. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, concede contributi per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.
3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate da:
a) comuni singoli, associati e enti parco;
b) amministrazioni provinciali;
c) istituzioni scolastiche e Università;
d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione sportiva;
e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.
4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
5. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 2 oggetto di finanziamento regionale comporta la revoca del contributo assegnato.
(30) Articolo così sostituito dall’art. 2, comam 1, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l’art. 7, comma 1, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Manifestazioni e attività sportive di interesse regionale. 1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni, convegni, corsi, seminari e pubblicazioni attinenti il mondo dello sport di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione.
2. I relativi contributi sono concessi a:
a) comuni, comunità montane e enti parco;
b) amministrazioni provinciali;
c) istituzioni scolastiche e Università;
d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione Sportiva;
e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative;
f) gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.
3. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l’indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all’organizzazione.
4. La mancata realizzazione delle iniziative oggetto di finanziamento comporta la revoca del contributo assegnato.».
(31) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
(32) Vedi, anche, la Delib.G.R. 19 luglio 2013, n. 902.
Art. 23
Enti di Promozione Sportiva (33).
1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all’articolo 7, concede contributi agli Enti di Promozione Sportiva, per il funzionamento delle loro strutture regionali nonché per le attività di promozione e i progetti a carattere regionale già realizzati.
2. Gli Enti di Promozione Sportiva, per accedere ai contributi di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) riconoscimento a livello nazionale da parte del CONI ai sensi della normativa vigente;
b) organizzazione operante a livello regionale e provinciale presso effettive sedi funzionali;
c) attività autonoma in più discipline sportive;
d) realtà associativa differenziata da quella delle Federazioni Sportive Nazionali.
(33) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
Art. 24
Contributi per lo sport di cittadinanza.
1. La Regione favorisce le attività di cui all’articolo 3 mediante la concessione di contributi ai progetti di interesse regionale, secondo quanto stabilito nel Programma regionale di cui all’articolo 7.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sulla base di specifico bando approvato dalla Giunta regionale entro il mese di giugno di ogni anno, in relazione alle risorse disponibili nel bilancio annuale di previsione.
3. Al fine di sostenere i progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale favorisce l’integrazione fra le risorse del piano socio-sanitario regionale, del sistema scolastico-formativo, delle politiche giovanili, dei piani di valorizzazione dei parchi e della tutela dell’ambiente.
Art. 25
Talento sportivo (34).
1. La Regione costituisce il Gruppo dei giovani atleti regionali di accertato talento sportivo.
2. Appartengono al Gruppo di cui al comma 1 atleti di età non superiore ai ventitre anni, che non siano professionisti o equiparati, abbiano conseguito risultati sportivi rientranti nei parametri tecnici approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale dello Sport di cui all’articolo 8, e che siano:
a) residenti in Liguria da almeno due anni;
b) tesserati per società sportive della Liguria da almeno due anni consecutivi.
3. All’interno del Gruppo di cui al comma 1 è prevista una apposita sezione per i diversamente abili.
4. Appartengono alla sezione di cui al comma 3 gli atleti diversamente abili, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, senza limiti d’età.
5. L’elenco degli atleti di cui al comma 2 è trasmesso dalla Regione al CONI.
(34) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
Art. 26
Contributi a tutela del talento sportivo (35).
1. La Regione può concedere contributi ai soggetti rientranti nel Gruppo di cui all’articolo 25 ed alle loro Società di appartenenza.
2. I contributi possono essere riconosciuti per un massimo di tre anni anche non consecutivi e non possono superare l’importo complessivo stabilito dal Programma regionale di cui all’articolo 7, per ciascun atleta.
3. I contributi sono concessi:
a) per almeno il 60 per cento del loro importo agli atleti interessati;
b) per la parte restante alle società di appartenenza, che li utilizzano per la valorizzazione tecnica dell’atleta.
4. Le Società ammesse ai benefici di cui al comma 1 sono obbligate ad apporre sugli indumenti sportivi degli atleti ammessi a contributo il logo della Regione Liguria e gli stessi si impegnano ad esibirlo in tutte le manifestazioni ufficiali.
(35) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 21 ottobre 2013, n. 4026.
Art. 27
Termini per la presentazione delle domande di contributo.
1. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 22 sono presentate alla Regione da parte dei soggetti proponenti entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo (36).
