TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 giugno 2003, n. 40

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 6 giugno 2003, n. 40; Giud. Leitner; TEP (Avv. Trafieri, Giordnani Merlo) c. TIP e CM (Avv. De Guelmi Cuccurullo, Rosso).

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Minore – Onere della prova – Non assolto

 

Posto che in caso di scontro tra sciatori trova applicazione la disciplina di cui all’art. 2043 c.c., deve essere rigettata la domanda giudiziale se l’attore non fornisce la prova dei fatti posti a fondamento della sua pretesa. (Nella specie non risultano testimoni oculari del fatto. Le dichiarazioni del minore convenuto, riferite dal verbale dei carabinieri, risultano inidonee ad accertare il fatto, poiché secondo la giurisprudenza di cassazione, le dichiarazioni di un incapace non hanno pieno valore confessorio. Analogamente le dichiarazioni dei testimoni non appaiono credibili, posto che dal verbale dei carabinieri emerge che “all’atto dell’intervento non vi erano persone in grado di fornire informazioni in merito all’infortunio”. Il giudice ha ritenuto non assolto l’onere probatorio relativo alla dinamica dell’incidente, né relativamente alla condotta colposa del minore convenuto).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon