CASSAZIONE PENALE, sezione IV, 18 gennaio 2019 – dep. 3 maggio 2019, n. 18333
CASSAZIONE PENALE, sezione IV, 18 gennaio 2019 – dep. 3 maggio 2019, n. 18333. Annulla con rinvio GIUDICE DI PACE BELLUNO, 12 giugno 2018.
Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Slittino – Gestore – Posizione di garanzia – Colpa omissiva – Sussiste – Condanna
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci è titolare di una posizione di garanzia in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa, derivante dalla violazione di una o più norme cautelari da individuare sulla base delle due direttrici di cui all’art. 3, 1° comma, l. 24 dicembre 2003 n. 363, rappresentate dall’obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall’obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo (fattispecie in tema di lesioni personali gravissime verificatesi in occasione della partecipazione ad un evento di discesa notturna in slittino lungo una pista da sci priva di illuminazione).
RITENUTO IN FATTO
- Con sentenza emessa in data 12.6.2018 il Giudice di pace di Belluno, ha assolto, per insussistenza del fatto, S.F., P.L. e P.G. dal reato di cui all’art. 590 c.p..
Agli imputati era contestato di avere, in concorso tra loro, cagionato lesioni personali colpose gravissime a C.F. e Cu.El., in occasione della partecipazione di costoro ad una discesa in slittino notturna, organizzata in (OMISSIS) su una pista da sci del comprensorio denominato “delle (OMISSIS)”, nel tratto: “(OMISSIS)”, conclusasi con la fuoriuscita dei due partecipanti dal tracciato della pista che, perdendo il controllo dello slittino, a forte velocità impattavano su un cumulo di neve nel parcheggio.
Era contestato agli imputati di avere agito con colpa, consistita nella violazione delle norme di cui alla L. n. 363 del 2003, artt. 2,3,7, consentendo a turisti inesperti dell’uso del mezzo di effettuare la suddetta discesa in orario notturno, il S., maestro di sci, quale promotore ed accompagnatore nella discesa; i due P., rispettivamente Presidente e Capo Servizi degli impianti sciistici della Soc. Ista.
- Avverso la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per Cassazione il P.M. della Procura di Belluno il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso sostiene che il giudice sia incorso in una erronea interpretazione degli articoli di legge richiamati nella imputazione, nella parte della sentenza in cui ritiene che gli stessi non vietino, in orario notturno e, dopo l’orario di chiusura degli impianti, l’utilizzo delle piste da sci per la discesa con lo slittino, facendone derivare la mancanza di responsabilità degli imputati.
Secondo il ricorrente il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto che l’osservanza degli obblighi di cui alla predetta legge esaurisse tutti i doveri di diligenza e prudenza incombenti sugli imputati. Vi erano invece ulteriori obblighi connessi al rispetto ed alla osservanza delle regole di sicurezza incombendo sugli imputati un più generale dovere di diligenza, prudenza e perizia, prevedendo la legge richiamata che presso gli impianti fosse assicurata agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza. Il Giudice di pace nella sintetica motivazione avrebbe completamente travisato le risultanze probatorie emerse dall’istruttoria, mancando di valutare i molteplici profili di colpa emersi in capo agli imputati. Dalla compiuta istruttoria sarebbe emerso che il S. non aveva impartito adeguate informazioni sulle modalità di utilizzo degli slittini, avendo egli proceduto ad una breve e sommaria illustrazione collettiva di alcune manovre basilari.
E’ emerso altresì che la pista era priva di illuminazione ed era del tutto inadeguata allo scopo: si trattava infatti di una pista da sci e non da slittino, di notevole difficoltà come era emerso dalla testimonianza di R.J. e di H.H..
Il giudice avrebbe inoltre mancato di verificare se le persone fossero state munite di adeguata attrezzatura tecnica. Era infatti emerso dal dibattimento che il C.F. era sceso senza casco e indossando delle comuni scarpe da ginnastica.
Con riferimento, agli imputati P.L. e P.G., il giudice, avrebbe pronunciato l’assoluzione sulla base dell’assunto che nessuna norma impone di recintare le piste da sci con reti antisfondamento.
Anche con riferimento a tali aspetti il giudicante avrebbe fatto erronea applicazione della L. n. 363 del 2003 e, in particolare, degli artt. 3 e 7, che fanno obbligo ai gestori di assicurare agli utenti lo svolgimento in condizioni di sicurezza nella pratica delle attività sportive e ricreative.
- Tutti gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato innanzi alla Corte memorie difensive nelle quali hanno chiesto che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso del P.M. o, in subordine, il suo rigetto.
Per S., la difesa, dopo avere riepilogato nei dettagli l’accadimento storico del fatti, lamenta che il ricorso promosso dal P.M. è del tutto generico, facendo riferimento in modo vago ai contenuti della L. n. 363 del 2003 ed agli esiti delle risultanze istruttorie. Ivi si mancherebbe di considerare che le condotte che si assumono violate nel ricorso non hanno formato oggetto di contestazione a carico dell’imputato. Ha poi rimarcato che le norme contestate nella imputazione non sono rivolte agli istruttori sportivi, ma ai gestori degli impianti.
Per P.L. e G., il difensore nelle due separate memorie, lamenta la genericità del ricorso del P.M. chiedendo che venga dichiarato inammissibile.
Evidenzia che non sono stati raccolti elementi dai quali risulta che i due imputati abbiano concesso il permesso per l’utilizzo degli impianti in orario notturno; che nessuna norma prevede che i gestori dell’impianto debbano recintare tutta l’area degli impianti sciistici.
Nella udienza innanzi alla Corte era sollevata dal difensore presente l’ulteriore eccezione riguardante la mancanza di tempestività della querela proposta dall’amministratore di sostegno di C.F. nell’interesse di quest’ultimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso del P.M. deve essere accolto, nei termini di seguito indicati, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di pace di Belluno per nuovo giudizio.