2. Le domande volte alla concessione dei contributi di cui all’articolo 23 sono presentate alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Per l’inserimento dei propri atleti nel Gruppo di cui all’articolo 25 e per la concessione dei benefici di cui all’articolo 26, le società sportive interessate inoltrano domanda alla Regione entro il 15 settembre di ogni anno per l’anno successivo. Sono ammesse integrazioni per gli eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto, entro la data del 31 ottobre.
(36) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quatno stabilito dall’art. 8 della stessa legge).
Art. 28
Relazione finale.
1. I beneficiari dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 26 trasmettono alla Regione una relazione finale sull’utilizzazione dei contributi, corredata di idonei documenti di spesa.
TITOLO IV
Attività concetativa e di collaborazione in materia di sport (37)
Art. 29
Convenzioni della Regione Liguria con il CONI ed il CIP.
1. La Regione può stipulare con il CONI ed il CIP apposite convenzioni dirette a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di collaborazione tra la Regione Liguria, il CONI ed il CIP volte alla realizzazione di specifici progetti, tra i quali quelli relativi all’attività della Scuola regionale dello sport, emanazione territoriale della Scuola dello sport del CONI, e quelli volti ad attribuire uno specifico riconoscimento di qualità ai Centri di avviamento allo sport del CONI.
3. La Regione può stipulare, inoltre, apposite convenzioni con il CONI, il CIP e le Università, volte alla realizzazione di specifici progetti riguardanti le scienze motorie.
(37) Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge).
Art. 30
Rapporti tra Regione, Enti locali, Università ed Istituzioni scolastiche.
1. La Regione, in accordo con l’USR, promuove:
a) un efficace coordinamento dell’attività sportivo-scolastica sul territorio, anche mediante l’utilizzo di servizi e strutture sportive da parte dell’utenza scolastica;
b) la realizzazione di manifestazioni sportive ed iniziative ad esse collegate, anche a carattere nazionale.
2. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può stipulare apposite convenzioni con l’USR.
3. La Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università finalizzate all’attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualità ai soggetti di cui all’articolo 32, con le modalità disciplinate nel Programma regionale di cui all’articolo 7.
4. La Regione favorisce la stipula di apposite convenzioni fra gli enti locali e le Università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà o comunque in uso alle Università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare da parte delle associazioni sportive. Nelle convenzioni sono disciplinate contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, anche per le attività formative.
5. Le province, in accordo con i comuni competenti per territorio, possono stipulare con le Istituzioni scolastiche convenzioni per consentire l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte delle comunità locali e delle associazioni sportive in orario extra scolastico.
6. I comuni e le province, in accordo con i singoli Istituti scolastici, favoriscono il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell’educazione fisica e sportiva degli studenti, in particolare consentendo l’utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l’utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle strutture private stesse.
Articolo 30-bis
Accordi di programma per eventi sportivi (38).
1. Per gli interventi di particolare rilevanza ed eccezionalità correlati all’articolo 22, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo specifici accordi di programma, anche contribuendo finanziariamente per la loro organizzazione, qualora siano, altresì, coinvolti negli accordi medesimi almeno un’amministrazione comunale e uno dei soggetti indicati all’articolo 22, comma 2, lettera d).
2. Agli accordi di programma di cui al comma 1 non si applicano le procedure del Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 7 previste per le manifestazioni indicate all’articolo 22, comma 1.
(38) Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2014, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, della medesima legge).
Art. 31
Rapporti con le Forze Armate, con le Forze dell’Ordine e con l’Amministrazione Penitenziaria.
1. La Regione promuove intese con le competenti Autorità militari e delle Forze dell’Ordine per favorire la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale interessato e, al fine di favorire un processo di integrazione funzionale, stipula apposite convenzioni per l’utilizzo delle strutture, degli spazi e impianti sportivi pubblici, civili e militari, previa autorizzazione delle rispettive autorità centrali del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno, competenti in materia (39).
2. La Regione, in applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Protocollo d’intesa Regione Liguria-Ministero della Giustizia, stipula con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria apposite convenzioni per favorire e sostenere l’esercizio e la pratica di attività ricreativo-sportive sia da parte del personale che da parte dei detenuti.
(39) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
TITOLO V
Esercizio di attività motorio-ricreative
Art. 32
Requisiti degli impianti. Apertura ed esercizio (40).
1. La Regione, avvalendosi della consulenza del Comitato regionale di cui all’articolo 8, disciplina, con apposito regolamento, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, le quali, anche se disciplinate da norme nazionali approvate dalle Federazioni sportive riconosciute dal CONI, sono esercitate a scopo non agonistico e con finalità d’impresa.
