Tribunale di Potenza, 5 luglio 2007

Tribunale di Potenza, 5 luglio 2007, G.U. Magarelli.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore delle aree sciabili – Caduta da uno skilift – Contratto per la fruizione delle aree sciabili – Inadempimento – Prova della causa non imputabile rimessa al debitore – Mancato assolvimento – Responsabilità del gestore – Sussiste  

 

In difetto di prova della non imputabilità dell’inadempimento del contratto per la fruizione dell’area sciabile, il gestore dell’area sciabile risponde dei danni occorsi a un utente infortunatosi all’atto di sganciarsi dallo skilift, ove quest’ultimo alleghi di essere caduto per la mancata manutenzione del manto nevoso sito al termine dell’impianto di risalita.

 

 

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE DI POTENZA

 

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella MAGARELLI ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. 85/97 R.G. e vertente

 

FRA

 

C.M.G., rappresentata e difesa dall’avv. V.G. in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliata;

 

ATTORE

 

E

 

S. s.a.s. in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. M.T.A. in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;

 

CONVENUTO

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione notificato in data 5/6/1997 C.M.G. agiva in giudizio davanti alla Pretura di Potenza – Sezione distaccata di Viaggiano – nei confronti della società S. s.a.s. al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, biologico e morale subito a causa di una caduta.

 

In particolare, l’attrice esponeva che in data 10/3/1996, mentre si trovava su una pista da sci all’interno dell’impianto sportivo gestito dalla S. s.a.s. in località V., mentre era intenta a sganciarsi dallo ski-lift, era scivolata a causa del pessimo stato manutentivo del manto nevoso, che era particolarmente ghiacciato, e dell’assenza di ogni protezione; che in seguito alla caduta era stata soccorsa e trasportata all’Ospedale di Policoro, dove le era stato diagnosticato “emartro post-traumatico al ginocchio sx con stiramento del legamento collaterale mediale”; che la richiesta risarcitoria inviata alla società convenuta era rimasta priva di riscontro.

 

Alla luce di tali premesse in fatto, C.M.G. chiedeva la condanna della S. s.a.s. al pagamento della somma di Euro 13.710,90, oltre rivalutazione ed interessi legali.

 

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16/10/1997 si costituiva in giudizio la società S. s.a.s., che chiedeva il rigetto della domanda.

 

Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dall’attrice e dalla società convenuta.

 

All’udienza del 9/10/2002 il delegato del procuratore costituito per la società convenuta dava atto della rinuncia al mandato ad opera dello stesso.

 

Dichiarata la decadenza dall’assunzione della prova testimoniale a mezzo del teste D. e del Comandante della Stazione del Corpo Forestale di V., non comparsi e non citati dalla società convenuta, veniva disposta ed espletata C.T.U. per l’accertamento degli effetti invalidanti delle lesioni riportate dall’attrice in seguito alla caduta per cui è causa.

 

All’udienza del 14/3/2007, in seguito alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

Motivi della decisione

 

Occorre procedere ad una precisazione di carattere preliminare: al presente procedimento sono applicabili le norme dettate per il giudizio davanti al Tribunale, in quanto lo stesso procedimento era pendente davanti alla Pretura di V. alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 51 del 1998, con il quale si è proceduto alla soppressione degli uffici di Pretura, e l’articolo 132 dello stesso Decreto legislativo stabilisce che fuori dei casi previsti dall’articolo 133 (precisazione delle conclusioni e riserva della causa in decisione davanti al Pretore prima dell’entrata in vigore del Decreto), i procedimenti pendenti davanti al Pretore alla data di efficacia del presente Decreto sono definiti dal Tribunale sulle base delle disposizioni introdotte dal Decreto stesso.

 

Quanto al merito della domanda C.M.G. agisce in giudizio nei confronti della società S. s.a.s. al fine di ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale (per esborsi per cure mediche), morale e biologico subito a causa di una caduta verificatasi al momento dello sgancio dallo ski-lift all’interno dell’impianto sportivo gestito dalla società convenuta.

 

Nonostante nell’atto introduttivo del giudizio non vi sia alcun riferimento alla natura, contrattuale o extracontrattuale, dell’azione esercitata, essendosi limitata l’attrice ad allegare la riconducibilità dell’evento lesivo alla omessa predisposizione, ad opera della società convenuta, di qualsiasi protezione ed al difetto di manutenzione del manto nevoso, che al momento dell’incidente era completamente ghiacciato, ritiene questo giudice che l’azione debba essere qualificata come azione contrattuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento dell’obbligazione contrattualmente assunta dal gestore dell’impianto.

