CASSAZIONE CIVILE, sezione III, 23 marzo 2017, n. 7417.
CASSAZIONE CIVILE, sezione III, 23 marzo 2017, n. 7417.
Responsabilità civile – Maestro di sci – Scuola di sci – 1218 c.c. – Onere della prova – Fattispecie
Nel caso di danno alla persona subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l’aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente.
Fatti di causa
Con sentenza del 20.7.2013, la Corte d’appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano del 6.10.2010 (che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da G.A. n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore V. , per i danni da lui subiti a seguito di incidente sciistico durante una lezione di sci “collettiva” in (omissis)), respingeva la domanda, difettando l’inadempimento da parte della maestra di sci, P.R. , che aveva diligentemente svolto la prestazione cui era tenuta, e comunque stante l’assenza di colpa della stessa e della F.I.S.I. Scuola di Sci & Snowbord S. Christina; condannava quindi il G. al pagamento delle spese di lite del doppio grado in favore delle convenute e della terza chiamata Uniqa Sachversicherung AG, assicuratrice della Scuola Sci e da questa chiamata in manleva.
Ricorre ora per cassazione G.A. n.q., affidandosi a cinque motivi. Resistono con unico controricorso P.R. , F.I.S.I. Scuola di Sci & Snowbord S. Christina e Uniqa Sachversicherung AG.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, si censura la decisione impugnata nella parte in cui il giudice d’appello ha ritenuto sufficiente ad escludere l’inadempimento e la negligenza della maestra la prova dell’adeguatezza della pista “(…)” rispetto alla capacità sciistica del minore.
Sostiene il ricorrente, invece, come la prova in questione debba ricomprendere anche l’adeguatezza della soglia di vigilanza del maestro su qualsiasi pista. In particolare, secondo il G. , il maestro non soltanto deve scegliere una pista adeguata, ma deve anche operare secondo le specifiche circostanze ed intervenire quando un allievo si trovi in difficoltà, nonostante la pista sia in ipotesi adeguata. Sostiene ancora il ricorrente che la relativa prova liberatoria non è stata fornita, perché nessuno dei testi escussi vide l’incidente e quindi nessuno poteva sapere se, al momento del sinistro, la maestra stesse vigilando o meno.
1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. (c. d. principio di non contestazione) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, si censura la decisione impugnata per avere la Corte bolzanina – applicando erroneamente il principio di non contestazione – ritenuto che, anche prima dell’incidente, il minore avesse già percorso altre volte la pista “(…)”. In realtà, rileva il ricorrente che egli, nella memoria ex 183 c.p.c. a prova contraria, aveva non solo contestato la circostanza dedotta dalla Compagnia assicurativa chiamata in causa dalla Scuola sci, ma aveva anche chiesto di dimostrare il contrario; ciò è tanto vero che il Tribunale di Bolzano accolse l’istanza istruttoria e assunse la testimonianza della madre del minore, che appunto confermò, all’udienza del 6.11.2008, che V. non aveva mai percorso quella pista. Pertanto, conclude il G. , far derivare dalla previa conoscenza della pista da parte del minore la prova della sua adeguatezza è palesemente errato.
1.3 – Con il terzo motivo, si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che l’incidente occorso a V. G. si sia verificato su una pista e non, invece, al di fuori di essa”; non si trattava, infatti, di una regolare pista da sci, ma di un sentiero stretto e tortuoso. Ciò risulta sia dalla testimonianza del teste M. , carabiniere intervenuto sul luogo, sia dallo stesso rapporto redatto dai Carabinieri nell’immediatezza del fatto, ove si legge che il sinistro è avvenuto fuori pista, con neve fresca, dopo una curva e dopo un dosso. Da detto rapporto emerge altresì che il bambino è stato rinvenuto “nel bosco lungo i salti della (…)”.
1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. (violazione del giudicato) e/o degli artt. 112 e 342 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. e nullità della sentenza o del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto acquisito al giudizio il fatto che G.V. fosse caduto, quasi da fermo, per avere incrociato le punte degli sci e non avere invece ritenuto acquisito al giudizio il fatto che non fosse stata fornita la prova della concreta dinamica del sinistro”, si censura la decisione perché, sebbene il primo giudice nulla avesse detto sulla dinamica del sinistro, le appellanti odierne resistenti non avevano minimamente censurato tale statuizione, tanto che col primo motivo d’appello esse avevano lamentato l’assenza di prove sulla concreta dinamica occorsa. Ha quindi errato la Corte d’appello nel recuperare una allegazione in fatto della Scuola sci (ossia, l’essere il minore caduto perché aveva incrociato le punte degli sci) tuttavia disattesa dal Tribunale con decisione non censurata e con conseguente passaggio in giudicato della questione sulla esatta dinamica del sinistro, rimasta ignota. Come ulteriore conseguenza, le convenute non avevano dimostrato che la sequenza causale dell’evento non era ad esse imputabile, e ciò non era stato debitamente considerato dalla Corte del merito.
