TRIBUNALE DI FROSINONE, sentenza 2 dicembre 2014

TRIBUNALE DI FROSINONE, sentenza 2 dicembre 2014; G.O. PIRO; A.B. (Avv. MARCOCCIA) c. M.A. (Avv.ti QUARESIMA, PIZZUTELLI).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro fra sciatori – Presunzione di corresponsabilità– Prova liberatoria – Non fornita (l. 24 dicembre 2003 n.363, Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, art. 10, 12, 19; Decalogo dello sciatore, regola n.3; Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 2 dicembre 2004, nr.18, art 30-ter, comma 1, lett. b, nr. 1)

 

In caso di scontro tra sciatori si fa applicazione della presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 19 l.363/2003 in assenza di elementi probatori idonei a liberare da tale responsabilità presunta (nel caso di specie, il convenuto non ha presentato elementi probatori idonei a superare la presunzione di corresponsabilità ed è stato condannato a risarcire un importo pari alla metà dei danni sofferti dall’attore in conseguenza dello scontro).

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE

Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice onorario dott. Giampaolo Piro, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa avente N.3402 R.G. 2007

TRA

A.B., rapp.ta e difesa dall’avv. Emanuela Marcoccia ed elett.te dom.ta in Frosinone, via Aldo Moro n.433, giusta procura a margine dell’atto di citazione

Attrice

E

M.A., rapp.tp e difeso dagli avv.ti Claudia Quaresima e Marco Pizzutelli ed elett.te dom.to in Frosinone, via Firenze n.100, giusta procura posta in calce al passivo atto di citazione

Convenuto

Oggetto: risarcimento D..

