GIUDICE DI PACE DI TIONE; sentenza 1 luglio 2015 – dep. 13 luglio 2015, n. 35
GIUDICE DI PACE DI TIONE; sentenza 1 luglio 2015 – dep. 13 luglio 2015, n. 35; G.d.P. dott. Parolini; Imp.ta A.
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna
Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle (Nel caso di specie, l’imputata per imperizia consistita nel non aver tenuto una condotta adeguata rispetto alle caratteristiche della pista (classificata “nera”) e alla situazione ambientale (uscendo da un dosso), impattava contro altro sciatore, posizionato più a valle ed intento a seguire una lezione dai sci, procurandogli “trauma cranico-facciale con frattura scomposta orbito. malare sx e frattura V metacarpo mano sx“, giudicate guaribili in gg. 20).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento
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Il Giudice di Pace di Tione di Trento, dott. Marco Parolini, alla pubblica udienza del giorno 01 luglio 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale
CONTRO
A nata in OMISSISil OMISSISe residente a OMISSIS(OMISSIS), in OMISSISn. OMISSIS,
LIBERA ASSENTE
IMPUTATA
in ordine al reato p. e p. dall’art. 590 c.p., perché, mentre sciava lungo la pista denominata Variante OMISSIS, comprensorio del OMISSIS, per imperizia consistita nel non aver tenuto una condotta adeguata rispetto alle caratteristiche della pista (classificata “nero”) e alla situazione ambientale, impattava contro B, posizionato più a valle ed intento a seguire una lezione dai sci, procurandogli lesioni così diagnosticate: “trauma cranico-facciale con frattura scomposta orbito.malare sx e frattura V metacarpo mano sx“, giudicate guaribili in giorni 20 s.c..
Fatti commessi in OMISSIS(OMISSIS), in data OMISSIS.
Querela del OMISSIS.
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Conclusioni
Il P.M.: “Chiede la condanna dell’imputata alla pena pecuniaria della multa di euro seicento/00, con l’applicazione delle attenuanti generiche“.
Il difensore della parte civile dava lettura delle conclusioni scritte che depositava unitamente alla nota spese: “… 1) condannarsi l’imputata a congrua pena ed in conseguenza dell’imputazione contro la medesima spiccata; 2) condannare la stessa al risarcimento in favore della parte lesa, costituita parte civile, dei danni tutti subiti e quantificati, comprensivi di interessi, rivalutazione e spese, in un importo da quantificarsi in separato giudizio a favore del signor B e concedendo la provvisoria esecutorietà sull’entità del risarcimento comunque ritenuto di giustizia di euro 10.000,00 a titolo rimborso spese sanitarie; 3) liquidare a favore della parte civile costituita le spese ed i costi di patrocinio ed assistenza“.
Il difensore dell’imputato: “… chiede in via principale l’assoluzione con la formula più ampia, in subordine il minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche“.
FATTO E DIRITTO
A seguito della proposizione di querela in data OMISSIS avanti la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS da parte di B, nonché delle consequenziali indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento citava a giudizio dinanzi a questo giudice di paceA residente a OMISSIS (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo di imputazione.
Stante l’impossibilità di promuovere la conciliazione tra le parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento autorizzandosi la citazione dei testi e, alla successiva udienza del giorno 04 marzo 2015, rigettata l'”eccezione preliminare” sollevata dalla difesa della parte civile, in considerazione della sua tardività nonché di quanto espressamente previsto dall’art. 6 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, venivano ammessi i mezzi istruttori dedotti procedendosi quindi all’assunzione delle prove orali.
All’esito dell’istruttoria e della consequenziale discussione le parti concludevano come sopra trascritto.