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente titolo:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva senza fini di lucro da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali riconosciute dal CONI o agli Enti di Promozione Sportiva, le quali devono esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti e delle norme degli enti cui sono affiliate;
b) gli impianti sportivi scolastici, le aree attrezzate ludico-sportive e gli ambienti inseriti in impianti sportivi utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività ivi svolta;
c) i centri e le scuole ove è svolta attività che non ha carattere sportivo o ginnico-ludico di potenziamento fisico e di muscolazione, in particolare i centri di presa di coscienza corporea, di educazione posturale globale, di armonizzazione corporea ed energetica, di yoga, nonché le scuole di danza, esclusivamente in funzione delle attività di danza.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, tra l’altro:
a) i requisiti degli impianti;
b) le modalità e le procedure per la presentazione delle dichiarazioni di inizio attività in luogo delle autorizzazioni (41);
c) le fattispecie legittimanti la sospensione e la revoca dell’esercizio dell’attività (42);
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico-sanitari al regolamento di cui al comma 1.
5. L’apertura e l’esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono subordinati, con le modalità e nei tempi disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, a dichiarazione di inizio attività attestante il possesso dei seguenti requisiti (43):
a) conformità dell’impianto al regolamento di cui al comma 1;
b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell’impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all’interno dell’impianto stesso;
c) direttore responsabile in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea o, in subordine, del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea;
d) istruttori di attività motorie in possesso di diploma di laurea in scienze motorie di durata almeno triennale o del diploma conseguito presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica o di titolo equivalente nell’ambito dell’Unione Europea;
e) istruttori delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI o degli enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell’ambito di tali federazioni, eventualmente praticate nell’impianto in aggiunta alle attività previste al comma 1, per le quali è stata richiesta la presenza degli istruttori di cui alla lettera d).
6. I titolari degli impianti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare al Comune, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, apposita dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste, che deve, tra l’altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell’impianto (44).
7. L’esercizio dell’attività è sospeso o revocato nei casi stabiliti dal regolamento stesso e quando vengono meno i requisiti stabiliti dal comma 5 (45).
(40) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 2, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Requisiti degli impianti ed autorizzazione.».
(41) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 3, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
(42) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 4, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
(43) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 5, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
(44) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 6, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo originario era così formulato: «6. L’autorizzazione deve, tra l’altro, indicare le attività svolte, nonché il numero e il profilo minimo funzionale delle stesse in relazione al massimo di praticanti compresenti nell’impianto.».
(45) Comma così modificato dall’art. 1, comma 7, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
Art. 33
Attività anti-doping.
1. La Regione, onde prevenire l’assunzione da parte degli atleti di additivi diretti a modificare in modo innaturale la prestazione sportiva, programma le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, secondo i principi della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 7 e nel rispetto di quanto previsto al comma 1, il Programma regionale di promozione sportiva definisce le modalità sulla base delle quali la Regione dispone l’esclusione dall’assegnazione di contributi regionali concessi a vario titolo alle società e associazioni sportive alle quali siano affiliati atleti che risultino aver assunto le sostanze di cui al comma 1.
TITOLO VI
Promozione e tutela della disciplina dello sci
Capo I – Ordinamento della professione di maestro di sci
Art. 34
Albo professionale ligure dei maestri di sci.
1. È istituito l’albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 40, sotto la vigilanza della Regione. L’albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.
2. Sono iscritti all’albo i maestri di sci in possesso dell’abilitazione di cui all’articolo 35, nonché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 38 e all’accertamento dell’idoneità psicofisica del maestro.
Art. 35
Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione.
1. La Regione organizza i corsi tecnico-didattico-culturali per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale di cui all’articolo 40, con il quale stipula apposita convenzione, e con la collaborazione degli organici tecnici della Federazione italiana sport invernali.
2. I corsi di cui al comma 1, che si tengono di norma ogni due anni, hanno una durata di novanta giorni effettivi, alla fine dei quali i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all’articolo 37, comma 2.
3. L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica, indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo [ovvero non sia stato superato l’esame finale di cui al comma 2] (46).
4. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale-pratica sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 37, comma 2.
5. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.
6. Il programma dei corsi e delle prove d’esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.
(46) Parole soppresse dall’art. 1, comma 8, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
Art. 36
Prova d’esame.