All’udienza del 04/04/2014 le parti concludevano come da verbale.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Omesso lo svolgimento del processo ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. – come modificato dalla legge 69/2009 – e applicabile anche ai processi pendenti in primo grado, sinteticamente si precisa che con atto di citazione del 23/10/07, la sig.ra B. citava in giudizio il sig. M. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare l’esclusiva responsabilità del sig. M.A. (…) nella causazione del sinistro avvenuto in data 01/02/2007 sulle piste da sci del comprensorio sciistico di Folgarida Marilleva e per l’effetto condannare lo stesso al risarcimento dei D. subiti dalla sig.ra A.B. (…), ai sensi e gli effetti dell’art. 2043 c.c. E quantificati in Euro 87,981,62, o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con gli interessi come per legge e con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Deduceva l’attrice di essere stata travolta dal sig. A.M. mentre stava procedendo a bassa velocità e si accingeva a fermarsi sul bordo sinistro della pista da sci percorsa.
Il M., provenendo da monte, ad una velocità molto sostenuta, non si avvedeva della presenza a valle dell’attrice, andando a collidere con la stessa, buttandola a terra e trascinandola per diversi metri lungo la pista.
A causa del sinistro, la parte attrice veniva ricoverata presso l’ospedale di Cles con diagnosi: “frattura pluriframmentaria scomposta nel tratto distale del perone destro, frattura del malleolo tibiale posteriore e lieve sublussazione tibioastralgica, trauma cranico lieve, distacco della base falange distale 1 dito mano destra”.
Si costituiva in giudizio il sig. M.A. contestando in fatto e diritto quanto ex adverso dedotto e richiesto.
Deduceva che il sinistro de quo era stato determinato per colpa esclusiva della B. la quale, nello scendere la pista “Orso Bruno”, effettuava una manovra di svolta improvvisa e repentina, non avvedendosi del sig. M., che si trovava a valle rispetto a lei, lo investiva facendolo cadere a terra, colpendolo con sci alla nuca, fortunatamente protetta dal casco.
Concludeva quindi: “1) in via principale – rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto; 2) in subordine – accertare le rispettive responsabilità dell’attrice e del convenuto nella causazione del sinistro de quo, muovendo dalla presunzione di pari responsabilità ai sensi dell’art. 19 L. n. 326 del 2003 e dell’art.51/1 L.P. 21/04/1987; 3) in via ulteriormente subordinata – determinare secondo Giustizia la quantificazione dei D. asseritamente subiti dall’attrice; con vittoria di spese di lite”.
All’esito dell’istruttoria svolta, per mezzo di acquisizione documentale, interrogatorio formale, prova testi e consulenza tecnica, la domanda di risarcimento D. proposta dall’attrice è fondata nei limiti di seguito precisati e va, pertanto, accolta almeno nei medesimi limiti.
Pacifico tra le parti è che in data 02/01/2007, sulla pista di sci denominata “Orso Bruno” in località Folgarida-Marilleva (TN) si verificava uno scontro tra l’attrice B. ed il convenuto M., in conseguenza del quale l’attrice ha riportato “frattura pluriframmentaria scomposta nel tratto distale del perone destro, frattura del malleolo tibiale posteriore e lieve sublussazione tibioastralgica, trauma cranico lieve, distacco della base falange distale 1 dito mano destra”.
Veniva quindi disposto ricovero presso la Divisione di Ortopedia sino al 3.1.07 allorquando veniva dimessa con diagnosi di: “frattura bimalleolare destra. Contusione 1 dito mano destra” e previo o posizione di una doccia gessata a gamba letto a carico dell’arto inferiore di destra e di una doccia gessata a carico del 1 dito della mano destra.
Il 3.1.07 la paziente veniva poi ricoverata presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale San Salvatore di Pesaro da dove veniva dimessa il 6.1.07 con diagnosi di “frattura bimalleolare con diagnosi tizio-personale caviglia destra, trauma distorsivo con lesione capsulo-legamentosa della metacarpo-falangica 1 dito mano destra, trauma cranico lieve, ferita l.c. Sopracciliare sinistra”.
Durante la degenza l’attrice subiva un intervento chirurgico a carico della caviglia destra di riduzione ed osteosintesi con placca a viti, sutura dei legamenti, immobilizzazione con stivaletto gessato ed applicazione di apparecchio gessato alla mano destra.
Successivamente, il 6.2.07, si procedeva quindi alla rimozione dello stivaletto gessato ed alla medicazione della ferita; il 12.2.07 la paziente veniva nuovamente ricoverata, sempre presso la stessa struttura, è sottoposta ad intervento di rimozione della vite intertibio-peroneale.
Controversa, tuttavia, resta la concreta dinamica del sinistro, assumendo l’attrice che si è trattato di un investimento puro e semplice da parte di uno sciatore che sopraggiungeva da monte e a forte velocità e sostenendo, invece, il convenuto che lo scontro è stato in realtà causato dalla stessa parte attrice che improvvisamente svoltava non avvedendosi del convenuto il quale, trovandosi più a valle rispetto all’attrice, lo investiva facendolo cadere.
Anche i testi escussi hanno rappresentato dinamiche totalmente contrastati tra loro. In particolare i testi indicati dall’attore hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione in fatto rappresentata dall’attrice. Viceversa, i testi indicati dalla parte convenuta hanno sostenuto l’esatto contrario, coincidente con la ricostruzione in fatto operata dalla parte convenuta.
Tuttavia, gli stretti rapporti di parentela e di amicizia tra le parti ed i testi, in assenza di ulteriori elementi (quali ad esempio una dichiarazione testimoniale resa da soggetto terzo) rendono inattendibili le stesse dichiarazioni e non idonee a superare la presunzione di corresponsabilità prevista dalla normativa vigente.
