Trib. Firenze 23 gennaio 2018, n. 180
Tribunale di Firenze, sezione II, 23 gennaio 2018, n. 180; G.U. Zanda, Ca. Bo. e Lu. Er. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale su An. Bo. (Avv. Damiani) c. ASD Canottieri Comunale Firenze (Avv. De Gaetano), con la partecipazione di UnipolSai ass.ni (Avv. Pagnini)
Responsabilità civile – Canoa – Competizione di polo in canoa – Associazione sportiva – Infortunio di un minore – Responsabilità ex art. 2048 c.c. – Non sussiste
Responsabilità civile – Canoa – Competizione di polo in canoa – Associazione sportiva – Infortunio di un minore – Accettazione del rischio del partecipante slla l’atleta – Scriminante sportiva – Sussiste
Per la responsabilità dell’associazione sportiva ai sensi dell’art. 2048 c.c. per l’infortunio occorso a un atleta minore durante lo svolgimento di una lezione di allenamento, non è sufficiente la mera circostanza di aver fatto svolgere agli atleti una gara sportiva, risultando necessario che il danno mostri di essere conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da un altro atleta, impegnato anch’esso nella gara, e che l’associazione sportiva, in relazione agli accadimenti del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
Per la configurabilità della responsabilità del precettore o dell’organizzatore di un evento sportivo occorre verificare se l’evento lesivo sia imputabile all’atleta, ovvero a carenze organizzative o cautelari del precettore, oppure rientri nell’alveo della c.d. scriminante sportiva – circostanza ricorrente quando la condotta di gioco, che ha provocato il danno, appaia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara o di sport praticato (nella specie, l’attività sportiva svolta dal minore non è una lezione di canoa “in solitaria” nella quale l’allievo percorre tratti di fiume in velocità, bensì uno sport competitivo a squadre, che implica la vicinanza tra gli allievi, l’utilizzo di pagaie sia per spostarsi con l’imbarcazione che per effettuare tiri e passaggi di palla tra i giocatori e verso la “porta”. Il Tribunale ha ritenuto che nessun addebito di mancata predisposizione di cautele o di inesatto insegnamento delle regole del gioco, fosse imputabile all’istruttore e all’associazione sportiva, così come non fosse configurabile nei loro confronti l’omessa vigilanza. Il Giudice riconduce l’infortunio in questione al rischio sportivo inerente lo svolgimento di detta disciplina sportiva, concludendo che il danno si è verificato per un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo dell’istruttore, idoneo ad integrare il caso fortuito).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3918/2014 promossa da:
CA. BO. in proprio e quale genitore esercente la potestà sul minore BO. AN., con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IDA ADELE
LU. ER. in proprio e quale genitore esercente la potestà minore BO. AN., con il patrocinio dell'avv. DAMIANI IDA ADELE
-attore
contro
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILATTENTISTICA CANOTTIERI COMUNALE DI FIRENZE, con il patrocinio dell'avv. DE GAETANO DAVIDE
-convenuto
-UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA FONDIARIA SAI SPA con il patrocinio dell'avv. PAGNINI GIAMPAOLO,
-terzo chiamato
FATTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione . La controversia ha ad oggetto la domanda di Ca. Bo. e Lu. Er., in proprio e quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore An. Bo., avente ad oggetto la condanna dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Comunali di Firenze al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 25.725,81, oltre interessi legali dal giorno del sinistro subiti dal figlio An., in conseguenza dell’incidente verificatosi il 20.07.2012 alle ore 20.00 sul fiume Arno, durante lo svolgimento del corso di canoa-polo tenuto dall’Associazione predetta.
In particolare, gli attori hanno dedotto che durante lo svolgimento dell’attività sportiva canoa-polo, il figlio veniva colpito al volto e, nello specifico alla bocca, dall’imbarcazione di un altro allievo, riportando un trauma dento-facciale con fratture e danneggiamento di numerosi denti. I danni, consistenti in danno biologico, morale e danno emergente per spese mediche, venivano quantificati in Euro 25.725,81 sulla base della relazione medico legale del dott. Ma. Ri. (doc. 5 atto di citazione). Gli attori hanno quindi dedotto la responsabilità dell’Associazione sportiva ex art. 2048 c. 2 c.c. per omessa vigilanza e non corretta impartizione delle dovute regole di cautela da parte dell’istruttore. Si è costituita l’associazione sportiva contestando la domanda attorea e proponendo rituale chiamata in garanzia della Unipolsai Spa.
La convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per omessa indicazione dell’oggetto della domanda e per genericità nella ricostruzione del sinistro. Inoltre ha negato qualsiasi violazione da parte dell’associazione e, per essa, dell’istruttore di qualsivoglia regola di comune prudenza e diligenza, inserendosi il sinistro nel rischio consentito insito in qualunque attività sportiva.
Si è costituita in giudizio la compagnia assicuratrice, aderendo all’eccezione di nullità dell’atto di citazione sollevata dalla convenuta, e alla deduzione sull’assenza di negligenza della sua assicurata e suoi incaricati, e deducendo che il sinistro si era verificato per caso fortuito. Da ultimo, in tema di chiamata in garanzia, ha dedotto l’inosservanza da parte dell’assicurata del patto di lite di cui all’art. 10 delle condizioni generali di contratto, con conseguente non sussistenza dell’obbligo dell’Assicurazione di rimborso delle spese legali e tecniche alla propria assicurata, sia in caso di vittoria che di soccombenza.
La causa è stata mediante documenti, l’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’Associazione sportiva e ctu medico-legale per la valutazione e quantificazione dei danni subiti dal minore e della spese mediche conseguenti al sinistro.
All’udienza del 26.10.2017 le parti hanno precisato le conclusioni con concessione dei termini di gg. 30+20 giorni per comparse conclusionali e memorie di replica, riducendo il primo termine ex art. 281 quinquies co. 1 e art. 190 c.p.c. richiamato.
DIRITTO
Preliminarmente, quanto all’eccezione di nullità dell’atto di citazione proposta dall’Associazione Sportiva ex art. 164,4 co. c.p.c. per genericità, la stessa non merita accoglimento (vd. per tutte cass. 1681/2015; sent. Tribunale Torre Annunziata 12 febbraio 2015.
Anche da ultimo, una in recente sentenza la Suprema Corte ha specificato che: “ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il Giudice di primo grado è tenuto a interpretare le conclusioni contenute nell’atto di citazione, alle quali si è riportato l’attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall’intero complesso dell’atto che le contiene, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell’atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonchè delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa” (Cass. Civ. 22371/2017).
Passando quindi direttamente al merito della questione, è pacifica e documentale la frequentazione da parte del minore della scuola di canoa-polo e, quindi, l’iscrizione del medesimo all’Associazione Sportiva convenuta, risultante dalla ricevuta di iscrizione al corso annuale (doc. 2 atto di citazione) e dalle altre ricevute di pagamento del corso (docc. 1-3 memoria 183 n. 2 attore).
Pacifica è anche la circostanza che l’infortunio del quale era rimasto vittima il minore Bo. si era verificato nel corso di una delle lezioni del predetto corso di canoa-polo e, segnatamente, per effetto di uno scontro con un altro allievo. La circostanza non è, infatti, contestata dalla convenuta ed è stata confermata in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante dell’Associazione Sportiva.
La fattispecie dedotta in giudizio va pertanto ricondotta all’ ambito applicativo dell’art. 2048 c.c. (come richiesto); invero, la norma di cui all’ art. 2048 c.c. non copre il danno che l’allievo (di un istituto scolastico o di un qualunque corso sportivo) provoca a sè stesso, (cass. 5067/2010 e Sez. Un. 27 giugno 2002n. 9346) ma richiede, che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro, quindi che l’allievo lo abbia subito perchè fatto segno di un’azione colposa di un compagno di corso.
Le condizioni di applicabilità della norma si traducono in un fatto costitutivo, l’illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dall’associazione sportiva tenutaria del corso.
Nell’atto introduttivo si lamenta una generale inadeguatezza o totale carenza delle cautele e delle regole di prudenza nello svolgimento delle lezioni sportive, impartite dall’istruttore dell’Associazione, assumendosi genericamente che l’Associazione avrebbe dovuto rispettare tali comuni regole cautelari e, quindi, necessariamente impedire il fatto lesivo.