1.5 – Con il quinto motivo, infine, deducendo “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. (c. d. principio di non contestazione) in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.”, si censura la decisione perché la Corte d’appello ha ritenuto che il minore fosse caduto quasi da fermo incrociando le punte degli sci. Si sostiene che, nella specie, la Corte avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, affermando che risultava acquisita alle risultanze processuali tale dinamica perché non contestata dall’attore. In realtà, sostiene il ricorrente, egli aveva deliberatamente escluso di prendere posizione sulla dinamica, sia in citazione che in comparsa conclusionale, sicché non poteva configurarsi alcuna mancata contestazione sul punto.
2.1 – I motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente, stante l’evidente loro connessione. Essi sono nel complesso fondati.
2.2 – Il percorso argomentativo della Corte bolzanina si snoda sui seguenti punti essenziali: 1) poiché l’iscrizione e l’ammissione di un minore ad un corso di sci collettivo comporta il sorgere di un vincolo di natura contrattuale, che implica a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sua sicurezza e sulla sua incolumità, il danneggiato – ai fini della ripartizione dell’onere probatorio – deve soltanto allegare l’inesatto adempimento, ma non deve fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno, spettando alla scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (la Corte altoatesina richiama sul punto l’insegnamento di Cass. n. 2559/2011); 2) nel caso di specie, sarebbe rimasto provato, perché non contestato dall’attore, il fatto che il minore aveva già percorso nei giorni precedenti la pista “(…)”, teatro dell’incidente, il che dimostrava, da un lato, il possesso da parte sua delle necessarie capacità tecniche per affrontarla e, dall’altro, l’adeguatezza della pista stessa e, quindi, l’assenza di imprudenza nella scelta della pista da parte della maestra di sci che aveva in carico il gruppo di 18 bambini (di età compresa tra i 4 e gli 8 anni d’età), in cui era stato inserito G.V. ; 3) ancora, sarebbe rimasto provato – anche qui, per mancata specifica contestazione da parte dell’attore – che il minore era caduto quasi da fermo incrociando le punte degli sci; 4) pertanto, le specifiche condizioni della pista percorsa dal minore furono del tutto ininfluenti rispetto alla dinamica del sinistro, perché il maestro di sci non avrebbe comunque potuto far nulla per prevenirlo o impedirlo; 5) di conseguenza, la maestra P. non è venuta meno agli obblighi di vigilanza e, quindi, non può configurarsi inadempimento da parte sua (e della Scuola sci) rispetto alle obbligazioni contrattuali.
2.3.1 – La Corte d’appello ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la natura contrattuale della responsabilità del maestro di sci e della Scuola cui appartiene, e del conseguente criterio di ripartizione dell’onere della prova (v. Cass. n. 2559/2011, nonché, più recentemente, Cass. n. 3612/2014, che applicano in subiecta materia l’insegnamento dettato sul piano generale da Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Essa però, nel ricostruire il fatto, è incorsa in due clamorosi errori, facendo malgoverno del principio di non contestazione e comunque attribuendo rilievo decisivo alle relative circostanze così accertate, che, in realtà, non hanno univoca valenza.
2.3.2 – Anzitutto, è da escludere che l’attore non avesse contestato la circostanza che V. G. aveva già percorso nei giorni precedenti all’incidente la pista “(…)”: il Tribunale di Bolzano, infatti, aveva ammesso la prova contraria sul punto, richiesta dal G. (v. ricorso, p. 12), ed il teste escusso aveva negato la circostanza. Nel controricorso (pp. 12-13), i resistenti affermano che la prova in questione non avrebbe dovuto in realtà ammettersi, in quanto l’attore avrebbe dovuto contestare il fatto allegato dai convenuti nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., e non per la prima volta in quella destinata ad indicare la prova contraria; la deduzione, tuttavia, non coglie nel segno, perchè sul punto le resistenti avrebbero dovuto proporre uno specifico motivo d’appello, tuttavia non proposto.
Allo stesso modo, è da escludere che la dinamica del sinistro descritta dalla Scuola sci convenuta in primo grado (ossia, il fatto che V. G. cadde perché incrociò quasi da fermo le punte degli sci) possa dirsi acquisita alle risultanze processuali perché non contestata. L’odierno ricorrente, nel quinto motivo, afferma di non aver voluto scientemente prendere posizione sul punto; tale comportamento neutro, tuttavia, avrebbe potuto essere per lui potenzialmente foriero di conseguenze negative, ben potendo incidere sull’assolvimento dell’onere probatorio gravante sugli originari convenuti. Peraltro, deve rilevarsi che, come emerge dal controricorso (pp. 3 e 16), l’allegazione in fatto della Scuola sci convenuta in primo grado (il gruppo di minori stava scendeva lungo la pista “(…)” con in testa la maestra di sci, quando G.V. , dopo una curva, cadde incrociando le punte degli sci) è totalmente diversa da quella proposta in appello (il gruppo, con in testa la maestra, si fermò e V. , ultimo della fila, incrociò le punte degli sci, così cadendo).