Anche il rapporto di incidente sciistico (n.1/01) redatto dai Carabinieri, della locale stazione di Mezzana, ed in particolare la parte relativa alla dinamica presunta, non chiarisce l’iniziale posizione dei soggetti coinvolti e non chiarisce se la condotta di uno possa aver determinato l’evento. Si legge, infatti, “nell’effettuare la pista Orso Bruno il sig. M.A. scendeva sul lato sinistro della pista nell’effettuare una curva a sinistra andava a collidere con la sig.ra B.A. che scendeva nella stessa direzione che stava girando a destra”.
In buona sostanza, dalla dinamica riferita dai Carabinieri, si sarebbe trattato di una interferenza tra due sciatori che stavano percorrendo la pista sostanzialmente alla stessa altezza, uno verso destra ed uno verso sinistra. Tuttavia, gli stessi Carabinieri, possono solo ipotizzare detta dinamica attesa la loro assenza al momento del sinistro. Pertanto, appare difficilmente contestabile un concorso di colpa a carico di entrambe le parti.
La fattispecie in esame richiama i seguenti principi normativi: i) ai sensi dell’art. 12 L. 24 dicembre 2003,, nr. 363 la precedenza spetta, in caso di incroci tra sciatori ed in linea di principio, a chi proviene da destra, ossia nella specie alla parte convenuta (e ciò rappresenta un ulteriore argomento per valutare la condotta ed il grado di responsabilità del convenuto in riferimento a questo urto); ii) fondamentale regola n. 3 del c.d. decalogo dello sciatore che, come è noto, costituisce il compendio delle norme di comune prudenza che devono essere seguite nella pratica sciatoria e che sono ora state sostanzialmente tipizzate dal legislatore nel Capo III della L. 24 dicembre 2003,, nr. 363. In particolare, l’art. 10 della legge citata, sotto l’intitolazione “precedenza”, dispone “lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle”. Analoghe le prescrizioni imposte dalla normativa locale (cfr. art. 30-ter, comma 1 lett. b nr. 1 decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 2 dicembre 2004 nr. 18 “Modifiche al decreto del presidente della Giunta provinciale 22.09.1987 n. 11-51/legisl. Emanazione del regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci, in G.U. 12.03.2005, nr. 10 3 serie speciale Regioni).
Tuttavia, una situazione di incertezza probatoria in merito all’effettiva dinamica del sinistro, così come è emersa all’esito del giudizio, fa si che gravi interamente sul convenuto la prova liberatoria, in forza della presunzione legale di pari responsabilità prevista dall’art. 19 legge nr. 363 del 2003, in caso di scontri tra sciatori.
Nel caso di specie, in definitiva, si deve ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità. Ciò consente di ritenere che il danno dell’attrice, certamente riconducibile sul piano causale all’urto tra le parti, è imputabile al convenuto ed alla medesima attrice con la conseguenza che il convenuto va condannato al risarcimento dei D. in favore dell’attrice, nella misura del 50%.
In ordine alla relativa liquidazione, la CTU con indagine immune da vizi logici o di motivazione e del tutto aderente alla documentazione clinica in atti e che merita pertanto di essere integralmente condivisa, ha accertato che in conseguenza del sinistro l’attrice ha riportato i seguenti esiti: “trauma cranico lieve con ferita lacero-contusa della regione sopraccigliare sinistra. Trauma distorsivo con lesione capsulo-legamentosa della metacarpo-falangica del 1 dito mano destra. Frattura bimalleolare con distasi tibio-peroneale caviglia destra”.
Le lesioni hanno determinato una invalidità assoluta di 75 giorni e parziale (al 50%) di ulteriori 75 giorni. Da dette lesioni sono residuati postumi permanenti caratterizzati da “minimo esito cicatrizzante della regione sopraccigliare sinistra. Sindrome algo-disfunzionale del 1 dito mano destra. Deficit articolare di grado marcato del collo-piede destro con associati disturbi di circolo. I predetti postumi hanno determinato una riduzione permanente dell’integrità psico-fisica del soggetto (danno biologico) pari al 10%, senza alcuna compromissione della capacità lavorativa del soggetto.
Il ctu ha altresì precisato che, al momento della redazione, le spese mediche sostenute e provate ammontano ad Euro 1.746,33.
Venendo quindi alla quantificazione del risarcimento:
A.B., nata in data 8 marzo 1978 e di anni 28 e mesi 10, in seguito al sinistro avvenuto in data 2 gennaio 2007, ha riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 10%; l’invalidità temporanea assoluta (al 100%) ha avuto una durata di giorni 75; l’invalidità temporanea parziale è stata al 50% per giorni 75.
Il concorso di colpa del danneggiato è pari al 50% per cui i calcoli che seguono tengono conto delle cifre che sarebbero attribuite se non vi fosse concorso di colpa, mentre la cifra definitiva liquidata viene direttamente calcolata al 50% senza ulteriori specificazioni.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2014 che rapportano l’entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all’incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all’elevarsi dell’età del danneggiato al momento del sinistro.
Per ciascun punto nella tabella viene riconosciuto l’importo di Euro. 2.387,60 debitamente abbattuto col coefficiente di riferimento per l’età del danneggiato (pari a 0,865).Tale danno va liquidato nell’importo complessivo di Euro. 11.938,00.
Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato (sulla base dei criteri stabiliti uniformemente dalla tabella prescelta) un importo di Euro. 120,50.
Il danneggiato ha subito una invalidità temporanea assoluta di giorni 75 che va liquidata in Euro. 4.518,75.
Per la invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.
La invalidità temporanea parziale di giorni 75 al 50% va liquidata in Euro. 2.259,38.
A titolo di danno biologico per invalidità temporanea (I.T.A. e I.T.P.) spetta al danneggiato l’importo complessivo di Euro. 6.778,13.
In totale, a titolo di danno biologico, sia per la permanente (I.P.) che per la temporanea (I.T.), va liquidato l’importo complessivo di Euro. 18.716,13.

