TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 29 giugno 2004, n. 52

TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 29 giugno 2004, n. 52; Giud. Leitner; RG (Avv. Dri, Kofler) c. Funivia P s.p.a. (Avv. Pappalardo, Dall’Aglio).

 

Responsabilità civile – Sci – Infortunio sciistico – Gestore dell’area sciabile – Steccato a fondo pista – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Non  sussiste

 

Posto che nel caso dello scontro di uno sciatore contro una staccionata a fondo pista si applica la disciplina di cui all’art. 2043 c.c, il gestore non risponde dei danni riportati dallo sciatore che impatta contro la staccionata se l’attore danneggiato non dimostra che quella staccionata costituisce un pericolo atipico. (Nella specie, la staccionata contro cui ha impattato l’attore era posta alla fine di una pista molto larga e con scarsa pendenza, che era visibile da lontano e non integrava pertanto alcun pericolo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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