 

Il contratto di ski-pass è un contratto atipico stipulato fra l’utente ed il gestore dell’impianto sciistico con il quale questi, dietro il pagamento d’un corrispettivo, consente allo sciatore l’accesso ad un complesso sciistico per utilizzarlo liberamente per il tempo convenzionalmente stabilito, obbligandosi a mantenere l’impianto di risalita e le piste in condizioni di sicurezza (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 2563 del 2007).

 

Qualificato il contratto della cui esecuzione si tratta come contratto atipico, occorre individuare il regime di distribuzione fra le parti dell’onus probandi.

 

In base al principio consacrato nell’articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l’attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l’adempimento dell’obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall’inadempimento della controparte dell’obbligazione su di essa gravante ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l’esistenza del contratto da cui deriva l’obbligazione dedotta in giudizio, l’adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell’altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l’onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell’articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all’esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto).

 

Mentre l’onere della prova incombente sul creditore secondo la regola dell’articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all’esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l’onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990 e, di recente, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001).

 

Premesso che, in assenza di una specifica disposizione di legge che imponga alle parti il rispetto della forma scritta, di regola l’accordo contrattuale può essere raggiunto anche verbalmente e la relativa prova può essere fornita in giudizio da ciascuna parte per testimoni (articolo 2725 c.c.) e per presunzioni (articolo 2729 secondo comma c.c.), nel caso che ci occupa – sulla base del comportamento tenuto dal convenuto, che si è difeso con argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare tale circostanza e alla luce dell’esito della prova testimoniale assunta nel corso del giudizio – può essere considerata acquisita al processo la prova che effettivamente C.M.G. si è infortunata mentre stava utilizzando lo ski-lift all’interno dell’impianto sportivo gestito dalla S. s.a.s., dopo avere pagato evidentemente il relativo corrispettivo al momento dell’accesso, e che in particolare la stessa è rovinata a terra nel corso della manovra di sgancio dallo ski-lift a causa del manto nevoso completamente ghiacciato, riportando lesioni per le quali è stata trasportata al Pronto soccorso (si vedano le deposizioni dei testi V.R., V.M. e S.M. riportate nel verbale di udienza del 14/1/1999).

 

Le deposizioni rese dai testi escussi su richiesta di parte attrice, anche se fornite da testi legati a C.M.G. da rapporti di parentela, appaiono intrinsecamente attendibili, in quanto precise e circostanziate e provenienti da soggetti presenti sul posto nell’immediatezza del fatto dannoso.

 

Dalla documentazione medica prodotta tempestivamente in giudizio da C.M.G. emerge che il giorno dell’incidente la stessa è stata ricoverata, all’Ospedale di Policoro con la diagnosi di “trauma distorsivo ginocchio sx”.

 

La società convenuta non ha negato né l’esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria né l’esecuzione della prestazione che ne costituiva oggetto da parte dello sciatore (pagamento del corrispettivo previsto per l’accesso all’impianto di risalita ed alle piste), ma si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negare tali circostanze, contestando nel merito la riconducibilità del danno lamentato dall’attrice al dedotto difetto di protezione o di manutenzione delle piste.

 

La società S. s.a.s., poi, non ha fornito la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione, dal momento che l’unico teste escusso su sua richiesta si è limitato a riferire la prassi seguita nell’ordinaria manutenzione delle piste, ma non è stato in grado di dire se effettivamente prima dell’incidente per cui è causa i battipista avessero provveduto a rendere agibile la zona antistante lo ski-lift e le piste (si veda la dichiarazione resa dal teste P.D. riportata nel verbale di udienza del 19/12/2001) e nel corso del giudizio è stata dichiarata la decadenza della società convenuta dall’assunzione della prova testimoniale a mezzo del teste D. e del Comandante della Stazione di V. del Corpo forestale per omessa citazione dei testi ammessi. Occorre, pertanto, concludere che – avendo l’attrice assolto all’onere della prova che su di lei gravava in ordine all’esistenza del rapporto contrattuale, all’adempimento da parte sua dell’obbligazione assunta e al danno causato dall’inadempimento della controparte e non avendo, invece, la società convenuta fornito la prova dell’esatta esecuzione della prestazione posta a suo carico, avente ad oggetto l’obbligo di assicurare allo sciatore il godimento di un impianto di risalita efficiente e funzionante e di una pista utilizzabile, per il tempo convenzionalmente stabilito, in condizioni di sicurezza – la domanda risarcitoria proposta da C.M.G. appare fondata e deve essere accolta.

 

In ordine al quantum debeatur, C.M.G. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, del danno biologico (menomazione dell’integrità psico-fisica) e del danno morale subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa.

 

Quanto alla voce relativa ai danni patrimoniali, va riconosciuto all’attrice il rimborso delle spese mediche, documentate per un importo complessivo di Euro 64,04 (si vedano le ricevute di pagamento allegate al fascicolo di parte attrice).