DANNO NON PATRIMONIALE (morale)
Nel caso in esame va escluso, in concreto, che possa essere liquidato il danno non patrimoniale.

D.M.
Vanno liquidati anche i D.M. conseguenti agli esborsi di somme che la parte danneggiata ha dovuto sostenere in conseguenza delle lesioni subite.
Tali D. vanno riconosciuti nei seguenti importi (le date indicate sono quelle in cui risultano eseguiti gli esborsi, o, in mancanza, viene indicata la data dell’evento lesivo):

IMPORTO DATA CATEGORIA DI SPESA DESCRIZIONE
1.746,33 02-01-2007 Spese mediche
In totale i D.M. che vanno liquidati sono pari a Euro. 873,16.

RIEPILOGO DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
I D. che vanno liquidati (e, poi, in quanto crediti di valore, rivalutati con attribuzione anche degli interessi c.d. compensativi) sono quindi i seguenti:
Danno biologico da invalidità permanente: Euro.11.938,00.
Tale danno è stato calcolato utilizzando le tabelle del danno biologico Tribunale Milano 2014 e la liquidazione è rapportata all’epoca in cui le tabelle utilizzate sono state elaborate (01-01-2014).
Poiché l’evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell’importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei (rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Va considerato che è ormai principio giurisprudenziale consolidato (Cass., sez. III, 20-06-1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell’invalidità temporanea e non dal giorno dell’evento dannoso.
Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo va fatta non alla data del fatto lesivo (02-01-2007) ma da quella in cui è terminata la invalidità temporanea. Poiché la invalidità temporanea è stata determinata in 150 giorni, la data a cui si deve fare riferimento per la liquidazione è quella del 01-06-2007.
La percentuale di devalutazione utilizzando gli indici ISTAT del c.d. costo della vita è pari al 11,83% ed il danno alla data del 01-06-2007 è pari a Euro. 10.526,18.
Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato (vedi sopra) nella misura di Euro. 6.778,13.
Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verificazione del fatto dannoso e, conseguentemente, la liquidazione va determinata in base ai medesimi criteri di cui sopra, nella misura di Euro. 5.912,11.
I D.M. (esborsi) sono stati determinati complessivamente in Euro. 873,16; le date di liquidazione sono quelle in cui sono avvenuti gli esborsi (ovvero, in via di accettabile approssimazione, quella del fatto dannoso); per tali D. sono queste le date di decorrenza ai fini della rivalutazione monetaria e degli interessi.

RIVALUTAZIONE
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata al giorno 01-12-2014.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall’ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata (vedi sopra).

INTERESSI
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi” (altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valutazione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali interessi sono calcolati dalla data del momento generativo della obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712) il che comporta un calcolo di interessi alquanto inferiore a quelli calcolati integralmente per l’intero periodo.
La cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209, soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
In tal caso il calcolo della rivalutazione viene fatto anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.
Le somme dovute complessivamente sono le seguenti:
A) Danno liquidato al 02-01-2007 (c.d. “aestimatio”): Euro 17.311,45
B1) Interessi maturati al 01-12-2014: Euro 3.049,71
B2) Rivalutazione maturata al 01-12-2014: Euro 2.369,00
B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2): Euro 5.418,71
Totale A + B: Euro 22.730,16
C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): Euro 0,00
Importo totale (A + B – C) dovuto al 01-12-2014 (c.d. “taxatio”): Euro 22.730,16
di cui:
Capitale = 17.311,46 — Rivalutazione = 2.369,00 – Interessi = 3.049,71
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del concorso di colpa al 50%.

P.Q.M.

il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
– condanna il sig. M.A., per le ragioni indicate in motivazione, al pagamento in favore della sig.ra A.B., della somma totale di Euro 22.730,16 oltre interessi legali e rivalutazione a far data dal 02/12/2014 all’effettivo soddisfo;
– condanna il sig. M.A. al pagamento in favore della sig.ra A.B. delle spese processuali, che liquida in Euro 875,00 (fase di studio), Euro740,00 (fase introduttiva), Euro1.600,00 (fase istruttoria) ed Euro1.620,00 (fase decisionale), oltre rimborso forfettario, CpA ed iva, come per legge.;
– pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU.

Così deciso in Frosinone, il 2 dicembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2014.

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