GIUDICE DI PACE DI ROVERETO; sentenza 3 giugno 2016 – dep. 17 giugno 2016, n. 82

GIUDICE DI PACE DI ROVERETO; sentenza 3 giugno 2016 – dep. 17 giugno 2016, n. 82; Giudice dott.ssa Facchini; Imp.to B.F.

 

Responsabilità penale – Attività sportiva non professionale – Scriminanti – Insussistenza – Lesioni personali colpose – Condanna

 

In ipotesi di lesioni colpose cagionate da un giocatore nei confronti dell’altro durante una partita di calcio, non può invocarsi la scriminante del “rischio consentito” se il gioco è avvenuto in un contesto scherzoso, senza regole rigorose e condivise. In questi termini rileva il principio affermato dalla Suprema Corte, che distingue le competizioni tra professionisti da altre attività di gioco dove il divertimento prevale sull’aspetto agonistico, richiedendo per quest’ultime maggiore prudenza e cautela (Cass. n. 33577/2006, secondo la quale “la condotta del giocatore non professionista deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio dell’avversario e quindi maggiore controllo dell’ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nel limite del rischio consentito”).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

GIUDICE DI PACE DI ROVERETO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Giudice di Pace, dottoressa Paola Facchini all’udienza di data 03 giugno 2016 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

 

S E N T E N Z A

 

nei confronti di: B. F. XXXX

LIBERO – ASSENTE

 

I m p u t a t o

del reato p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, cagionava a D. E. lesioni personali diagnosticate in “trauma distorsivo ginocchio destro; distrazione legamento collaterale laterale; distacco di grossolano frammento del condilo femorale laterale, lesione del menisco mediale ginocchio destro”, da cui derivava una malattia con prognosi superiore i gg. 40 totali. Condotta consistita nell’aver afferrato le gambe della p.o. durante una partita di calcio in cui erano impegnati il B. come portieri e la D. come attaccante, mentre la p.o. non era impegnata in una azione di gioco, facendola rovinare a terra e cagionandole le lesioni sopra indicate

 

Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Vice Procuratore Onorario dottoressa Cecilia Costa giusta delega n. 67/16 del 18.05.2016 e del difensore di fiducia dell’imputato avvocato E.B. del Foro di Rovereto (TN).

 

Le parti formulano le proprie conclusioni nel modo seguente:

il Pubblico Ministero:

“Ritenuta provata la penale responsabilità dell’imputato, chiedo la condanna alla pena della multa di Euro 300,00”.

il patrocinatore della parte civile:

conclude come da conclusioni scritte, depositate unitamente alla nota spese, che si trascrivono come segue:

“Voglia l’Ill.mo Giudice, affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, condannarlo all’integrale risarcimento dei danni materiali, biologici e morali subiti dalla persona offesa, che vengono sin d’ora quantificati nell’importo di Euro 23.403,00 (ventitremila¬quattro-centotre/00) o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso concedendo congrua provvisionale provvisoriamente esecutiva di almeno Euro 10.000,00, oltre ad interessi con rifusione degli onorari e delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile come da separata nota che si allega al presente atto”.

 

Il difensore dell’imputato:

“Chiedo l’assoluzione dell’imputato con la formula più ampia in subordine con la formula dubitativa”.

 

SVOLGIMENTO e MOTIVAZIONI

 

Il sig. B. F. è stato citato in giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose che avrebbe commesso ai danni della sig.ra D. E. in occasione di una partita di calcio svoltasi a V. il 2.6.2013. All’imputato viene contestato di aver tenuto un comportamento negligente, imprudente e imperito durante un’azione di gioco consistita nell’aver afferrato le gambe della persona offesa impegnata come attaccante mentre era impegnato come portiere facendola rovinare a terra e cagionandole un trauma distorsivo al ginocchio destro, il distacco di grossolano frammento del condilo femorale laterale, lesione del menisco mediale ginocchio destro da cui derivava una malattia con prognosi superiore ai 40 giorni.

 

Veniva depositata nel dibattimento documentazione medica dell’ Ospedale di Trento e di altri presidi ospedalieri con la diagnosi degli accertamenti medici eseguiti dalla sig.ra D.. Questa si costituiva parte civile chiedendo il risarcimento del danno per la menomazione fisica subita nella misura di 23.403,00.

 

Venivano sentiti quali testimoni non solo la parte lesa, ma anche altre persone che avevano partecipato alla partita di calcio. Da quanto è emerso dalle deposizioni il fatto è avvenuto in occasione di una partita di calcio organizzata nel contesto di una festa di fine campionato dove si misuravano i genitori contro i figli adolescenti.

 

La teste C.A. in particolare afferma ” Ero presente perché era stata una sorta di festa tra genitori a metà campionato o a fine, adesso non ricordo, fine del campionato. Quindi abbiamo fatto questa braciolata, alla quale abbiamo partecipato, genitori, accompagnatori, allenatore e ragazzi. Alla fine del pranzo abbiamo inventato una partitina tra genitori, comunque adulti e ragazzi . Quindi si è svolta questa partita che era del tutto senza regole diciamo.” Anche il teste B.R. precisa … “ci eravamo trovati alla fine del campionato di calcio a festeggiare un po’ tutta la stagione calcistica. Eravamo a V., abbiamo pranzato assieme mangiando, facendo una braciolata, poi c’era un campo vicino e fra ragazzi e qualche genitore hanno giocato, hanno fatto una partitella.”

 

Nel corso di tale partita che vedeva affrontarsi i figli con i genitori è avvenuta un’azione da parte del sig. B. F. ai danni della signora D. E., descritta in modo più o meno dettagliato da parte dei testi, dalla quale emerge chiaramente un comportamento eccessivamente aggressivo e quindi imprudente da parte dell’imputato.

 

Questo si trovava in porta e stava giocando con la squadra dei figli. La signora D. si trovava in posizione avanzata a pochi metri dalla porta. Arrivato il pallone questa lo ha tirato in porta. Il sig. B. ha parato il pallone senza fermarlo. A quel punto la parte offesa si è vista venire incontro il portiere che la ha bloccata per le gambe facendola cadere. Questa infatti afferma ” .. lui ha preso la rincorsa, non ha guardato il pallone, perché era lontano un paio di metri il pallone, mi ha preso e mi ha stretto le ginocchia in giù e mi ha buttato a terra. Allora sono caduta, ho sentito solo dolore e ho urlato. Nonostante quello, si è alzato ed ulteriormente era sopra di me e rideva. Rideva. Ho detto alzati! Alzati, mi hai fatto male”. Il teste A.G., che era dall’altra parte del campo, ricorda solo che il sig. B. e la sig. D. si sono scontrati. ” la signora è caduta, sono caduti tutti e due a dire la verità. Sono rotolati a terra e la signora si è subito lamentata che aveva male al ginocchio.”. Il teste B. che guardava la partita, ricorda di uno “scontro” tra i giocatori e afferma di aver visto il B. buttarsi a terra ai piedi della sig. D. per prendere la palla perché la palla era a terra ” si sono scontrati. Diciamo mani e gambe delle signora.” Il teste M. che stava giocando e si trovava a circa 5-6 metri di distanza afferma di aver visto la signora D. colpire la palla verso la porta. Il sig. B. non è riuscito a trattenere la palla che è rimbalzata tornando alla signora che ha cercato di fare goal. A quel punto ” F. per uscire si è gettato verso il pallone ed è rovinato addosso alla gamba ed è caduta indietro” . Anche la teste C.A. che stava giocando alla partita ricorda che il sig. F. è andato addosso alla signora D. che cadeva a terra. Questa accusava un forte dolore al ginocchio.

 

Il teste A. parla di uno scontro tra i giocatori. In particolare ricorda ” So che c’è stata questa azione di gioco dove la signora B. era all’attacco, andava verso la porta e lui è uscito per andare a parare, quindi c’è stato questo scontro di gioco. Poi ricordo che c’è stata una risata, rigore, tutti a battere il rigore, è stato molto sul ridere. E’ stato dopo il fatto del dolore, che ci siamo accorti che aveva male, però lì e lì non pensavo che fosse successo chissà che”.

 

Pur essendo trascorso del tempo dal fatto tutti i testimoni, evidenziando l’aspetto scherzoso della partita, ricordano che vi fu uno scontro tra il sig. B. e la signora D. dopo che questa aveva calciato la palla verso la porta e l’imputato la aveva parata gettandosi verso l’attaccante per placarla. L’azione come confermato non solo dalla parte offesa ma anche dalla teste C. A. è stata irruente tant’è che la parte offesa di è trovata a terra accusando immediatamente un dolore al ginocchio.

 

Il trauma non è stato lieve come risulta dalla documentazione medica prodotta in giudizio. Ad un primo accertamento avvenuto in serata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Trento i medici riscontravano “tumefazione e dolore alla regione laterale del ginocchio destro con difficoltà alla flesso estensione del ginocchio destro, dolorabile la regione intermedia del perone destro, polpaccio destro aumentato”. Il giorno successivo la parte offesa si recava presso il Servizio Ambulatoriale Ortopedico del Distretto di Trento e Valle dei Laghi dove il medico diagnosticava ” distrazione legamento collaterale laterale e sospetta lesione L.C.A. ginocchio dx” Oltre al ghiaccio venivano prescritti dei farmaci e riposo per 15 giorni. Effettuata la RM in data 27.6.2013 veniva accertato il ” distacco di grossolano frammento del condilo femorale laterale; la frattura è composta ed il grossolano frammento distaccato interessa una parte cospicua della superficie articolare del condilo stesso. La regione del distacco osseo è circondata da esteso edema della spongiosa. Il piatto tibiale corrispondente presenta solo qualche

modesta area di edema residuo così come area di edema si riconosce a carico dell’epifisi prossimale del perone. Quest’ultima presenta sottile linea di frattura traversa con frammenti composti. Il comparto osseo mediale non presenta alterazioni. Il menisco mediale ed il menisco laterale conservano regolare spessore e morfologia e segnale, fatta eccezione per sottilissima fessurazione orizzontale del corno posteriore mediale”… In seguito alla ricomparsa del dolore, la parte offesa in data 7.9.2013 veniva nuovamente visitata. Constatata la lesione al menisco mediale del ginocchio destro, veniva la parte offesa veniva sottosta ad ulteriore terapia con ghiaccio e antiinfiammatori e le venivano prescritti ulteriori accertamenti.

 

Risulta pertanto evidente da quanto emerso in sede dibattimentale che la sig.ra D. è stata urtata dal sig. B. F. il quale in modo particolarmente irruento si gettava sulla giocatrice avversaria per prendere la palla provocandone la caduta causandole un trauma al ginocchio destro. Da subito come confermato dai testi la signora D. accusava dolore alla gamba la quale si gonfiava. Il dolore, anche dopo i primi interventi con ghiaccio e terapia antinfiammatoria, permaneva per la presenza di fratture che determinavano una lesione superiore ai quaranta giorni.

 

La difesa dell’imputato sostiene che il fatto lesivo non costituirebbe fattispecie di reato in quanto l’azione di gioco del B. non esorbita il cosiddetto ” rischio consentito ” cioè quei comportamenti anche rudi che rientrano nelle regole agonistiche del gioco. In realtà l’azione dell’imputato non solo è stata percepita come fallosa dai giocatori in campo che chiedevano il rigore, ma comunque non può certamente essere assimilata un’azione commessa in un contesto di gioco tra professionisti. Nello specifico la partita veniva giocata tra genitori e figli dopo un grigliata e vedeva come partecipanti anche alcune donne come la sig.ra D. la cui forza fisica non poteva considerarsi pari a quella di un avversario maschile. Ne consegue che il comportamento dell’imputato anche se privo della volontà dolosa di nuocere alla parte offesa è stato comunque avventato e imprudente, non giustificato per tipo di partita che si stava disputando e non rispettoso delle capacità e condizione fisiche dell’avversario. La scriminante invocata dalla difesa presuppone la accettazione del rischio di atti che possano mettere a repentaglio l’incolumità delle persone, ma siano manifestazione di un impeto agonistico. Ciò può avvenire all’interno di una competizione anche dilettantistica, ma pur sempre riproducente uno schema di gara ben conosciuto e accettato dai partecipanti. La natura scherzosa dell’evento di gioco oggetto di giudizio, non seguiva regole precise, non solo per l’età dei giocatori (genitori e figli) , ma anche per la presenza di donne. Fino ad un certo punto del gioco una delle porte era anche priva di portiere. Si ritiene pertanto che nel caso specifico non possa invocarsi la scriminante del “rischio consentito ” essendo il gioco avvenuto in un contesto scherzoso senza regole rigorose e condivise che semmai richiedeva maggiore attenzione nel fronteggiarsi.

 

In questi termini rileva il principio affermato dalla suprema Corte che distingue le competizioni tra professionisti da altre attività di gioco dove il divertimento prevale sull’aspetto agonistico richiedendo per quest’ultime maggiore prudenza e cautela. (Cass. N. 33577 dd.6.10.2006 secondo la quale “la condotta del giocatore non professionista deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio dell’avversario e quindi maggiore controllo dell’ardore agonistico, non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nel limite del rischio consentito”.

 

Nel considerare pertanto responsabile il sig. F. B. per il reato ascritto si ritiene congrua una pena non elevata in considerazione della non volontà di causare la lesione, ma comunque significativa non risultando avere l’imputato prospettato in qualche misura offerte riparatorie. .

 

Quanto al risarcimento del danno richiesto dalla parte civile in 23.403,00, in mancanza della possibilità di determinare in questa seda l’ammontare preciso del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dalla parte offesa, considerato il tipo di lesione (frattura ginocchio) il periodo di invalidità superiore ai 40 giorni, le sofferenze e il disagio derivante dalla limitata deambulazione si ritiene di potere prevedere allo stato una provvisionale di 5000,00. Si presume, tenendo a riferimento anche bassi valori per i postumi invalidanti ( 2/3 % per le fratture subite al ginocchio tabelle DM 3.7.2003), il periodo di invalidità temporanea che ha limitato buona parte dell’attività quotidiana, le sofferenze subite, le terapie, gli esami i controlli medici che la parte civile ha dovuto affrontare che la somma liquidata possa riparare parte del danno subito che dovrà essere dimostrato in modo dettagliato in altra sede. Le spese del procedimento vengono poste a carico dell’imputato come pure le spese legali sostenute dalla parte civile che vengono liquidate nel dispositivo.

 

 P.Q.M.

 

Il Giudice di Pace

 

Visti gli artt. 533, 538, 540, 535 cpp, ritenuto l’imputato responsabile del reato ascritto, condanna B. F. alla pena della multa di 500,00. Condanna l’imputato al risarcimento del danno a favore della parte civile. Liquida una provvisionale immediatamente esecutiva di 5000,00. Condanna l’imputato al pagamento delle spese legali alla parte civile che liquida in 2160,00 per compensi oltre a2,88 per anticipazioni, alle spese generali, all’IVA al CPA come per legge.


Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

 

Così è deciso in Rovereto il 3-6-2016

 

IL GIUDICE DI PACE

 

dott.ssa Paola Facchini –

 

IL CANCELLIERE 

 

rag. Paola Valle –

 

Depositato in cancelleria il 17 giugno 2016

 

 

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