L.R. SICILIA 15 settembre 2005, n. 10
L.R. SICILIA 15 settembre 2005, n. 10 (1)
Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.
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(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 settembre 2005, n. 39.
Art. 1
Principi e finalità.
1. La Regione siciliana attribuisce un ruolo primario e centrale al turismo per lo sviluppo sostenibile economico ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività, tenuto conto della diffusa potenzialità turistica della Sicilia. Indirizza e coordina la programmazione economica, la pianificazione territoriale e quella relativa agli interventi infrastrutturali, sia specificatamente turistici che funzionali al miglioramento della fruibilità turistica del territorio.
2. La Regione siciliana riconosce il ruolo centrale degli enti locali territoriali nella valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l’accoglienza e l’informazione dei turisti. Per il perseguimento di tali finalità la Regione favorisce la crescita quantitativa e qualitativa del sistema turistico attraverso:
a) la creazione di circuiti di informazione, di assistenza e di tutela dei soggetti che accedono ai servizi turistici, con particolare riferimento ai soggetti diversamente abili;
b) il potenziamento e la regolamentazione delle imprese turistiche, agrituristiche, esercenti attività di bed and breakfast e delle agenzie immobiliari turistiche;
c) gli interventi infrastrutturali con particolare riferimento allo sviluppo del turismo;
d) la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
e) l’attuazione di politiche di concertazione e di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati alla formazione e alla commercializzazione dell’offerta turistica siciliana;
f) la promozione dell’immagine della Sicilia.
Art. 2
Consiglio regionale del turismo.
[1. Presso l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è istituito il Consiglio regionale del turismo.
2. Il Consiglio è l’organo consultivo dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti per l’attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo, la cui composizione è stabilita con delibera di Giunta, su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
3. Del Consiglio fanno parte i rappresentanti delle province regionali, dell’ANCI, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, delle confederazioni degli imprenditori turistici, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni del turismo sociale, delle associazioni ambientaliste, dei sindacati, dei distretti turistici, ove costituiti, e gli esperti nominati dall’Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, con un massimo di 25 componenti.
4. Il Consiglio è nominato con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.
5. Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge il vicepresidente tra i componenti delle associazioni degli imprenditori turistici e adotta, altresì, il regolamento di funzionamento.
6. Il Consiglio esprime indicazioni utili alla redazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale di cui all’articolo 3 nonché alla elaborazione del piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale ed all’aggiornamento della carta dei diritti del turista ed elabora criteri omogenei per la classificazione delle strutture ricettive. Il Consiglio si esprime, altresì, su ogni altro argomento allo stesso sottoposto dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.
7. Il Consiglio è convocato almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ne ravvisi la necessità] (2).
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(2) Articolo abrogato dall’art. 76, comma 13, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 79, comma 2, della stessa legge).
Art. 3
Programma triennale e piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.
1. Per il perseguimento delle finalità dell’articolo 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso entro il 30 giugno dell’anno precedente al triennio di riferimento, la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, il programma triennale di sviluppo turistico regionale. Il programma stabilisce gli obiettivi complessivi e le priorità dell’azione amministrativa, individua le azioni di incentivazione per le infrastrutture e per le opere di valorizzazione turistica nel territorio, delinea il piano di promozione e di commercializzazione dell’offerta turistica, degli eventi e delle manifestazioni di richiamo turistico, identifica i progetti turistici elaborati dai distretti turistici e determina i criteri di verifica dei risultati della programmazione.
2. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora il programma triennale di sviluppo turistico, sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio regionale del turismo e tenuto conto delle analisi e valutazioni elaborate dall’Osservatorio turistico dell’Assessorato, con riferimento alle finalità di cui all’articolo 1 (3).
3. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti elabora, entro il 15 ottobre dell’anno precedente, il piano operativo annuale con il quale provvede a:
a) definire gli obiettivi specifici da raggiungere nel periodo di riferimento, in relazione al contenuto del programma triennale di sviluppo turistico;
b) definire gli interventi economici da realizzarsi nei vari comparti, idonei per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
c) elaborare le strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico siciliano;
d) fissare il calendario annuale delle manifestazioni ed eventi di rilievo turistico che si svolgono nel territorio regionale;
e) definire gli interventi in favore dei distretti turistici di cui all’articolo 6;
f) promuovere il miglioramento della qualità professionale degli operatori e delle imprese turistiche;
g) garantire una migliore qualità urbana nonché dei servizi e delle infrastrutture nel territorio.
4. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti informa annualmente l’Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano operativo annuale.
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(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, primo periodo, L.R. 19 aprile 2007, n. 11.
Art. 4
Soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo e istituzione dei servizi turistici regionali (4).
1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le aziende autonome di soggiorno e turismo sono poste in liquidazione e soppresse.