1. La prova d’esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.
2. L’esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica sia quella didattica (47).
2-bis. Il candidato che non abbia superato l’esame finale di cui al comma 2 può essere ammesso a sostenere nuovamente l’esame in una delle due sessioni immediatamente successive senza obbligo di frequenza ai corsi di cui al comma 1 dell’articolo 35. Il mancato superamento della prova d’esame della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa (48).
3. Il superamento dell’esame consente l’iscrizione all’albo professionale di cui all’articolo 34.
4. I maestri di sci che intendono conseguire l’idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l’abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l’ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.
(47) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l’originario comma 2 per effetto dell’art. 1, comma 9, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. L’esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica che quella didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa, da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.».
(48) Gli attuali commi 2 e 2-bis così sostituiscono l’originario comma 2 per effetto dell’art. 1, comma 9, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo del comma sostituito era il seguente: «2. L’esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica che quella didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa, da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.».
Art. 37
Commissioni d’esame.
1. Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnico-didattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una Commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all’articolo 40.
2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:
a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport, previa intesa con l’Amministrazione di appartenenza, con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche (49);
b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;
c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.
3. Per ognuno dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è nominato un supplente.
4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a D.
5. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2, lettera a), ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. Il dipendente regionale di cui al comma 4 svolge funzioni di segretario.
6. Le Commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.
7. La partecipazione ai lavori delle Commissioni da parte del Presidente e dei loro componenti è gratuita (50).
7-bis. Al Presidente ed ai membri delle Commissioni, fatta eccezione per il segretario, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni e all’articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l’Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l’Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico) e successive modificazioni ed integrazioni. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede, nelle forme previste dalla Convenzione di cui all’articolo 35, comma 1, al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio del Presidente e dei Commissari (51).
(49) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 10, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
(50) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.».
(51) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 2, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della stessa legge).
Art. 38
Aggiornamento professionale.
1. I maestri di sci iscritti all’albo professionale di cui all’articolo 34 sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.
2. La Regione, su proposta del Collegio regionale di cui all’articolo 40, stabilisce le modalità per l’aggiornamento tecnico-didattico e culturale ed organizza annualmente corsi di aggiornamento.
3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; in tal caso la validità dell’iscrizione all’albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica del maestro.
4. È facoltà del Collegio regionale di cui all’articolo 40, richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione italiana sport invernali.
Art. 39
Corsi di specializzazione.
1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria, da altre Regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio regionale di cui all’articolo 40.
Art. 40
Collegio regionale dei maestri di sci.
1. È istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell’albo di cui all’articolo 34, nonché i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.
3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.
Art. 41
Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale di cui all’articolo 40 ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il Collegio regionale di cui all’articolo 40 provvede all’iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, verificando preventivamente che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’albo previsti dall’articolo 4 della L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Collegio regionale di cui all’articolo 40 provvede altresì a cancellare dall’albo di cui all’articolo 34 i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare temporaneamente la professione in Liguria, anche in forma saltuaria, ne danno comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria, indicando le località sciistiche e il periodo di attività (52).
5. Ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea, non iscritti negli albi di altre Regioni o Province autonome, che intendano esercitare la professione di maestro di sci stabilmente o temporaneamente in Liguria, anche in forma saltuaria, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (53).
5-bis. Ai cittadini di Paesi terzi che vogliono esercitare stabilmente l’esercizio della professione di maestro di sci si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) (54).
5-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 5-bis, i maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea o da Paesi Terzi che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, sono iscritti, previa richiesta, all’Albo di cui all’articolo 34 (55).
(52) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell’art. 7, L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l’iscrizione all’albo professionale della Regione. I nulla-osta o l’iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 della L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.».
(53) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell’art. 7, L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l’iscrizione all’albo professionale della Regione. I nulla-osta o l’iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 della L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.».
(54) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell’art. 7, L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l’iscrizione all’albo professionale della Regione. I nulla-osta o l’iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 della L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.».
(55) Gli attuali commi 4, 5, 5-bis e 5-ter così sostituiscono gli originari commi 4 e 5 per effetto dell’art. 7, L.R. 15 febbraio 2010, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15 della stessa legge). Il testo dei commi sostituiti era il seguente: «4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.
5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l’iscrizione all’albo professionale della Regione. I nulla-osta o l’iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 della L. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.».
Art. 42
Scuole di sci.
1. La Giunta regionale individua e delimita le aree sciistiche ove è prevista l’attività dei maestri di sci e, su proposta del Collegio regionale di cui all’articolo 40, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.
