CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2006 (decisa il) (b)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 9 giugno 2006 (decisa il); Pres. Est. Pacher; YY (Avv. Pasquali) c. XX (Avv. Volgger). Parziale riforma Trib. Bolzano, sez. dist. Brunico 7 gennaio 2005 (decisa il), dep. 10 gennaio 2005  n. 3.

 

Responsabilità civile – Incidente sciistico – Infortunio fuori pista – Responsabilità  extracontrattuale del gestore per omessa segnalazione – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore – Sussiste

 

Ove uno sciatore subisca un infortunio in una zona posta al di fuori del limitare della pista da sci, va accolto l’appello incidentale dello sciatore teso ad ottenere la rivalutazione del concorso di colpa riconosciuto in prime cure fra gestore dell’area sciaibile e sciatore sul rilievo che nella circostanza il confine della pista non risultava visibile, mancando segnalazioni verticali adeguate. (Nella specie, l’attore appellato mentre sciava è caduto in una buca che si è aperta nella neve fresca in un tratto fuori pista. Il giudice di primo grado aveva distribuito fra le parti la responsabilità nella misura del 60% in capo allo sciatore e del 40%  in capo al gestore, il quale propone appello. In fase di gravame la corte d’appello accoglie parzialmente l’appello incidentale proposto dallo sciatore, rilevando che l’assenza di segnalazione verticale segnalante il fuori pista, in un luogo ove tale limite non appariva facilmente percepibile è un elemento che impone di aumentare la quota di responsabilità ascritta al gestore. Pertanto la corte stabilisce la responsabilità paritetica delle parti nella causazione dell’infortunio).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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