Poste tali premesse, la domanda proposta non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre fare riferimento a quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lezioni e attività sportive svolte durante l’orario scolastico presso gli istituti di istruzione e rimarcare come, in base all’ eadem ratio, tali principi giurisprudenziali siano pacificamente applicabili anche ai corsi sportivi presso associazioni private dilettantistiche, non trattandosi di attività agonistica e riguardando scuole private preposte all’insegnamento di una disciplina sportiva, come nella fattispecie oggetto di causa.
Deve, infatti, affermarsi, sulla base di quanto in più occasioni statuito dalla Suprema Corte (sentenza n. 15321/2003;Cass Sez. 3, Sentenza n. 20743 del 28/09/2009), che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’ interno di una struttura scolastica, organizzatrice di una partita di calcio, ai fini della configurabilità di responsabilità a carico della scuola stessa ex art. 2048 c.c., non è sufficiente la sola circostanza di aver fatto svolgere tra gli allievi una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza di un comportamento colposo integrante un fatto illecito, posto in essere da altro studente, impegnato nella partita ed inoltre che la scuola, in relazione alla gravità del caso concreto, risulti non aver predisposto tutte le misure atte ad evitare i danni.
Inoltre, per comprendere il contenuto dell’obbligo di vigilanza e il tenore delle regole di cautela e prudenza pretendibili dalla scuola sportiva in oggetto, durante lo svolgimento delle lezioni, appare di pregnante utilità comprendere la reale natura e dinamica dello sport di cui trattasi in rapporto all’età del danneggiato e al principio di auto-responsabilità pretendibile.
La disciplina di “canoa-polo”, infatti, risulta essere un gioco competitivo tra due squadre, composte da massimo otto giocatori; di cui, minimo cinque in campo ed un massimo di tre riserve. I giocatori usano una canoa da polo, in uno spazio d’acqua ben definito, cercando di segnare reti agli avversari. Vince la partita la squadra che segna più reti. Nello sport in esame gli allievi utilizzano delle pagaie per passarsi la palla e segnare in rete.
Lo sport praticato e la lezione seguita dal giovane sedicenne vittima del sinistro, quindi, non è una comune lezione di canoa “in solitaria” in cui l’allievo deve percorrere dei tratti di fiume in velocità, bensì uno sport competitivo a squadre, che implica la vicinanza tra gli allievi, l’utilizzo di pagaie per spostarsi con l’imbarcazione ma anche per effettuare i tiri e i passaggi di palla tra i giocatori e verso la “porta”.
Le normali dinamiche degli allenamenti e delle situazioni di gioco sono desumibili anche dalle allegazioni e dal materiale fotografico prodotto dalla compagnia assicurativa nella propria seconda memoria ex art. 183, VI co. c.p.c. Dalle fotografie prodotte (all. 3 memoria 2 assicurazione) si nota appunto come lo sport in esame implichi possibili e frequenti avvicinamenti tra i giocatori, nello specifico, tra le imbarcazioni e anche le pagaie utilizzate dai medesimi, tant’è vero che gli allievi portano un casco con griglia protettiva.
Nel caso in esame, inoltre, appare provato per mezzo dell’interrogatorio formale del legale rappresentante dell’associazione sportiva che il minore vittima del sinistro sia stato colpito dalla pagaia di un altro giocatore e che l’istruttore era presente alla lezione, avendo riferito lo svolgimento del sinistro al legale rappresentante dell’associazione.
Si nota quindi da tali eloquenti elementi fattuali come lo sport oggetto di causa sia senza dubbio caratterizzato da un naturale grado di rischio accettato, con contatti e passaggi di palla repentini degli allievi, ciò che quindi era noto al momento dell’iscrizione al predetto corso e dal concreto svolgersi delle lezioni precedenti cui lo stesso minore aveva partecipato.
