Tribunale di Modena, sentenza 22 agosto 2019

Tribunale di Modena, seconda sezione civile, sentenza 22 agosto 2019; Giudice Cortelloni; X e Y (Avv. Marrese) c. Consorzio Stazione Invernale del Cimone (Avv.ti Mairhofer e Bartolini).

Responsabilità civile – Sci – Contratto atipico di “ski-pass” – Caduta di una sciatrice in un avvallamento/buca – Mancata manutenzione ordinaria – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Sussiste (Cod. civ., art. 1218; l. 24 dicembre 2003, n. 363, “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali”, artt. 3, 4 e 7).

Ove si renda inadempiente agli obblighi sanciti dagli art. 7 della legge n. 363/2003 e non provi che la sciatrice con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il pericolo, o altre circostanze che possano fare concludere per l’esclusiva o concorrente responsabilità di quest’ultima nella verificazione del fatto, il gestore di un’area sciabile attrezzata risponde contrattualmente dell’infortunio occorso alla sciatrice (nella specie, il giudice giudica irrilevante che l’avvallamento nel quale era caduta la sciatrice fosse determinato dall’uso improprio che altri sciatori avevano fatto di un trampolino ad esso adiacente, effettuando salti non autorizzati dal gestore).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Cortelloni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 3094/2015 promossa da:

X (C.F. ***); Y (C.F. ***), rappresentati e difesi dall’avv. Valeria Marrese in virtù di procura alle liti posta in calce all’atto di citazione;

attori

contro

CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE (C.F.***), in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Martin Mairhofer del Foro di Bolzano e dall’avv. Sonia Bartolini del Foro di Modena, in virtù di procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

convenuto

Oggetto: risarcimento del danno;

CONCLUSIONI

Per gli attori:

“- accertare e dichiarare la responsabilità del Consorzio Stazione Invernale del Cimone, in persona del legale rappresentante pro – tempore, nella causazione dell’infortunio subito dalla sig.ra X, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto;

– accertare e dichiarare che il Consorzio convenuto è tenuto al risarcimento dei danni tutti subiti, patiti e patiendi dalla sig.ra X, nessuna voce esclusa, in conseguenza del sinistro de quo;

– accertare e dichiarare che il sig. Y ha subito un grave danno quale conseguenza immediata e diretta dell’infortunio occorso alla moglie X;

– accertare e dichiarare che il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, in persona del legale rappresentante pro – tempore, è tenuto al risarcimento dei danni tutti subiti, patiti e patiendi dalla sig. Y, nessuna voce esclusa, in conseguenza del sinistro de quo;

– Condannare, per l’effetto, il Consorzio Stazione Invernale del Cimone, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento, in favore della sig.ra X e del sig. Y , di tutti i danni rispettivamente patiti e patiendi, biologici, patrimoniali e non, psichici, nessuna voce esclusa, a seguito dell’occorso sinistro, così come risulteranno a seguito dell’espletanda istruttoria, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, con corresponsione inoltre dal danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento come da costante giurisprudenza (Cass. SS.UU. 1712/1995 e Cass. 19188/2003) e di un aumento del risarcimento che emergerà a seguito dell’espletanda istruttoria attesa l’entità delle lesioni, delle condizioni soggettive delle parti attrici, della documentazione e delle argomentazioni addotte a sostegno.

Con vittoria di compensi e spese legali”.

Per il Consorzio Invernale Stazione del Cimone:

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

1) in via principale, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti del convenuto Consorzio Stazione Invernale del Cimone;

2) in via di subordine,

per la denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la gravità delle colpe dell’attrice stessa e del Consorzio convenuto e l’entità dei danni che ne sono derivati;

conseguentemente ridursi la condanna del Consorzio convenuto al risarcimento, in favore degli attori, della corrispondente quota dei danni concretamente provati;

3) in ogni caso: con vittoria di spese, compensi, CAP ed IVA;

4) in via istruttoria: l’ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova finora non ammessi:

