Tribunale di Modena, sez. distaccata di Pavullo, 14 maggio 2009
Tribunale di Modena, Sez. distaccata di Pavullo, 14 maggio 2009; G. U. Masoni.; X c. Stazione invernale Monte Cimone.
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Esercizio di attività pericolosa – Non sussiste – Fattispecie
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabilità da cose in custodia – Non sussiste – Fattispecie
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Caduta di uno sciatore nella fase di discesa – Responsabilità per colpa aquiliana – Mancata prova della colpa – Non sussiste
In caso di caduta accidentale di uno sciatore impegnato a percorrere una pista classificata come “difficile-media” il gestore dell’area sciabile: non risponde in base all’art. 2050 c.c perchè l’attività di gestione di un’area sciabile non può qualificarsi esercizio di attività pericolosa; non risponde in base all’art. 2051 c.c. perchè non può ravvisarsi alcun obbligo, scaturente da una specifica fonte normativa ovvero contrattuale in capo al gestore di manutenere le piste da sci; non risponde in base all’art. 2043 c.c. se lo sciatore infortunatosi non dimostra la specifico profilo di colpa gravante sul gestore.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione distaccata di Pavullo)
nella persona del giudice dr. Roberto Masoni
ha pronunciato la seguente
sentenza
ex art. 281 sexies c.p.c. facente parte integrante del processo verbale odierno, dandone lettura integrale all’udienza del 14 maggio 2009 nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n. 5916/2005
promossa da X. rappresentato e difeso per procura speciale a margine dell’atto di citazione dall’avv. Cinzia Quacquarelli
contro
Consorzio Stazione Invernale del Cimone rappresentata e difesa per procura speciale a margine della comparsa di risposta dagli avv.ti Martin Mairhofer, Martin Fill e Sonia Bartolini
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Assume l’istante una responsabilità extracontrattuale della convenuta, in qualità di gestore dell’impianto di risalita, invocando tutela ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. Evidenzia di essersi infortunato sulla pista “Sette Fontane” in località “Le Polle” di Sestola “a causa di una vasta zona di ghiaccio presente sulla pista, zona non segnalata né transennata e costituente una situazione di pericolo non prevedibile né diversamente evitabile”.
II. In diritto, preliminarmente va chiarito se l’esercizio di dell’attività di gestione di impianto di risalita involga responsabilità ai sensi degli artt. 2050, ovvero, 2051 c.c. Nella specie, non è stata viceversa invocata responsabilità contrattuale del gestore dell’impianto.
Ebbene, si osserva che una datata ma ancora valida pronuncia della Corte d’appello di Bologna escluse che l’attività sciistica (e salva l’ipotesi di attività agonistica) sia attività pericolosa, “non presentando una sufficiente grado di pericolosità in sé e per la natura dei mezzi adoperati” (App. Bologna 26 febbraio 1972, in Giur. it., 1973, I, 2, 964, con nota di DE MARTINI).
Più di recente la nomofilachia ha statuito che: “devesi escludere la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività di esercizio di impianto di risalita – non qualificata tale da norme destinate a prevenire sinistri e a tutelare l’incolumità pubblica, nè tale risultando per la natura delle cose o dei mezzi adoperati” (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216, in Giust. civ., 2001, I, 1535, con nota di CARBONE).
Anche sul versante penale si esclude che l’attività di gestione di impianto di risalita integri un’attività pericolosa, motivando da un punto di vista statistico (l’attività è pericolosa laddove la stessa “comporti una rilevante possibilità del verificarsi del danno”) e considerando l’attività sciistica pericolosa in sé (ossia la pratica sportiva), “che è tuttavia, ben diversa e distinta da quella di gestione dei relativi impianti” (Cass. pen. 11 luglio 2007, n. 39.619).
In forza di quanto precede va escluso che l’attività di gestione d’impianto di risalita sia pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Va esclusa nella specie pure l’applicabilità dell’art. 2051 c.c. (presunzione di colpa a carico del custode della cosa), non ravvisandosi alcun obbligo, scaturente da una specifica fonte normativa ovvero contrattuale, in capo al gestore di impianto di risalita di manutenere le piste da sci (Cass. 15 febbraio 2001, n. 2216).
Da quanto precede consegue che eventuali profili di responsabilità del gestore dell’impianto di risalita sono eventualmente riscontrabili dimostrando specificamente, in forza del generale principio del neminem laedere, i costituenti dell’illecito.
Tali elementi non sono in concreto riscontrabili.
Si consideri che risulta pacifico che l’attore, al momento della caduta, stava percorrendo una pista classificata “difficile-media”. Ciò avrebbe dovuto sollecitare una particolare prudenza ed attenzione nella discesa da un canto e, dall’altro, la stessa avrebbe dovuto essere praticata solo da uno sciatore dotato di buona tecnica sciistica, oltre che esperto.
A ciò si aggiunga che dal rapporto dei c.c. intervenuti a soccorrere il X. dopo la caduta, risulta che lo stesso dichiarò trattarsi di “caduta accidentale”, con ciò, evidentemente, escludendo una responsabilità per colpa in capo al convenuto.
Non essendo stata dimostrata, quindi, una responsabilità per colpa in capo all’ente gestore dell’impianto di risalita, la domanda deve essere reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da X. con atto di citazione notificato in data 31 dicembre 2005,
1. rigetta la domanda;
2. dichiara tenuto e condanna il convenuto al rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi euro … (di cui euro … per anticipazioni; euro … per diritti ed euro 1.500 per onorario), oltre ad IVA e CAP, come per legge e spese generali.
Pavullo lì, 14 maggio 2009
Il giudice
(dr. Roberto Masoni)