Si ritiene che l’istruttoria dibattimentale abbia consentito di acquisire prova certa della penale responsabilità dell’imputata A in ordine al reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. ascrittole, essendo risultato come la stessa, il giorno OMISSIS, mentre stava effettuando una discesa sulla pista “ OMISSIS” in località OMISSIS, provenendo a notevole velocità “da monte” ed in uscita da un dosso, veniva a collisione con il signor B, intento ad eseguire un esercizio al seguito di un maestro di sci, colpendolo al fianco sinistro e proiettandolo circa dieci metri più a valle. E’ altresì emerso come la medesima imputata cadendo fosse finita ad una distanza di almeno circa trenta metri più a valle rispetto al punto di impatto.
La parte civile B nel corso della sua deposizione, confermando nella sostanza le circostanze di cui in querela, ha infatti riferito come, mentre era intento a sciare, eseguendo un esercizio in base alle indicazioni del maestro di sci, fosse stato investito sul fianco da una persona proveniente da monte, che in particolare lo colpiva sul lato sinistro del volto e alla mano sinistra, venendo quindi scaraventato più in là di dieci metri finendo con la faccia nella neve (testualmente: “A.D.R.: Il giorno OMISSIS verso le ore OMISSIS mi trovavo sulla pista denominata variante OMISSIS in località OMISSIS. Il maestro di sci mi aveva dato appuntamento alle ore 10.00 per una lezione di gruppo. Il maestro di sci si chiama C. Era la terza lezione in quanto la prima si era svolta di lunedì e si trattava della terza lezione, il giorno era di mercoledì. Il maestro ad un certo punto ci fece percorrere una pista molto ripida. Io mi accorsi della difficoltà in quanto non sono uno sciatore e mi ero appunto avvalso dell’esperienza di un maestro di sci. Ad un certo punto il maestro ci fece fermare e ci fece fare un esercizio che consisteva nell’attraversare la pista in maniera diagonale. Partì un primo allievo che finì il proprio esercizio raggiungendo la posizione in cui si trovava il maestro. Poi sono partito io e nonostante la ripidità della pista, mentre stavo eseguendo l’esercizio in diagonale, venivo investito da una persona la quale proveniente da monte mi colpiva su tutto il lato sinistro del corpo ed in particolare al lato sinistro del volto e alla mano sinistra scaraventandomi più in la di circa dieci metri. Io rotolai per tali dieci metri per la ripidità della pista finendo con la faccia nella neve. Non ho perso conoscenza ed ad un certo punto mi toccai il viso e mi accorsi che perdevo molto sangue. Fui raggiunto poi dal gruppo degli allievi e mi accorsi che più avanti di dieci metri circa rispetto al punto in cui mi trovavo si trovava la persona che mi aveva investito. A quel punto iniziai a respirare in maniera affannosa e avevo molto freddo. Arrivarono i soccorsi e i Carabinieri. Fui messo sulla barella e fui ricoperto con una coperta termica. Ad un certo punto chiesi che si fermassero alzando una mano in quanto avevo difficoltà respiratorie. Chiamarono quindi l’eliambulanza, mi sedarono in considerazione dei forti dolori alla mano sinistra e al volto. Mi sveglia quindi all’ospedale a OMISSIS dove fui poi operato. Ribadisco che la persona che mi investì proveniva da monte. …“).