  1. È vero che l’avvallamento in questione, da una prospettiva da valle, si trovava ca. 2 metri a sinistra della motoslitta raffigurata sulla foto in all.5, la quale voglia essere esibita al teste?
  2. È vero che il luogo di sinistro si trova ca.50 m a monte della stazione di valle dell’impianto Polle/Valcava?
  3. È vero che la pista Valcava nel tratto, ove l’attrice afferma di essere caduta, era larga ca. 80 m?
  4. È vero che la pista Valcava nel tratto, ove l’attrice afferma di essere caduta era aperta agli utenti per tutta la sua larghezza?
  5. È vero che in data 10.03.2012, prima dell’apertura degli

impianti, la pista Valcava è stata battuta dai gatti delle nevi, così anche il lato destro del tratto finale della pista Valcava, nel quale l’attrice afferma di essere caduta (al teste vogliano essere

esibite le foto in all.3,4,5)?

  1. È vero che l’Appuntato Scelto Lorenzo Checchi è intervenuto al sinistro in questione e ha redatto il rapporto di sinistro di cui in all. 2, il quale voglia essere esibito al teste?

Quali testi si nomina, anche per la prova contraria:

Quattrini Luigi c/o Consorzio Stazione Invernale del Cimone

App. Lorenzo Checchi c/o Carabinieri di Pievepelago

Bonucchi Sergio c/o Consorzio Stazione Invernale del Cimone

Santunione Oscar, residente in Fanano, Via Canevare n. 3599

Si chiede l’assunzione di una CTU tecnica volta ad accertare e descrivere il tratto finale della pista Valcava, ove l’attrice afferma di essere caduta, in relazione alla sua conformazione (rettilineo o curve, pendenze, cambi di pendio), con riserva di specificare il quesito”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:

X e Y convenivano in giudizio il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone affinché venisse condannato al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, dai medesimi subiti inconseguenza della caduta, di X, avvenuta sulla pista da sci denominata “Valcava”, facente parte di detto comprensorio sciistico, a causa della presenza di una buca profonda circa 50 – 60 cm. – posta verso la fine della pista – non previamente segnalata.

In ordine ai danni subiti, gli attori affermavano come, quanto a X , la medesima avesse subito un pregiudizio alle proprie condizioni di salute – (indicato, quanto al danno biologico permanente, nella misura del 28%) – in quanto, portata al Pronto Soccorso e sottoposta ai primi accertamenti, le veniva diagnosticata una “frattura di L1 tipo A3 amielica più frattura branca ischio pubica sinistra con terzo frammento più frattura stiloide radiale sinistra” e successivamente veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “artrodesi T11/12 strumentata”; inoltre, subiva un danno patrimoniale, in quanto infermiera che presta la propria attività lavorativa presso l’Ospedale Bambin Gesù di Città del Vaticano, non essendo in grado di effettuare le stesse ore di straordinario come in precedenza e di ottenere il passaggio alla categoria contrattuale superiore, già previsto per l’anno 2015, a causa della lunga malattia; quanto alla propria vita di relazione, la medesima ha dovuto interrompere qualsivoglia attività ludico – relazionale (ivi compresa l’attività sciistica) e non può guidare il motociclo avendo attacchi di panico; quanto a Y , coniuge di X , il medesimo affermava di avere subito un danno per la compromissione della sessualità della danneggiata del quale chiedeva la valutazione in via equitativa in misura non inferiore al 10%.

Il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone, costituendosi in giudizio, concludeva per il rigetto delle domande attoree ovvero, in via subordinata, per l’accertamento del concorso colposo dell’attrice, principalmente, eccependo: a) la visibilità della “buca” indicata da parte attrice, indicata, qualificata, quale mera “buchetta / avvallamento”, di modesta entità; b) il fatto che l’avvallamento fosse stato causato dagli snowbordisti che lo utilizzavano come trampolino; c) ancora, la circostanza che gli addetti all’impianto non avrebbero potuto vedere, prima della caduta dell’attrice, la formazione di tale avvallamento che costituisce un pericolo c.d. tipico per chi esercita attività sciistica; e) la non congruità del danno quantificato in atto di citazione.