É noto infatti come ai fini del vaglio di responsabilità del precettore o dell’organizzatore di evento sportivo, sia necessario accertare se l’evento lesivo sia imputabile all’atleta, a carenze organizzative o cautelari del precettore, oppure rientri nell’ambito della c.d. scriminante sportiva. La giurisprudenza pacificamente considera lecita la condotta di gioco che ha provocato il danno, là dove la stessa sia riconducibile al rischio sportivo inerente al tipo di gara o di sport e, cioè, si sia tenuta in una fase che in genere si presenta nel corso dello sport e si sia tradotta in un comportamento tipico e normale per quel tipo di disciplina; in secondo luogo occorrerà procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta (età del minore, tipo di sport, maturità degli allievi) e delle tutele predisposte dall’associazione sportiva per evitare il danno (in questo senso, Cass. Civ. 8740/2001; Cass. Civ. 482/2003; Cass. Civ. 7247/2011).
Nella vicenda in esame, dunque, sulla base dei documenti prodotti e di quanto emerso in sede di interrogatorio formale del legale rappresentante dell’associazione sportiva – e segnatamente la normalità della vicinanza degli allievi durante il gioco, l’utilizzo di pagaie, la repentinità dei movimenti e la presenza dell’istruttore durante la lezione fuori del campo di gioco – risulta senza dubbio che l’infortunio in questione avvenne durante un’ipotesi normale di svolgimento di quel tipo di sport e per caso fortuito, del tutto prescindendo da un comportamento colposo dell’altro allievo partecipante all’esercitazione.
Sul punto si osserva che gli attori non hanno fornito una diversa ricostruzione delle specifiche modalità del fatto entro i termini assertivi, allegando semplicemente uno “scontro tra imbarcazioni”, nè hanno capitolato una prova in tal senso.
Ciò non consente di ricostruire la vicenda disattendendo tali emergenze istruttorie.
Invero, date tali premesse, appare anche evidente come alcun addebito di mancata predisposizione di cautele o di inesatto insegnamento delle regole del gioco sia imputabile all’istruttore e all’associazione sportiva, non essendo neppure stata dedotta l’anomalia dello scontro, come evento debordante dai normali canoni dell’esercizio dell’attività sportiva praticata.
Inoltre non è configurabile neppure l’omessa vigilanza dell’insegnante, pacificamente presente durante la lezione e in una posizione spaziale di cui non è stata dedotta tempestivamente l’irregolarità; se ne conclude che il danno si è verificato per un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del maestro idoneo ad integrare il caso fortuito. Le lesioni si sono pertanto verificate per effetto di una sequenza causale non imputabile alla parte convenuta.
Tardiva appare la ricostruzione alternativa e dubitativa formulata dagli attori in comparsa conclusionale, rilevando che effettivamente nella citazione gli attori avevano omesso di specificare come fosse avvenuto lo scontro, nonostante il minore avesse quindici anni e fosse in grado di riferire ai propri genitori le specifiche modalità del fatto.
La domanda va pertanto respinta.
Per l’effetto, la domanda di manleva proposta dall’Associazione Canottieri convenuta deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la conseguenza che l’attore dovrà rimborsare le sole spese di costituzione e difesa della convenuta, mentre nulla dovrà rimborsare alla terza chiamata nei confronti della quale non ha nè proposto domanda nè è possibile ritenerla estesa stante la diversità del titolo dedotto dall’attore rispetto a quello dedotto dal terzo (cass. Cassazione civile, sez. I, 10/05/2017, n. 11450 “La domanda dell’attore non è automaticamente estesa contro il terzo chiamato, se questi fa valere nei confronti del terzo un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio dall’attore, come nell’ipotesi di garanzia impropria.
Devono invece essere compensate integralmente le spese delle parti del rapporto assicurativo, visto l’art. 10 delle condizioni generali di polizza e l’esito della lite.
Anche le spese di CTU liquidate come in atti, vengono definitivamente poste a carico di parte attrice, la quale dovrà rimborsare alle convenute le spese dei Ctp.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda degli attori e li condanna a rimborsare alla convenuta Associazione Sportiva Dilettantistica Canottieri Comunale di Firenze le spese del giudizio che liquida in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% IVA e CPA come per legge;
2) Compensa integralmente le spese tra le altre parti.
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese di CTU liquidate come da separato decreto;
Firenze, 15.01.2018