Si ritiene che tale ricostruzione dei fatti fornita dalla parte civile sia credibile in considerazione della circostanziata ed ordinata esposizione degli accadimenti, e tenuto conto del riscontro che quanto dalla stessa riferito ha trovato nelle deposizioni testimoniali rese dagli atri testimoni escussi (C: “A.D.R.: Il giorno OMISSIS mi trovavo sulla pista di sci variante OMISSIS e facevo parte del gruppo di allievi che stava prendendo lezione dal maestro di sci C. Io ero il primo allievo che partì per eseguire l’esercizio che ci aveva fatto vedere il maestro di sci. La pista era di colore “nero” e presentava difficoltà in quanto era piuttosto ripida. Io eseguii l’esercizio e mi avvicinai al maestro. Io mi sono girato in quanto sentii un urlo provenire da una signora che stava scendendo. Io mi girai e vidi quella persona che aveva investito il signor B che era partito dopo di me. Il B stava raggiungendo la posizione in cui mi trovavo con il maestro e vidi la signora provenire da monte che uscendo da un dosso stava scendendo a notevole velocità finendo con l’investire il signor B che si trovava più a valle colpendolo sul fianco sinistro. Lo colpì in particolare sul volto nella parte sinistra. Il signor B finì dieci metri più a valle ribaltandosi e la signora finì circa 30-40 metri più avanti rispetto al punto di impatto. Io fui il primo ad avvicinarmi presso il signor B. Io mi avvicinai a lui e i soccorsi furono chiamati dal maestro, arrivò un Carabiniere e poi arrivò i soccorsi con una barella mediante la quale fu trasportato il signor B. Ricordo che il signor B presentava difficoltà a respirare e si lamentava di forti dolori. Lo stesso presentava fuoriuscita di sangue dalla bocca e presentava sangue anche a livello dell’orbita sinistra. Ribadisco come la pista era piuttosto impegnativa e presentava notevoli difficoltà. A.D.R. del P.M.: La velocità della signora che investi il B era sostenuta, la signora era straniera di nazionalità polacca. Quando nell’avvicinarsi al signor B urlò si limitò a delle esclamazioni. A.D.R. del difensore di parte civile: Il maestro di sci quando iniziò la lezione non ci avvertì che ci avrebbe portato su una pista “nera”. Il maestro di sci non avvertì il B dell’arrivo di quella persona. Io mi trovavo vicino al maestro. Quando sentii l’esclamazione della signora io mi girai e vidi l’impatto. …“; E: “A.D.R.: Il giorno OMISSIS io facevo parte del gruppo che stava prendendo lezioni dal maestro signor C. Ad un certo punto il maestro ci fece vedere un esercizio e poi ci invitò ad eseguirlo. Io partii per quarta e fui preceduta dal signor D e poi dal signor B e da una ragazza. Io ebbi occasione di vedere il sinistro, ho visto questa sciatrice uscire da un dosso a notevole velocità. La stessa si trovava più a monte rispetto alla posizione del signor B. Lo colpì al fianco sinistro e in particolare nella parte sinistra del volto. Il signor B a seguito del sinistro è caduto in avanti di qualche metro e la signora che lo aveva investito è caduta di molti metri più avanti. Arrivarono i soccorsi, il signor B mi ricordo che era immobile e non parlava. Dopo è stato trasportato prima con la barella e poi con l’elicottero. …“; C: “A.D.R.: Faccio presente come C è il mio secondo nome. Con riferimento ai fatti di cui il presente procedimento ho già rilasciato dichiarazioni ai Carabinieri di OMISSIS. A.D.R.: Il giorno OMISSIS io mi trovavo sulla pista variante OMISSIS nella zona dello OMISSIS erano circa le ore OMISSIS e stavo facendo lezioni a 4 persone tra le quali c’era anche il signor B. Siamo partiti dalla cima dello OMISSIS e tramite la diretta dello OMISSIS abbiamo imboccato la variante OMISSIS. La variante OMISSIS è una pista “nera” è la pista più semplice tra le piste nere, può essere considerata una pista a difficoltà “rossa”. Ci trovavamo fermi davanti all’inizio della pista “nera”. Io partii e dissi ai miei allievi di seguirmi in fila indiana. Gli allievi mi seguivano mentre io scendevo a velocità ridotta su tale pista “nera”. Io ho visto l’istante dopo quando avvenne il sinistro in quanto il sinistro avvenne alle mie spalle. Ho sentito un