Assegnati i termini di legge di cui all’art. 183, VI° comma, c.p.c., per il deposito delle memorie ivi previste, la causa veniva istruita mediante le produzioni documentali delle parti, l’espletamento di prove orali e di CTU medico – legale sulla persona di X.

All’udienza del 27 febbraio 2019, sulle conclusioni precisate dalle parti, così come in premessa integralmente trascritte, venivano assegnati i termini massimi di legge di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e, in data 23.04.2019, la causa veniva trattenuta per la decisione.

  1. In ordine all’an debeatur.

In generale, ai sensi dell’art. 7 Legge 363/2003 – “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”– rubricato “manutenzione e innevamento programmato” è così previsto: “1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell’articolo 2 provvedono all’ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all’inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. 3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell’autorizzazione. 4. Il gestore ha l’obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell’obbligo di cui al presente comma comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro”.

Trattasi pertanto di obbligo avente fonte legale che impone, ai gestori degli impianti, di adottare tutte le misure necessarie per l’ordinaria e straordinaria manutenzione della pista da sci ovvero di segnalare agli utenti la presenza di punti pericolosi e non previamente visibili con l’utilizzo della normale diligenza e prudenza.

La responsabilità dei gestori degli impianti si inquadra nel c.d. contratto atipico di skipass, in base al quale l’ente gestore delle piste e degli impianti è tenuto a garantire il funzionamento dell’impianto di risalita in modo corretto ed in tutta sicurezza ed a mantenere in buon utilizzo le piste da sci.

Di conseguenza, in base ai principi affermati già da SS.UU. Civili n. 13533/2011 il creditore che agisce in giudizio deve allegare e provare il tiolo (negoziale o legale) che fonda la propria ragione di credito, potendosi limitare ad allegare l’altrui inadempimento; spetta al debitore allegare e dimostrare che l’inadempimento sia al medesimo non imputabile, ex art. 1218 c.c., dipendendo dal fatto di un terzo o dello stesso creditore.

Ciò premesso, nella specie, è pacifico e non contestato che X, in data 10 marzo 2012, alle ore 15.00 circa, si trovasse a sciare nel comprensorio sciistico del Cimone e che sia caduta mentre scendeva lungo la pista denominata “Valcava”.

Il punto in cui si è verificata la caduta faceva parte della “pista da sci” tecnicamente intesa, non trattandosi infatti di area esterna ad essa.

Il punto della caduta dell’attrice è stato individuato dalla medesima in sede di interrogatorio formale del 17.05.2017 – (ove, disaminati di documenti n. 3 e 6 del convenuto, ha così dichiarato: “non sono caduta dove c’è la “X” ma molto più al centro”; “a sinistra della motoslitta”); così come confermato dal teste Santunione Oscar, volontario del soccorso piste, nonché dal Brigadiere Lorenzo Checchi, in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di Sestola, intervenuto subito dopo il fatto, che ha riferito che “si trattava della pista della Valcava alle Polle di Riolunato”, (cfr. verbale di udienza del 29.11.2017).

La presenza dell’avvallamento, nel tratto di pista indicato, è stato confermato dal Brigadiere Checchi che ha riferito quanto segue: “ricordo che, nel tratto finale, specificamente nel punto indicato nell’incidente, si era creato un profondo avvallamento creato dagli snowbordisti che avevano anche creato la “neve mossa” che invece era stata battuta dal gatto delle nevi. Era tutta sciabile, rientrava nella pista da sci. La signora era sugli sci. … era zona sciabile, era pista da sci”.

Il teste ha altresì riferito che il gatto delle nevi “batte” la pista solo dopo la sua chiusura, per evidenti ragioni di sicurezza.

È stato dunque dimostrato come X, quel giorno, stesse sciando lungo detto tratto di pista; che la stessa avesse mutato, nel corso della giornata, la sua naturale conformazione, per il continuo passaggio degli snowbordisti che avevano creato ed utilizzato tale avvallamento come trampolino.

È inoltre pacifico che tale avvallamento non fosse stato pre-segnalato.

Solo il Brigadiere Checchi, una volta intervenuto sul posto, “incrociava” gli sci per segnalare – correttamente – l’incidente in cui era occorsa X.

Ciò, così come risulta dettagliato dalla “integrazione rapporto sciistico” datata 9.11.2014 ove il Brigadiere Checchi ha così relazionato: “… la buca presente a lato della pista Valcava, sulla destra per chi la percorre verso valle, era usata dagli snowbordisti come trampolino. Il sottoscritto, come consueto al momento dell’incidente, aveva posto a monte dell’avvallamento gli sci incrociati per la segnalazione del pericolo e per la tutela della ferita ancora a terra in pista. La buca era a circa 50/60 metri della stazione di valle dell’impianto Polle / Valcava”. [Cfr. doc. n. 13 attori;]

Né, tali risultanze possono ritenersi superate dalla dichiarazione – di apparente diverso tenore – rilasciata da Sirangelo Francesco, presente al momento del fatto, che ha così dichiarato: ” è vero che non ci sono ostacoli alla visione della pista; ero a sciare con la signora e venivo da dietro e ho visto la signora cadere davanti a me” – dovendosi infatti distinguere la generica visibilità della pista (che, così come riferito dal teste, è priva di curve o di ostacoli visivi), dalla visibilità dell’avvallamento di cui trattasi sul quale il teste nulla ha riferito.

A conferma, si riporta quanto dichiarato dal teste Brigadiere Checchi: “dipende da che punto si proviene, se lo sciatore è perpendicolare rispetto a tale punto potrebbe riuscire a vederlo, ma se proviene dalla zona laterale potrebbe anche visualizzare la cunetta all’ultimo momento, dipende anche dalla luce” – (cfr. verbale di udienza del 29.11.2017).

Sulla base delle risultanze emerse dell’istruttoria svolta, deve pertanto concludersi per la sussistenza della responsabilità contrattuale del Consorzio convenuto per l’omessa corretta manutenzione della pista da sci e per l’omessa segnalazione del punto di pericolo, non risultando dimostrato che l’attrice con l’ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare il pericolo, né risultando allegate altre circostanze che possano fare concludere per l’esclusiva o concorrente responsabilità di quest’ultima nella verificazione del fatto.

Si rileva infine come la circostanza che l’avvallamento si fosse formato per l’utilizzo (improprio) della pista da sci – (che non è uno snowpark) – da parte degli snowbordisti, come trampolino, non escluda la responsabilità del Consorzio Stazione Invernale Del Cimone.

Infatti, quest’ultimo avrebbe potuto alternativamente: a) livellare la buca che si era così venuta a creare, non essendo rilevante che il gatto delle nevi non potesse passare di giorno, bastando una semplice e veloce attività manuale; b) segnalare l’avvallamento in quanto non visibile con certezza dagli utenti della pista, onde non addossare a questi ultimi il pericolo dell’avvistamento della buca solo all’ultimo momento.

  1. In ordine al quantum debeatur:

2a. X.

L’attrice ha allegato di avere subito danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale.

Quanto al danno non patrimoniale, l’attrice domanda il risarcimento del danno biologico, da invalidità permanente e temporanea, totale e parziale, chiedendo altresì la c.d. personalizzazione.

Sul punto, si premette come lo “statuto” del danno non patrimoniale delineato dalle SS.UU. Civili 11 novembre 2008 n.26972 preveda che lo stesso, inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 2059 c.c., si connoti per la “tipicità”, differentemente da quanto previsto in tema di danno patrimoniale ex art. 2043 c.c.

Il danno non patrimoniale – secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – è risarcibile: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; b) quando ricorre una delle fattispecie cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale, anche al di fuori di un’ipotesi di reato; c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave i diritti inviolabili della persona, non individuabili ex ante, a differenza delle ipotesi precedenti, ma selezionati caso per caso in via di interpretazione.

È necessario che la lesione dell’interesse protetto sia “grave” nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); che il danno non sia “futile” vale e dire che non consista in meri disagi o fastidi ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari come quello alla qualità della vita o alla felicità.

