TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 27 aprile 2002, n. 30

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 27 aprile 2002, n. 30; Giud. Leitner; BR (Avv. Vico, Uggetti, Ghedina) c. FUNIVIE s.p.a. (Avv. D’Apolito, Pappalardo, Mair).

 

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore dell’area sciabile – Sussiste

 

Ove uno sciatore, all’atto di scendere dalla seggiovia, venga colpito dalla barra porta sci che si abbassa improvvisamente, risponde dei danni cagionati a norma dell’art. 1681 c.c. il gestore dell’impianto, salvo che provi il caso fortuito. (Nella specie, l’istruttoria non è riuscita a mettere in luce il motivo per cui la barra porta sci si sia improvvisamente abbassata e il convenuto non è pertanto riuscito a fornire la prova liberatoria).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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