urlo nell’istante appena antecedente l’impatto che non so dire se provenisse dall’ultima mia allieva che mi seguiva dopo il signor B che era il terzo allievo alle mie spalle dopo di me. Io quando sentii l’urlo feci una curva verso destra per verificare visivamente quello che era accaduto alle mie spalle. Quando mi voltai vidi il signor B e la signora per aria. Io non ho visto da che parte provenisse la signora. Io ho visto il sinistro in stato avanzato dopo i soggetti coinvolti. Rispetto al presunto punto di impatto ricordo che il signor B è sceso per una distanza di circa 20 metri e la signora ad una distanza di circa 40-50 metri. Furono chiamati i soccorsi e intervenne il responsabile della pista signor F che accellerò l’operazione di soccorso. Arrivarono i Carabinieri con un toboga e trasportarono il signor B a valle. Io portai gli altri allievi a valle. A.D.R. del P.M.: Portai gli allievi all’imboccatura della pista “rossa” e proseguimmo verso valle. A.D.R. del difensore di parte civile: Gli allievi si sentivano intimiditi dalla pista “nera”. Io scesi a velocità ridotta come sempre faccio. A.D.R. del difensore di parte civile: Io ho avvertito i miei allievi all’inizio che avrebbero percorso una pista “nera” ci fermammo presso un cartello che indicava il nome e la tipologia della pista che si sarebbe affrontata. Qualcuno mi manifestò il suo timore ad affrontare la pista “nera” come il primo giorno si erano preoccupati ad affrontare una pista a difficoltà “rossa”. Non ricordo di aver chiesto ai miei allievi se avessero precedentemente percorso una pista “nera”. Io individuo le piste in base al grado di abilità dei miei allievi. …“).
La prospettazione accusatoria di cui al capo di imputazione trae inoltre ulteriore conferma dalla documentazione sanitaria versata in atti dal P.M. e costituente il fascicolo del dibattimento (referto del Pronto Soccorso presso l’Ospedale OMISSIS in data OMISSIS a nome di B, lettera di dimissione in data OMISSIS di B dal reparto di Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale OMISSIS).
A seguito dell’espletata istruttoria dibattimentale è pertanto indubbiamente emerso come l’imputata non abbia adottato nella discesa non solo le necessarie cautele e precauzioni che si richiedono a chi pratica uno sport invernale (in violazione alle regole prima, seconda, terza e quarta del c.d. “decalogo dello sciatore” approvato dal Congresso della Federazione Internazionale Sciistica tenutosi a Beirut nel 1967 contenente le norme di comune prudenza che devono essere osservate nell’attività sciistica e che ora si trovano sostanzialmente riprodotte agli artt. 9, 10 e 11 nella legge 24 dicembre 2003 n. 363 e all’art. 30 ter, comma 2, lettere a), b) e c)del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987 n. 11-51/Legisl. come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 02 dicembre 2004 n. 18-28/Leg), ma altresì le più elementari e comuni regole di prudenza, non essendo riuscita ad evitare, provenendo “a notevole velocità … da monte” ed “uscendo da un dosso“, il signor B che, in posizione più a valle, stava sciando al seguito di un maestro di sci.
L’imputata, infatti, provenendo “da monte“, non solo doveva controllare l’agibilità e la percorribilità in sicurezza della pista da sci che intendeva affrontare, anche tenendo conto della presenza di un dosso, adottando quindi tutte quelle misure idonee ad evitare collisioni ed in ogni caso situazioni in qualsivoglia modo pericolose per gli sciatori che si trovavano a valle, ma altresì, stante la palese imperizia dimostrata nel controllare gli sci alla velocità con cui procedeva, non avrebbe senz’altro dovuto cimentarsi in una discesa che la poneva in rotta di collisione con gli altri sciatori che in quel momento stavano frequentando la pista.
In definitiva può quindi senz’altro affermarsi che l’imputata, provenendo da monte e tenuto conto della presenza di un dosso, non ha adottato nella discesa tutte le doverose cautele richieste in generale dalla pratica degli sport invernali ed in particolare per l’utilizzo degli sci, adeguando prudentemente le modalità di discesa e la velocità.