Senonché, resta comunque il fatto che il primo motivo d’appello (ove si dedusse la mancata considerazione del primo giudice circa l’eccezione sulla mancanza di prova della dinamica del sinistro, onere gravante secondo le appellanti proprio sul G. ) è del tutto incompatibile con la proposta dinamica del sinistro, sia in primo che in secondo grado: se le appellanti si dolsero testualmente, come risulta dalla sentenza impugnata (p. 8), del fatto che nessuno dei testi escussi aveva visto esattamente l’accaduto e che questo era rimasto quindi sfornito di prova, è di tutta evidenza che la Corte d’appello non avrebbe potuto “recuperare” una presunta non contestazione, in primo grado, da parte dell’appellato, perché ciò si pone in contrasto con l’effetto parzialmente devolutivo dell’appello, proposto, con detti limiti, dalla stessa Scuola sci e dalla maestra P. .
2.3.3 – Ma se anche tali fatti volessero darsi per acquisiti al materiale istruttorio, sarebbe comunque evidente l’assenza di decisività rispetto alla soluzione della controversia che occupa. Infatti, l’attore ha dedotto la sussistenza di responsabilità da parte della Scuola e della maestra di sci per il fatto che il sinistro avvenne su pista tortuosa e inadeguata, anche in relazione alle specifiche condizioni meteorologiche verificatesi nel giorno dell’evento: è infatti incontroverso che vi era stata un’abbondante nevicata e che il sentiero non era stato battuto.
Pertanto, i fatti prima descritti (ossia, l’essere la pista “(…)” già nota al minore, e l’aver egli incrociato le punte degli sci), quand’anche provati, non potrebbero avere alcun rilievo decisivo, rispetto all’adempimento delle obbligazioni gravanti sulla Scuola e sulla maestra di sci. Infatti, è del tutto ovvio che l’apprendimento della disciplina sciistica rechi con sé il rischio di cadute ed incidenti, e che i doveri di protezione e vigilanza pure richiamati dalla Corte bolzanina non giungono fino al punto di integrare un’obbligazione di risultato (o, se si preferisce, di dover assicurare tout court l’incolumità dell’allievo, con conseguente responsabilità della Scuola e del maestro ogni qual volta l’allievo stesso subisca lesioni); tuttavia, il maestro non deve esporre a rischi ulteriori (rispetto a quello insito nell’attività sciistica) il minore che gli sia affidato.
Ora, la circostanza che V. G. avesse già percorso il sentiero in questione nei giorni precedenti al sinistro non dimostra affatto che la pista, in quelle specifiche condizioni, fosse adeguata alla sua capacità sciistica; allo stesso modo, il fatto che il minore sia caduto per aver incrociato le punte degli sci non dimostra affatto che ciò sia da ascrivere a sua disattenzione o incapacità, ben potendo ciò dipendere proprio dalle specifiche condizioni della pista a seguito delle abbondanti nevicate verificatesi in quel giorno e, quindi, alla scelta imprudente della maestra: anche per tal verso, quindi, l’allegazione in fatto della Scuola sci non ha valenza risolutiva, attenendo essa alla descrizione finale dell’evento, ma non alla sua causa.
3.1 – Si impone, quindi, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, perché il giudice d’appello ha statuito utilizzando prove non effettivamente acquisite e comunque mal valutate. Pertanto, stante l’incertezza sulla dinamica del sinistro, o quantomeno l’insussistenza – oltre che la non decisività – degli elementi di prova utilizzati dalla Corte altoatesina al riguardo, ritiene questa Corte di dover ribadire l’insegnamento della già citata Cass. n. 3612/2014, secondo cui “Nel caso di danno alla persona subito dall’allievo di una scuola di sci a seguito di caduta, la responsabilità della scuola ha natura contrattuale e pertanto, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., al creditore danneggiato spetta solo allegare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla controparte provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l’aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruiva della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola. Tale prova può essere data anche a mezzo di presunzioni e solo se la causa resta ignota il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico di chi ha oggettivamente assunto la posizione di inadempiente”.
La Corte bolzanina, in altra composizione, nel ricostruire la vicenda e nel valutare l’assolvimento dell’onere probatorio da parte delle originarie convenute, dovrà quindi procedere a nuova valutazione delle risultanze istruttorie, attenendosi al superiore principio di diritto.
5.1 – In definitiva, il ricorso principale deve essere accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano, in altra composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.