2. Le scuole di sci che vogliono ottenere il riconoscimento presentano apposita domanda al Collegio regionale che effettua l’istruttoria e, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento, sentiti i Comuni interessati.
3. Il Collegio regionale, su domanda delle scuole di sci da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.
Art. 43
Tariffe professionali.
[1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dallo stesso comunicate alla Regione e alle Province] (56).
(56) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 11, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
Capo II – Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali
Art. 44
Finalità ed ambito di applicazione.
1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.
Art. 45
Aree sciabili.
1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.
2. All’interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della L. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l’individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l’eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.
4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.
5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell’articolo 42 della presente legge, nell’ambito delle quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all’articolo 2, comma 3, della L. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 46
Segnaletica delle piste.
1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.
2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.
3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l’agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
4. All’utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.
5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:
a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;
b) all’inizio della pista, anche se posta all’origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l’eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;
d) all’origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;
f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l’utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;
g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;
h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un’andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d’obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.
Art. 47
Preparazione e protezione delle piste.
1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l’utenza.
2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;
c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
d) effettuare l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque;
e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;
f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;
h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.
3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall’utilizzo di additivi dannosi per l’ambiente.
4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
Art. 48
Gestione impianti.
1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:
a) assicurare un’adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;
b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;
c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;
d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all’allegato 2 del D.M. 20 dicembre 2005 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un’adeguata visibilità;
e) effettuare l’ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;
f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l’esercizio dell’attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.
2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione o pericolosità di tracciato.
3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all’apertura della pista.
Art. 49
Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi.
1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all’utilizzo degli impianti e delle aree.
Art. 50
Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili.
1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della L. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l’incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l’andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.
Art. 51
Snowboard.
1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
Art. 52
Rinvio.
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla L. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VII
Sanzioni
Art. 53
Sanzioni per l’esercizio delle attività motorio-ricreative.
1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 32, comma 1, in assenza della presentazione della dichiarazione prevista al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto (57).
2. Alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della L. 376/2000 e successive modificazioni e integrazioni, ai gestori degli impianti di cui all’articolo 32, comma 5, che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della medesima legge, il Comune applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’impianto e della decadenza dal diritto ad esercitare l’attività (58).
(57) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 12, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque gestisca un impianto di cui all’articolo 32, comma 1, senza autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 fatta salva la sanzione accessoria della chiusura dell’impianto fino al rilascio dell’autorizzazione comunale.».
(58) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 13, L.R. 3 agosto 2010, n. 12. Il testo originario era così formulato: «3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della L. 376/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 32, comma 5 che commercino o detengano farmaci o sostanze il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1 della medesima legge, si applica la sanzione amministrativa della revoca dell’autorizzazione da parte del Comune che l’ha rilasciata.».
Art. 54
Sanzioni per l’esercizio dell’attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.
1. Oltre alla sanzione penale prevista dall’articolo 18 della legge n. 81/1991, per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, si applicano le seguenti sanzioni amministrative e pecuniarie:
a) da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per l’uso della denominazione “Scuola di sci” da parte di organismi non riconosciuti e per la violazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 41;
b) [da tre a nove volte la tariffa praticata nel caso di applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’articolo 43] (59);
c) da euro 500,00 ad euro 1.500,00 a chiunque, pur in possesso di abilitazione di cui all’articolo 35, eserciti l’attività di maestro di sci, senza essere iscritto all’Albo di cui all’articolo 34. La stessa sanzione si applica al titolare dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci che impartisca lezioni in discipline diverse rispetto a quelle per cui ha ottenuto l’abilitazione.
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II della presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato e salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 4, 7, 8 e 14 della legge 363/2003, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la mancata esposizione della segnaletica o delle informazioni di cui all’articolo 46;
b) da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 47, con la mancata istituzione del servizio di manutenzione piste;
c) da euro 5.000,00 a euro 25.000,00 per la mancata istituzione del servizio di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b);
d) da euro 25,00 a euro 250,00 per il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 e da 15 a 17 della legge 363/2003.
3. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 363/2003, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti previste nel decalogo comportamentale di cui all’articolo 48, comma 1, lettera d) e nell’articolo 50, comma 2, i Comuni, tramite la polizia locale, anche su segnalazione dei maestri di sci, sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse.
(59) Lettera abrogata dall’art. 1, comma 14, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
TITOLO VIII
Disposizioni procedurali, transitorie e finali
Capo I – Disposizioni procedurali
Art. 55
Modalità e procedure.
1. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i casi di riduzione o revoca dei contributi.
2. I modelli per le domande di contributo di cui al Titolo III sono pubblicati nel BURL.
Art. 56
Domande di contributo alle Province.
1. Le domande di contributo di cui all’articolo 6 devono essere presentate, entro il 15 novembre di ogni anno per l’anno successivo, alla Provincia competente per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa o di svolgimento della singola attività.
2. La Provincia concede i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva e delle deliberazioni della Giunta provinciale di determinazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei casi di inammissibilità e revoca dei benefici.
Capo II – Disposizioni transitorie
Art. 57
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione, il Programma regionale di cui all’articolo 7 è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide e i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi della legislazione previgente e sulla base dei criteri e delle procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge i soggetti che intendono ottenere i contributi di cui al Titolo III, Capi II e IV, inoltrano domanda alla Regione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa ed i contributi sono concessi sulla base dei criteri e con le procedure previsti dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all’articolo 4 della L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalla deliberazione di Giunta regionale relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze.
4. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 32, comma 1, resta valido il Reg. 11 febbraio 2003, n. 4 (Requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per l’esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie per la terza età, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6: Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie) così come modificato dal Reg. 21 marzo 2007, n. 1 (Modifiche al Reg. 11 febbraio 2003, n. 4), per quanto applicabile.
5. Le disposizioni abrogate dall’articolo 61 continuano a trovare applicazione per i rapporti di liquidazione dei contributi già concessi ai sensi delle medesime disposizioni.
Capo III – Disposizioni finali e abrogazioni
Art. 58
Deroghe ai requisiti per l’apertura e l’esercizio degli impianti.
1. In caso di comprovata impossibilità da parte dei titolari degli impianti di cui all’articolo 32, già in esercizio alla data del 21 agosto 2008, ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento di cui al medesimo articolo, concernenti gli aspetti igienico-sanitari, il Comune competente per territorio può disporre, in deroga, soluzioni alternative (60). Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di comprovata impossibilità ad adeguarsi a disposizioni che comportino varianti strutturali in presenza di vincoli di carattere urbanistico, edilizio o storico-artistico.
2. Sono equiparati al direttore responsabile di cui all’articolo 32, comma 5, lettera c), i soggetti che, alla data del 28 dicembre 2006, gestivano, a qualunque titolo, impianti soggetti ad autorizzazione e che abbiano superato con esito positivo l’apposito corso, istituito ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della L.R. n. 6/2002 e organizzato dalla Regione in collaborazione con l’Università.
3. Sono equiparati agli istruttori di cui all’articolo 32, comma 5, lettera d), i soggetti che, alla data di cui al comma 2, avevano prestato attività documentata di istruttore per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, nell’ultimo quinquennio, presso impianti soggetti ad autorizzazione, in possesso del diploma di scuola media superiore e che abbiano superato con esito positivo gli appositi corsi organizzati dalla Regione in collaborazione con l’Università.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 32, comma 2, della L.R. n. 6/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
(60) Periodo così modificato dall’art. 1, comma 15, L.R. 3 agosto 2010, n. 12.
Art. 59
Relazione annuale.
1. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare la relazione sull’attività svolta relativamente al Titolo III, Capo II e IV, comprensiva anche dell’andamento delle funzioni affidate alle Province ai sensi dell’articolo 6.
Art. 60
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale – Area XII “Cultura, Sport, Tempo Libero” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:
– U.P.B. 12.103 “Spesa per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero”;
– U.P.B. 12.203 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive”;
– U.P.B. 12.204 “Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 37, comma 7, si provvede annualmente con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa dell’U.P.B. 18.102 “Spese di funzionamento” (61).
(61) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.R. 13 giugno 2013, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8 della stessa legge).
Art. 61
Abrogazione di norme.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
a) la legge regionale 5 aprile 1994, n. 17 (Ordinamento della professione di maestro di sci);
b) la legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie), salvo quanto previsto dalle diverse disposizioni della presente legge;
c) la legge regionale 12 marzo 2003, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 1994, n. 17);
d) la legge regionale 10 agosto 2004, n. 15 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici);
e) la legge regionale 20 dicembre 2006, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6);
f) la legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali);
g) la legge regionale 3 aprile 2008, n. 8 (Valorizzazione di discipline sportive della tradizione locale);
h) la legge regionale 1° agosto 2008, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6);
i) l’articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2003);
j) l’articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria-Legge finanziaria 2005);
k) l’articolo 26 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.