Non vi è quindi alcun dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta adottata dall’imputata nella discesa della pista da sci e l’evento lesivo verificatosi a carico di B, dal momento che ove l’imputata avesse adottato un comportamento prudente nell’affrontare la discesa, sarebbe senz’altro riuscita ad evitare lo sciatore che si trovava più a valle.
Alla luce della precisata ricostruzione dei fatti si ritiene pertanto che si possano ravvisare nella fattispecie concreta tutti i requisiti oggettivi e soggettivi del delitto ascritto all’imputata, essendo indubbio come l’imputata abbia non solo violato le norme comportamentali previste per chi frequenta le piste da sci, ma abbia altresì tenuto una condotta contraria alle più comuni ed elementari regole di prudenza.
Tale condotta configura quindi senz’altro il reato ascrittole nel capo di imputazione e pertanto, dovendosi in proposito rilevare come nel reato colposo l’evento deve apparire come la concretizzazione del rischio che la norma di condotta tendeva a prevenire, nella fattispecie in esame risulta di tutta evidenza come si sia verificato proprio ciò che le norme violate tendevano ad evitare imponendo di adottare la prudenza e le precauzioni del caso nell’affrontare la discesa sulla pista da sci.
Per tale condotta colposa l’imputata ha cagionato l’evento lesivo, del quale deve pertanto rispondere nei termini di cui all’imputazione.
Non sorgono inoltre dubbi in ordine alla identificazione dell’imputata A di nazionalità polacca (D: “… La velocità della signora che investì il B era sostenuta, la signora era straniera di nazionalità polacca. …“), risultando agli atti come l’imputata fosse stata sottoposta agli opportuni accertamenti riguardo la sua identità sia dai Carabinieri della Stazione di OMISSIS intervenuti sul luogo del sinistro che dal personale del Pronto Soccorso presso l’Ospedale di OMISSIS presso il quale la stessa era stata portata in ambulanza (rapporto di incidente sciistico dei Carabinieri della Stazione di OMISSIS in data OMISSIS, certificato medico in data OMISSIS del Servizio di Pronto Soccorso presso l’Ospedale di OMISSIS a nome di A).
Non rinvenendosi circostanze che possano giustificare una diminuzione della pena ai sensi dell’art. 62 bis c.p., in ordine alla quantificazione della pena, valutate globalmente le circostanze di cui all’art. 133 c.p., si stima equa la pena di euro 800,00 di multa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Alla condanna per la penale responsabilità consegue ope legis quella al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 535 c.p.p. e consegue altresì quella del risarcimento del danno, ai sensi degli artt. 538 e segg. c.p.p., in favore della costituita parte civile B, con riferimento alla quale, in conformità alla espressa richiesta formulata in proposito della medesima parte civile ed in difetto in ogni caso di elementi sufficienti per la sua liquidazione, se ne rimette la determinazione al competente giudice civile.
Stante inoltre la richiesta di parte civile rivolta ad ottenere la condanna dell’imputato al pagamento di una provvisionale “a titolo rimborso spese sanitarie“, si ritiene che la documentazione agli atti consenta di poter liquidare al riguardo la somma di euro 2.000,00.
L’imputata va inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, che si liquidano come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Tione di Trento,
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274,
dichiara
A colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. a lei ascritto e la condanna alla pena di euro 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali,
visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l’imputata A al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile B, da liquidarsi in separato giudizio, con condanna della medesima imputata alla rifusione in favore della costituita parte civile delle spese processuali da questa sostenute che si liquidano in euro 1.440,00 per compenso professionale oltre accessori di legge,
visto l’art. 539, comma 2, c.p.p., condanna A al pagamento di una provvisionale di euro 2.000,00 in favore della costituita parte civile B.
Tione di Trento, 01 luglio 2015.
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
Patrizia Leonardi dott. Marco Parolini
Sentenza Numero 35/2015 del 1 luglio 2015
Depositata il 13 luglio 2015