CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 30 giugno 2004 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 30 giugno 2004 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Murano) c. YY e YY1(Avv. Loner). Conferma Trib. Bolzano 4 agosto 2003 (decisa il), dep. 20 agosto 2003  n. 705

 

Responsabilità civile – Uscita di pista dello sciatore – Rischio atipico sulla pista da sci – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore danneggiato – Sussiste

 

Il gestore della pista che non segnala adeguatamente una curva che per le sue caratteristiche può rappresentare un’insidia pericolosa od omette di predisporre le necessarie protezioni, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni che lo sciatore si procura uscendo di pista in quella curva dopo aver perso il controllo degli sci, in concorso con lo sciatore danneggiato stesso se questi non prova che la perdita del controllo degli sci è dovuta a causa a lui non imputabile. (Nella specie, lo sciatore ha perso il controllo degli sci in curva, un tratto dove la pista si restringe e cambia di pendenza e corre tra un ruscello ed una roccia. Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto le domande dell’attore sciatore, valutando che in quel tratto di pista fosse necessario predisporre particolari precauzioni. Inoltre, dall’istruttoria è emerso che sulla roccia erano previsti i ganci per le protezioni che però al momento dell’incidente mancavano. Il giudice ha nondimeno ritenuto sussistente il concorso di colpa dell’attore, al quale, non avendo provato egli che la perdita del controllo degli sci è dipesa da causa a lui non imputabile, deve imputarsi la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2 del decalogo FIS. La corte d’appello non ha accolto i motivi di appello con cui l’attore appellante ha inteso qualificare la responsabilità del gestore diversamente che in base all’art. 2043 c.c.; né ha accolto l’unico motivo di appello incidentale del gestore teso a far affermare che il tratto di pista non costituiva un’insidia)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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