- Deve preliminarmente osservarsi la infondatezza delle doglianze difensive che attengono alla inammissibilità del ricorso del P.M. per genericità del suo contenuto. Nell’atto di ricorso la Parte pubblica ha provveduto ad indicare in maniera compiuta le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento del proprio dissenso rispetto al contenuto della sentenza assolutoria, pertanto, risultano soddisfatti i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) che impongono una critica argomentata alla motivazione del provvedimento impugnato.
A fronte della puntuale osservanza da parte dell’Accusa della disposizione richiamata, non è suscettibile di incidere sulla valida proposizione del ricorso, l’asserito mancato rispetto dei criteri formali stabiliti nel protocollo di intesa concluso in data 17.12.2015 tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale.
Parimenti infondata è l’ulteriore doglianza attinente alla intempestività della querela presentata dal padre della persona offesa, C.G.P., già Amministratore di sostegno del figlio C.F. il quale, in seguito al trauma cranio-encefalico riportato a causa dell’infortunio, versava in tale stato d’infermità da essere impossibilitato ad autodeterminarsi.
Risulta dalla lettura degli atti, accessibili atta Corte in ragione della natura della doglianza difensiva, che il C.G.P., previamente autorizzato da Giudice tutelare in data 27/6/2012, presentò querela in data 11/9/2012 innanzi alla Procura di Belluno. Essendo stata la querela sporta nel termine di tre mesi dall’autorizzazione ricevuta, essa deve intendersi tempestivamente proposta. In ordine poi al profilo riguardante la qualità rivestita dal C.G.P., non è superfluo rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che è valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall’amministratore di sostegno nell’interesse del figlio quale persona offesa dal reato (nella specie, di lesioni gravissime), non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l’assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate (Sez. 4, n. 32338 del 08/05/2012, Rv. 253155 – 01).
- Ciò posto, venendo al merito della regiudicanda, la sentenza deve ritenersi lacunosa sotto diversi profili, non avendo il Giudice provveduto ad una analitica ricostruzione dei fatti, ad una corretta interpretazione delle norme citate nella imputazione, ad una attenta disamina delle posizioni di garanzia rivestite dai diversi imputati.
E’ corretta l’osservazione contenuta nel ricorso del P.M. secondo la quale il Giudice non avrebbe tenuto conto, in virtù della L. n. 363 del 2003, art. 3 del più generale obbligo dei gestori degli impianti sciistici di assicurare che le attività sportive e ricreative si svolgano in condizioni di sicurezza.
Si tratta di una regola cautelare “elastica”, i cui contenuti devono essere individuati sulla base di un’accorta disamina delle condizioni specifiche in cui l’agente si trova ad operare in relazione al caso concreto, al contrario di quelle cosiddette “rigide”, che fissano con assoluta precisione lo schema di comportamento.
Partendo da tali premesse deve rilevarsi come nella sentenza sia mancato tale accertamento, non essendosi soffermato il giudice a valutate le condizioni in cui si è svolta la discesa da parte degli infortunati. Sebbene, come si legge in sentenza, non vi sia alcun esplicito divieto nella norma di utilizzare in orari notturni le piste da sci, è indubbio che la mancanza di illuminazione non garantisca le condizioni di sicurezza degli impianti predicate nella norma richiamata.
Il Giudice, in generale, non ha tenuto conto che il gestore della pista da sci è certamente titolare di una posizione di garanzia, che trova fondamento nella disciplina citata, in forza della quale può essere chiamato a rispondere dei reati di omicidio o lesioni colposi, per non aver impedito il verificarsi di un evento lesivo che aveva l’obbligo giuridico di impedire, sempre che sia possibile muovergli un rimprovero a titolo di colpa, derivante dalla violazione di una o più norme cautelari che devono essere individuate sulla base delle due direttrici indicate nella L. n. 363 del 2003, art. 3, comma 1, rappresentate dall’obbligo di consentire lo svolgimento delle attività sportive e ludiche in condizioni di sicurezza e dall’obbligo di utilizzare adeguate protezioni e segnalare situazioni di pericolo.
Anche con riferimento alla posizione del maestro di sci, S., la motivazione non risulta avere compiutamente valutato ogni aspetto rilevante. Il Giudice non si occupa di verificare la ricorrenza di eventuali profili di responsabilità colposa generica, riconducibili a negligenza ed imprudenza che sono insiti nella contestazione di lesioni colpose. In particolare, il Giudice ha mancato di verificare se il maestro, prima di intraprendere l’attività, si sia preoccupato di assicurarsi che i partecipanti alla manifestazione indossassero i necessari mezzi di protezione (caschi e calzature adatte); che vi fossero tutte le condizioni di sicurezza e che i partecipanti fossero stati adeguatamente istruiti sulle manovre da attuare nella conduzione del mezzo, tanto più che si trattava di persone del tutto inesperte.
Quanto al riferimento contenuto in sentenza alla “trasgressione del divieto di superare il maestro”, la sentenza non chiarisce se tale “trasgressione” sia dipesa da una scelta volontaria della persona che conduceva lo slittino o, piuttosto, dalla sua incapacità di governare il mezzo.
Tali aspetti dovranno essere esaminati dal Giudice il quale, in primo luogo, dovrà accertare tutte le circostanze del fatto utili alla sua comprensione (cd. giudizio esplicativo) individuando le cause che hanno determinato l’Infortunio ed inferire successivamente eventuali profili di responsabilità nella causazione del sinistro in relazione alla posizione rivestita da ciascun imputato.
- Si dispone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Belluno per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Belluno in diversa persona.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019