2. Il bilancio finale di liquidazione delle aziende è sottoposto ad approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana e dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest’ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi.
3. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto). Sulla base di specifiche direttive assessoriali, i commissari liquidatori, a pena di decadenza, provvedono, nel termine perentorio di centottanta giorni dalla nomina, alla definizione dello stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti, al riassetto della cassa integrazione pensioni nonché alla redazione del bilancio finale di liquidazione. Tale termine può essere prorogato per una sola volta per comprovati ed eccezionali motivi e per non più di sessanta giorni.
4. In luogo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo sono istituiti, secondo le procedure della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i servizi turistici regionali quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo in numero di almeno uno per ogni provincia.
4-bis. Il personale di ruolo delle soppresse aziende autonome di soggiorno e turismo conserva la posizione giuridica ed economica posseduta alla data del 31 luglio 2005, transita nel ruolo di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è, prioritariamente, assegnato ai servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo di cui al comma 4 nonché all’Assessorato del bilancio e delle finanze (5).
4-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende autonome soggiorno e turismo sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento è erogata dalla Regione che continua a corrispondere l’indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende autonome soggiorno e turismo, già collocato a riposo (6).
4-quater. Alla spesa derivante dall’applicazione del presente articolo, valutata per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 in 8.000 migliaia di euro annui, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2006, quanto a 3.000 migliaia di euro con parte delle entrate derivanti dall’attuazione del comma 4-ter e quanto a 5.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell’UPB 4.2.1.5.2 – accantonamento 1004 del bilancio della Regione per gli esercizi 2005-2007. L’onere a carico dell’esercizio finanziario 2007 trova riscontro nel medesimo bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2 – accantonamento 1001. Per l’attuazione dei precedenti commi il Ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni (7).
5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
7. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l’esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro:
U.P.B. 12.2.1.3.4, capitolo 473303 + 4.100
All’onere derivante dal presente comma si provvede, per l’esercizio finanziario medesimo, con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
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(4) Vedi anche l’art. 69, L.R. 14 maggio 2009, n. 6.
(5) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
(6) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
(7) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.
Art. 5
Soppressione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico.
1. Alla data dell’insediamento del Consiglio regionale del turismo e comunque non prima del 31 dicembre 2005 e non oltre il 30 giugno 2006 sono soppresse le aziende autonome provinciali per l’incremento turistico (AAPIT) istituite con l’articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e regolamentate dal D.P.Reg. 19 settembre 1986 (8). I beni e le attività delle predette aziende sono trasferiti alle province regionali competenti per territorio. Il personale conserva la posizione giuridica ed economica conseguita al 31 luglio 2005. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
2. Sono, altresì, assegnate alle province regionali le competenze già proprie delle AAPIT nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio.
3. Presso ogni provincia regionale è istituita, con funzioni consultive, la Conferenza provinciale del turismo. La Conferenza, nominata con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è composta da:
a) il presidente della provincia regionale o suo delegato, che la presiede;
b) il sindaco del comune capoluogo;
c) due sindaci dei comuni della provincia;
d) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o suo delegato;
e) tre rappresentanti delle confederazioni degli imprenditori di settore maggiormente rappresentative;
f) due esperti del settore turistico nominati dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti;
g) tre rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali;
h) tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste.
4. La Conferenza esprime indicazioni utili alla redazione del programma di sviluppo e promozione turistica della provincia regionale ed è convocata almeno una volta per ogni trimestre ed ogniqualvolta il presidente della provincia regionale ne ravvisi la necessità.
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(8) Comma così modificato dall’art. 21, comma 6, L.R. 14 aprile 2006, n. 16.
Art. 6
Distretti turistici.
1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a più province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e/o dell’artigianato locale.
2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di più territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici progetti.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità:
a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;
b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell’offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi;
c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti;
d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica nonché la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici;
e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero;
f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell’offerta turistica;
g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere costituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì, specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l’invio alla Regione del relativo atto costitutivo.
Art. 7
Riconoscimento e revoca dei distretti turistici.
1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi:
a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata;
b) presenza, nell’ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonché le sue potenzialità;
c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti;
d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell’area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.
3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi:
a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio;
b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell’offerta turistica;
c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l’approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce.
Art. 8
Associazioni pro-loco.
1. La Regione riconosce e favorisce le attività delle associazioni pro-loco, quali associazioni di volontariato senza finalità di lucro che svolgono attività di valorizzazione turistica delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche delle località in cui operano e che si propongono i seguenti obiettivi:
a) organizzazione, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione dei monumenti e dei relativi servizi, finalizzati alla loro fruizione turistica;
b) promozione del miglioramento dei servizi di accoglienza ed informazione turistica, delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;
c) sviluppo di attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili.
Art. 9
Centri commerciali naturali (9).
1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l’immagine e l’accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca promuove tramite i comuni la costituzione e l’attività dei centri commerciali naturali (10) (11).
2. Si definisce centro commerciale naturale l’insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un’offerta commerciale integrata ha lo scopo di (12):
a) riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;
b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;
c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.
3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.
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(9) Con Dec.Ass. 9 aprile 2009 sono state apportate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
(10) Comma così modificato dall’art. 4, L.R. 8 novembre 2007, n. 21.
(11) Vedi, al riguardo, il Dec.Ass. 29 ottobre 2009.
(12) Alinea così modificato dall’art. 9, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 9.
Art. 10
Oneri finanziari.
1. Per le finalità degli articoli 2 e 3 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, la spesa complessiva di 1.400 migliaia di euro, così distinta:
3, lett. a) 1.000 –
3, lett. f) 200 –
2. Gli oneri di cui al comma 1, pari a 1.300 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2006 ed a 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2007, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.2 codice 12.02.01, accantonamento 1001.
2-bis. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, la normativa relativa ai dipendenti dell’Amministrazione regionale, transita nel ruolo di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed è assegnato, su richiesta, o all’Amministrazione regionale in base alle esigenze relative alle dotazioni organiche della stessa e con riguardo alla professionalità ed esperienza lavorativa posseduta, o alle province regionali competenti per territorio, con priorità agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, nei limiti delle dotazioni organiche che le province rideterminano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale delle aziende soppresse, cui alla data del 31 luglio 2005 si applica la normativa relativa ai dipendenti degli enti locali, è trasferito alle province regionali competenti per territorio ed è prioritariamente assegnato agli uffici che eserciteranno le competenze di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 (13).
2-ter. Le casse integrazioni pensioni delle aziende provinciali per l’incremento turistico sono soppresse ed il loro patrimonio è acquisito al patrimonio della Regione. L’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti alla data del trasferimento sarà erogata dalla Regione che continuerà a corrispondere l’indennità dovuta dalle soppresse casse integrazioni pensioni al personale delle soppresse aziende provinciali per l’incremento turistico già collocato a riposo (14).
2-quater. Alla copertura dell’onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo si provvede mediante riduzione, nel limite di 3.550 migliaia di euro, dell’importo dei trasferimenti alle province regionali in atto esistenti per il finanziamento delle soppresse aziende provinciali per l’incremento turistico (UPB 3.2.1.11.33, capitolo 183304). Per l’attuazione dei predetti commi il ragioniere generale della Regione, su proposta del dirigente generale del dipartimento turismo e sentito il dirigente generale del dipartimento personale, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni (15).
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(13) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10.
(14) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10.
(15) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 6 febbraio 2006, n. 10.
Art. 11
Bed and breakfast.
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo la parola “industriali” sono inserite le seguenti “, del turismo ed alle attività di bed and breakfast”.
2. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è aggiunta la seguente lettera: “c-bis) a consorzi o cooperative di soggetti titolari di attività turistiche e di bed and breakfast”.
Art. 12
Carta dei diritti del turista.
1. La carta dei diritti del turista, redatta dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, è tradotta nelle lingue più diffuse e contiene:
a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto ed agli spazi attrezzati per il turismo itinerante, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell’offerta turistica;
b) informazioni sui contratti di multiproprietà;
c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;
d) informazioni sui diritti del turista quale utente di mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;
e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;
f) informazioni sulle polizze assicurative, sulle norme valutarie e doganali, sull’assistenza sanitaria e sull’ubicazione delle principali strutture ospedaliere pubbliche e private con le relative specializzazioni e recapiti telefonici;
g) informazioni sulle norme in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico regionale e dei beni culturali;
h) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.
Art. 13
Turismo itinerante.
[1. Al fine di incentivare il turismo itinerante, la Regione ed i comuni, d’intesa con le amministrazioni locali e le associazioni di camperisti, possono provvedere all’assegnazione di apposite aree da destinare all’accoglienza dei camper.
2. Le aree da destinare a “camper service” sono classificate come verde attrezzato.
3. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti indica, relativamente alle aree, gli standard minimi per il loro riconoscimento] (16).
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(16) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 6, L.R. 6 febbraio 2006, n. 13.
Art. 14
Imprese e professioni turistiche.
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione dei prodotti e dei servizi concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, inclusi il noleggio e/o la fornitura di mezzi e/o servizi finalizzati alla fruizione turistica.
2. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.
3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, sono estese alle imprese turistiche le agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere, previsti dalle norme per il settore, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
Art. 15
Agenzie immobiliari turistiche.
1. Sono definite agenzie immobiliari turistiche quelle agenzie immobiliari regolarmente iscritte all’albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, nell’ambito della propria attività, si occupano di locazioni non inferiori a sette giorni di case ed appartamenti per vacanze (17).