Trattasi pertanto di categoria unitaria e omogenea che ricomprende, in sé, tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale; le distinzioni elaborate in passato dalla giurisprudenza (ad es. tra danno morale, danno biologico, danno esistenziale) possono essere utilizzate a soli fini descrittivi, al fine di indicare, in modo sintetico, quale tipo di pregiudizio sia stato preso in considerazione al fine della liquidazione del danno.

Con specifico riferimento al danno da lesione della salute, lo stesso costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nome diversi a pregiudizi identici.

Nel caso concreto, il CTU medico – legale – con motivazione ampia e chiara, che si fa propria al fine della decisione – ha riscontrato le lesioni documentate da parte attrice e la sussistenza del nesso di causalità con l’incidente sciistico e, quanto ai postumi residuati, ha così concluso: “Nel caso in esame, si giustifica pertanto il riconoscimento di un periodo di inabilità Temporanea Totale di 60 gg, un successivo periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 75% di 60 gg. ed un ulteriore periodo di Inabilità Temporanea Parziale al 50% di 60 gg … Tali menomazioni pertanto integrano nel loro complesso una invalidità permanente che è quantificabile nella misura del 26%, omnicomprensiva di un attendibile danno alla cenestesi lavorativa, da intendersi esclusivamente in termini di maggiore ‘usura’” – (cfr. pgg. 10, 11 CTU).

Per la liquidazione del danno, nell’esercizio del potere di liquidazione equitativa, in difetto di una tabella unica nazionale, si ritiene di fare applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2012; ciò, in adesione all’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale, poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione di parametri di valutazione uniformi che, vanno individuati del Tribunale di Milano, poiché aventi vocazione e diffusione nazionale”.

Il danno alla salute, subito da X , in conseguenza del fatto per cui è causa, tenuto conto che la medesima, nata il 6.6.1961, aveva 50 anni e tenuto conto che, per ogni giorno di invalidità temporanea totale, si liquidano euro 110,00 (quale valore medio tra il minimo di euro 91,00 ed il massimo di euro 137,00, avuto riguardo alle modalità del fatto ed alle lesioni, non minimali, subite dalla danneggiata ed al percorso anche ospedaliero effettuato), sulla base delle Tabelle di Milano per l’anno 2011 – 2012, è così calcolato:

I.P. (26%) EURO 99.620,00

I.T.T. (al 100% per gg. 60) EURO 6.600,00

I.T.P. (al 75% per gg. 60) EURO 4.950,00

I.T.P. (al 50% per gg. 60) EURO 3.300,00

TOTALE EURO 114.470,00

In punto alla richiesta, formulata da parte attrice, di c.d. personalizzazione del danno alla salute, si ritiene come la stessa sia da rigettare.

In merito, richiamato quanto sopra premesso in ordine alla natura ed alle caratteristiche del “danno non patrimoniale”, si rileva come la c.d. personalizzazione del danno sia astrattamente possibile, in relazione al caso concreto singolarmente esaminato, così da comportare un ulteriore aumento della liquidazione: peraltro – per non privare di significato la premessa generale sopra indicata in ordine alla natura tendenzialmente unitaria del danno non patrimoniale ed alla valenza solo descrittiva delle componenti di danno tradizionalmente intese – la personalizzazione può fondatamente ammettersi solo allorquando “la specifica vicenda presa in considerazione non rientri nell’ambito dell’ordinario e pure differenziato atteggiarsi delle varie possibili situazioni, in astratto idonee ad orientare la liquidazione stessa tra il minimo ed il massimo del parametro tabellare, ma se ne discosti, per la presenza di circostanze di cui il parametro stesso, evidentemente costruito in base alla considerazione dell’oscillazione ipotizzabile nell’ambito delle diverse situazioni ordinarie configurabili secondo l’id quod plerumque accidit, non possa avere tenuto conto”.

In relazione al caso in esame, non si ritiene che debba procedersi alla richiesta personalizzazione in quanto le conseguenze normalmente connesse a dette lesioni sono già ricomprese nella liquidazione sopra effettuata; non sono state allegate – se non genericamente in atto di citazione – né sono stage provate / documentate, altri ulteriori pregiudizi che possano ritenersi straordinarie conseguenze dell’infortunio di cui trattasi.

