CAMPANIA: legge regionale sui Bed and Breakfast
Legge regionale 10 maggio 2011, n. 5 (1) – CAMPANIA
“Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”
(1) Pubblicata in BUR Campania 14 maggio 2001, n. 26
Art. 1 Definizione e caratteristiche.[2]
- Costituisce attività ricettiva di Bed and Breakfast l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata da un nucleo familiare utilizzando parte della propria abitazione, per non più di quattro camere e otto posti letto. L’attività di Bed and Breakfast può essere svolta:
- a) in forma non imprenditoriale: con carattere non professionale, ad integrazione del reddito familiare;
- b) in forma imprenditoriale: con carattere professionale, previa iscrizione nel registro delle imprese del titolare componente del nucleo familiare [3].
- L’attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:
- a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell’abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;
- b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:
– 9,00 mq per un posto letto;
– 12,00 mq per due posti letto;
– 18,00 mq per tre posti letto;
– 24,00 mq per quattro posti letto;
- c) pulizia quotidiana dei locali;
- d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;
- e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
- f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.
- I locali destinati all’attività di “Bed and Breakfast” devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l’adeguamento alle normative di sicurezza vigente.
- Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.
- L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’abitazione, l’obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa [4].
Note:
[2]A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.
[3]Comma dapprima modificato dall’art. 8, comma 2, L.R. 2 agosto 2018, n. 26 e poi così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.R. 29 giugno 2021, n. 5, a decorrere dal 30 giugno 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 66, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Costituisce attività ricettiva di “Bed and Breakfast” l’offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e per un massimo di otto ospiti.».
[4]Comma così modificato dall’art. 11, comma 2, L.R. 8 agosto 2016, n. 22, a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, comma 1 della medesima legge).
Art. 2 Accertamento dei requisiti .[5][6]
[1. L’attività di cui all’art. 1 può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, da inviare al Comune per richiedere l’autorizzazione dell’inizio dell’attività e da cui risulta:
- a) le generalità complete dell’interessato e l’ubicazione dell’immobile;
- b) planimetria dell’immobile con l’indicazione dell’uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all’albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;
- c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell’interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell’idoneità all’esercizio dell’attività, tenendo conto che:
- a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11e 12del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;
- b) sussistano i requisiti ingienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti].
Note:
[5]A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.
[6]Articolo abrogato dall’art. 1, comma 70, lettera b), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 240, della medesima legge).
Art. 3 Rinnovi e dichiarazioni annuali.[7]
[1. L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 2].
Note:
[7]Articolo abrogato dall’art. 1, comma 70, lettera b), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 240, della medesima legge).
Art. 4 Diffida, sospensione, interdizione e rinunzia.
- L’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1 può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di cui all’articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza.
- Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l’attività di cui all’articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l’irrogazione dell’interdizione di cui al comma 1.
- Il titolare dell’attività di cui all’articolo 1 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.
- Il periodo di sospensione volontaria dell’attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell’interessato a svolgere l’attività di cui all’articolo 1.
Art. 5 Comunicazione dei provvedimenti.[8]
- Il Comune dà immediata comunicazione dell’inizio dell’attività di cui all’articolo 1 all’Assessorato regionale competente.
- L’Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l’albo delle attività di “Bed and Breakfast”.
Note:
[8]A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l’Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816.
Art. 6 Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività.
- È fatto obbligo ai titolari dell’attività di cui all’articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all’esercizio “Bed and Breakfast”, in luogo ben visibile e la tabella indicante le tariffe praticate [9].
Note:
[9]Comma così modificato dall’art. 1, comma 67, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 240, della medesima legge).
Art. 7 Funzioni di vigilanza e controllo.
- Fermo restando le competenze dell’Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni delle presente legge sono esercitate dal Comune.
Art. 8 Classificazione.
- Gli esercizi dell’attività di cui all’articolo 1 sono classificati in un’unica categoria.
Art. 9 Osservanza di norme statali e regionali.
- I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
- I titolari dell’attività di cui all’articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all’Ente provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
- I comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, e ne danno comunicazione all’Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all’Ente provinciale per il turismo.
Art. 9-bis Marchio identificativo dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast.[10]
- La Giunta regionale con propria deliberazione autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei “Bed & Breakfast” in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all’esterno delle unità abitative all’esercizio di attività “Bed & Breakfast” a spese degli interessati.
Note:
[10]Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 57, L.R. 30 dicembre 2019, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 76, della medesima legge).
Art. 10 Sanzioni.[11]
- Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 della legge 241/1990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.550,00 a euro 4.130,00″.
- L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento delta somma da euro 155,00 a euro 365,00.
- L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.
- Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.
Note:
[11] Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 68, L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 240, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Sanzioni. 1. Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di “Bed and Breakfast”, di cui all’articolo 1, senza gli adempimenti di cui all’articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.
- L’omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all’articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
- L’applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
- Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
- In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell’attività o all’interdizione della stessa.».
Art. 11 Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni.
- L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
- I proventi delle sanzioni, previste dall’articolo 10, sono devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. L’Amministrazione comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite con la presente legge.
Art. 12 Norma finale.
- La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell’articolo 127della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.