2. [Per essere riconosciute come agenzie immobiliari turistiche è necessario presentare una comunicazione all’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, dimostrando la propria attività nel settore turistico ed elencando le unità immobiliari a disposizione, al fine di ricevere dall’Assessorato medesimo la necessaria attestazione] (18).
3. [Le agenzie immobiliari turistiche, una volta riconosciute dalla Regione, godono degli stessi benefici riservati alle agenzie di viaggio in termini di sovvenzioni, promozioni e partecipazioni alle iniziative turistiche e possono fornire ai propri clienti servizi ed accessori legati ai soggiorni, quali transfert e viaggi, formulare pacchetti, fornire biancheria nelle case locate e quant’altro ritenuto utile al miglioramento delle proprie offerte turistiche] (19).
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(17) Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 79, comma 2, della stessa legge).
(18) Comma abrogato dall’art. 71, comma 2, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 79, comma 2, della stessa legge).
(19) Comma abrogato dall’art. 71, comma 2, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 79, comma 2, della stessa legge).
Art. 16
Turismo relazionale.
1. Per la valorizzazione del turismo relazionale, con particolare riferimento ai valori culturali dell’ambiente antropico e naturale, il Presidente della Regione è autorizzato a finanziare il progetto Motris – Turismo relazionale integrato, approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 18 gennaio 2005, n. 18 per un importo di 150 migliaia di euro per l’anno 2005.
2. Per la realizzazione del progetto, il Presidente della Regione può stipulare accordi e convenzioni anche con istituti specializzati del settore. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante utilizzo di parte delle disponibilità dell’U.P.B. 1.3.1.3.3, capitolo 104538, del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 17
Finanziamento della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.
1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l’esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B. 12.2.1.3.5, capitolo 473707 + 3.000
U.P.B. 12.2.1.3.3, capitolo 479709 – 500
U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443301 – 250
U.P.B. 11.2.1.3.3, capitolo 443302 – 250
2. Alla tabella B del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2005 (20) sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701 – 500
U.P.B. 4.2.2.6.1, capitolo 612002 – 250
U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311 – 250
U.P.B. 5.2.1.1.2, capitolo 242514 – 250
U.P.B. 8.2.1.3.2, capitolo 342525 – 250
U.P.B. 12.2.1.3.1, capitolo 472514 – 500
3. L’incremento del contributo di cui al comma 1 è rivolto all’adeguamento della partecipazione finanziaria della Regione quale socio fondatore della Fondazione orchestra sinfonica siciliana.
4. Per il ripianamento delle esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2004, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana è autorizzata a stipulare un mutuo con istituti di credito con garanzia sussidiaria della Regione prestata dall’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. La somma assistita da garanzia non può superare l’importo di 12.000 migliaia di euro.
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(20) Il bilancio di previsione per l’anno 2005 è stato approvato con L.R. 28 dicembre 2004, n. 18.
Art. 18
Norma transitoria.
1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti disciplina, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, i settori delle agenzie di viaggi e tour operators, delle strutture turistico-ricettive nonché delle imprese turistiche che sono identificate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, operanti nel territorio regionale (21).
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(21) Comma così modificato dall’art. 73, L.R. 14 maggio 2009, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2009 (come prevede l’art. 79, comma 2, della stessa legge).
Art. 19
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
Art. 20
Autorizzazione all’AST alla stipula di contratti di somministrazione di lavoro.
1. Al fine di garantire il regolare esercizio dei servizi affidati, nelle more della trasformazione in società per azioni, l’Azienda siciliana trasporti (AST) è autorizzata a procedere alla stipula dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti della consistenza numerica dell’organico aziendale in vigore.
Art. 21
Disposizioni finanziarie in materia di beni culturali.
1. Alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate, per l’esercizio finanziario 2005, le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377727 + 50
di cui 21 da destinare alla fondazione Museo
Mandralisca di Cefalù
U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377711 – 75
U.P.B. 9.3.1.3.4, capitolo 377701 + 61
U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751 – 61
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2005 (22) sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:
U.P.B. 9.1.1.1.2, capitolo 370302 + 40
U.P.B. 9.1.1.5.2, capitolo 370306 – 40
U.P.B. 9.2.1.3.1, capitolo 373306 + 676
U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373312 + 690
U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372510 + 20
U.P.B. 9.2.1.1.2, capitolo 372512 + 20
U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 376528 + 250
U.P.B. 9.4.1.1.3, capitolo 381701 – 1.631
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(22) Il bilancio di previsione per l’anno 2005 è stato approvato con L.R. 28 dicembre 2004, n. 18.
Art. 22
Requisiti per la nomina dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche.
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni” sono aggiunte le seguenti “o di cui all’articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministero della pubblica istruzione.”.
Art. 23
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.