 

Spetta, poi, a C.M.G. la liquidazione del danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psico-fisica che prescinde dalla capacità reddituale del danneggiato.

 

Il consulente medico-legale nominato nel corso del giudizio ha accertato, sulla base della documentazione clinica prodotta e delle risultanze degli esami effettuati, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che in seguito all’incidente per cui è causa C.M.G. ha riportato “trauma distorsivo del ginocchio sx con emartro, stiramento del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato anteriore”, lesioni che le hanno impedito di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 90 giorni (determinando una inabilità temporanea assoluta di 38 giorni una inabilità temporanea al 50% di 52 giorni) ed hanno provocato un danno biologico valutabile nella misura del 5% (si veda pag. 3 della relazione peritale).

 

Ne consegue che a C.M.G. va riconosciuto il danno biologico subito che, liquidato in via equitativa, utilizzando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e tenendo conto dell’età del danneggiato all’epoca del sinistro, della durata dell’inabilità, della natura e dell’entità delle lesioni, ammonta all’attualità a Euro 7.036,48, di cui Euro 5,384,00 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all’età del danneggiato al momento dell’illecito), Euro 981,16 per inabilità temporanea totale (Euro 25,82 x 38 giorni) ed Euro 671,32 per inabilità temporanea parziale (Euro 12,91 x 52 giorni).

 

Deve essere riconosciuto, poi, all’attrice il risarcimento del danno morale, inteso come turbamento dello stato d’animo provocato dalle lesioni subite.

 

L’articolo 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge: sulla base dell’articolo 185 c.p. che stabilisce che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole, la risarcibilità dei danni non patrimoniali può essere riconosciuta in tutti i casi in cui questi siano conseguenza di un fatto illecito costituente reato, il cui accertamento può essere effettuato incidenter tantum dal giudice civile.

 

Nel caso di specie dalla condotta omissiva colposa, per omessa manutenzione della zona adiacente all’impianto di risalita, imputabile al gestore sono derivate lesioni personali allo sciatore, con un nesso di causalità evincibile dall’immediato ricovero dello stesso presso l’Ospedale di Policoro (si veda la cartella clinica in atti), risultano integrati tutti gli elementi costitutivi del reato di lesioni colpose di cui all’articolo 590 c.p., con la conseguente risarcibilità ai sensi del combinato disposto dell’articolo 185 c.p., e dell’articolo 2059 c.c., del danno morale subito dalla vittima.

 

Né è di ostacolo alla liquidazione di tale voce di danno la circostanza che il soggetto passivo della pretesa risarcitoria sia una persona giuridica: questo giudice, infatti, ritiene condivisibile l’orientamento giurisprudenziale prevalente che ammette la responsabilità dell’ente anche per il danno morale subito dal danneggiato in tutti i casi in cui venga accertata incidenter tantum la realizzazione di una fattispecie di reato ad opera del suo funzionario o dipendente, posto che questi, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, costituisce semplicemente lo strumento attraverso il quale le sue scelte organizzative vengono attuate (si veda in tal senso Corte di cassazione n. 2380 del 2002).

 

In relazione al quantum del risarcimento, al fine di assicurare, nella liquidazione di tale voce di danno, una certa uniformità che il ricorso al criterio equitativo non è in grado di garantire, appare condivisibile il prevalente orientamento giurisprudenziale che, sulla base delle tabelle elaborate dai giudici del Tribunale di Milano, utilizza come base di calcolo il danno biologico subito dalla vittima e, poi, quantifica il danno morale applicando una percentuale che varia dal 25% al 50% sull’importo liquidato a titolo di danno biologico.

 

Nel caso di specie, in cui è stato riconosciuto all’attrice un danno biologico pari a Euro 7.036,48, spetta alla stessa a titolo di risarcimento del danno morale la somma di Euro 1.759,12, pari ad un quarto dell’importo liquidato a titolo di danno biologico.

 

Sull’importo complessivo liquidato a favore dell’attrice devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata (ma non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data del fatto dannoso (10/3/1996) fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.

 

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della società convenuta.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella MAGARELLI, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 5/6/1997, da C.M.G. nei confronti della S. s.a.s., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

 

– accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la società S. s.a.s. al pagamento in favore di C.M.G. della somma complessiva di Euro 8.859,64, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 10/3/1996 fino alla pronuncia della sentenza e gli interessi legali sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;

 

– condanna la società S. s.a.s. al pagamento in favore di C.M.G. delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 4.031,78, di cui Euro 179,28 per esborsi, Euro 1.260,00 per diritti ed Euro 2.592,50 per onorari, oltre accessori come per legge.

 

Così deciso in Potenza il 4 luglio 2007.

 

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2007.

fb-share-icon