TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PENALE, sentenza 1 aprile 2016 – dep. 8 aprile 2016, n. 663.
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE PENALE, sentenza 1 aprile 2016 – dep. 8 aprile 2016, n. 663.
Responsabilità penale – Slittino – Gestore area sciabile – Posizione di garanzia – Estensione – Pericoli atipici – Bordo esterno pista – Omicidio colposo – Sussiste
Responsabilità penale – Maestro di sci – Slittino – Posizione di garanzia – Pericolosità della pista – Omicidio colposo – Sussiste
Incombe sul gestore di impianti sciistici l’obbligo di recintare o comunque proteggere il bordo esterno della pista laddove, in considerazione della conformazione del tracciato, della battitura fino all’orlo e delle condizioni ambientali presenti, vi sia pericolo di uscita (nella specie, il gestore è stato condannato per la morte di un minore che, scendendo lungo il percorso di una strada forestale adibita a pista di slittino, uscendo dal ripido tracciato ghiacciato privo di protezione laterale, impattava contro un ostacolo e cadeva nell’adiacente scarpata, riportando a causa dell’urto, lesioni mortali). (1)
Risponde del reato di omicidio colposo il maestro di sci che accompagni un proprio allievo inesperto su una pista di slittino la cui pericolosità sia a lui nota ove il minore si procuri lesioni mortali (nella specie, la posizione di garanzia del maestro di sci deriva dal contratto di insegnamento della pratica dello sci e, in ogni caso, dal “contatto sociale” instaurato con il minore e perdurante per tutto il periodo dell’affidamento, entrambe fonti dell’obbligo di porre in essere le necessarie cautele per garantire l’incolumità del minore). (2)
Syllabus
Il Tribunale di Bolzano condanna a un anno e tre mesi di reclusione ciascuno il maestro di sci e i due responsabili di un impianto della Val Pusteria per la morte di un 14enne, che nel marzo del 2012, mentre scendeva con uno slittino lungo la pista della “Croda Rossa”, usciva dal tracciato e precipitava lungo un ripido pendio impattando, infine, contro uno o più ostacoli non meglio identificati.
La sentenza di primo grado ha accertato la penale responsabilità (per il reato p. e p. dall’art. 589 c. 1 c.p.) in capo al maestro di sci affidatario del minore (che lo aveva accompagnato a slittare insieme ad altri ragazzini al termine di una giornata di lezioni), all’amministratore delegato della società gestrice la pista da slittino (insistente lungo il percorso di una strada forestale) e al responsabile per la sicurezza del medesimo tracciato.
Plurimi e gravi gli addebiti rivolti al maestro di sci per non aver predisposto le necessarie cautele idonee a garantire l’incolumità dell’allievo nell’esercizio di una pratica, di cui non aveva alcuna esperienza, lungo una pista ritenuta pericolosa (ciò in violazione sia del contratto di insegnamento stipulato con la madre della vittima, che, più in generale, del “contatto sociale” instaurato direttamente con il minore e perdurante per tutto il periodo di affidamento).
Circa l’imputazione ascritta al responsabile dell’impianto, la pronuncia ribadisce il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la colpa del gestore e del personale delegato consiste nell’omessa predisposizione di ogni presidio atto a prevenire pericoli atipici, anche esterni alla pista, ai quali lo sciatore può andare incontro attesa la particolare conformazione dei luoghi (in specie, vi era l’obbligo per il gestore di recintare un punto della pista giudicato “insidioso” in ragione della configurazione e pendenza del tracciato, della battitura sino all’orlo e delle condizioni ambientali presenti).