La liquidazione, sopra effettuata alla data del fatto del 10 marzo 2012, in quanto debito di valore, in base all’insegnamento delle SS.UU. Civili 1712/1995, va attualizzata al momento della decisione in base agli indici ISTAT e, sul capitale anno per anno rivalutato, vanno applicati gli interessi (il c.d. danno da ritardo), nella misura legale.

Il pregiudizio alla salute subito da X è pari, all’attualità ad euro 127.939,62, di cui euro 8.204,00 per soli interessi; oltre a quelli ulteriormente maturandi dalla data odierna al pagamento.

Quanto al danno patrimoniale, in ordine al c.d. danno emergente (per le spese mediche sostenute), nulla è dovuto in quanto – così come rilevato dal CTU – le stesse non risultano documentate.

In ordine al danno patrimoniale da lucro cessante lo stesso veniva quantificato – (cfr. atto di citazione) – in euro 65.000,00, pari alle perdite di ore di lavoro straordinario, sia per l’anno 2012 che per i quindici anni residui di attività lavorativa; oltre che la perdita dell’occasione di passare ad un inquadramento superiore e per la conseguente diminuzione della liquidazione di fine rapporto e del futuro trattamento pensionistico.

La domanda è da ritenersi infondata, in quanto non è stato dimostrato – ai sensi dell’art. 2043 c.c. – da parte dell’attrice, la sussistenza e l’entità di tale danno patrimoniale, non essendo stato prodotto nulla, a sostegno di detta pretesa risarcitoria, neppure il cedolino delle retribuzioni (percepite prima e dopo il fatto) dai quali avere contezza del danno da c.d. mancato guadagno.

2b. Y

L’attore ha formato domanda di risarcimento del danno per la compromissione della propria intimità coniugale con la moglie in conseguenza dell’incidente sciistico del 10.3.2012, quantificato nella misura del 10% del danno subito dalla medesima.

La domanda è infondata e non meritevole di accoglimento.

La genericità dell’allegazione, la natura meramente riflessa ed indiretta del danno prospettato dall’attore e, in ogni caso, la sua ragionevole temporaneità, escludono che lo stesso sia suscettibile di separata ed autonoma valutazione ai fini risarcitori.

  1. Le spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone è tenuto alla rifusione delle spese processuali anticipate da X.

Tra il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone e Y le spese di lite, compensate nella misura di ½, tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, vengono poste a carico di quest’ultimo.

La liquidazione avviene in base al D.M.55/2014.

Lo scaglione di riferimento è quello compreso fra euro 52.000,01 ed euro 250.000,00.

Le spese di CTU vengono poste a carico di Consorzio Stazione Invernale Del Cimone e di Y in via solidale e paritaria fra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Modena, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. Manuela Cortelloni, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  1. Accerta e dichiara la responsabilità del Consorzio Stazione Invernale Del Cimone per quanto verificatosi in data 10 marzo 2012 ai danni di X;
  2. Per l’effetto, dichiara tenuto e condanna il Consorzio Stazione Invernale Del Cimone, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento dei danni subiti da X, che liquida, all’attualità, in euro 127.939,62, oltre ai soli interessi ulteriormente maturandi nella misura legale, dalla data odierna al saldo effettivo;
  3. Rigetta le domande proposte da Y nei confronti di Consorzio Stazione Invernale Del Cimone;
  4. Dichiara tenuto e condanna Consorzio Stazione Invernale Del Cimone, in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla rifusione delle spese processuali anticipate da X che liquida in euro 13.430,00 per compensi ed in euro 550,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge;
  5. Dichiara tenuto e condanna Y alla rifusione delle spese processuali anticipate da Consorzio Stazione Invernale Del Cimone che, compensate nella misura di ½, si liquidano in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
  6. Pone, in via definitiva, le spese di CTU a carico del Consorzio Stazione Invernale Del Cimone e di Y in via solidale e paritaria.

Così deciso in Modena, in data 2 agosto 2019

IL GIUDICE

dott. Manuela Cortelloni

Depositata il 22 agosto 2019.

fb-share-icon