TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 21 agosto 2006, n. 73
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 21 agosto 2006, n. 73; Giud. Leitner; RF (Avv. Wenter) c. LD (Avv. Dorner, Lorenzi, Viola).
Responsabilità civile – Scontro tra sciatori – Sosta a valle di un cumulo artificiale di neve – Responsabilità extracontrattuale – Concorso di responsabilità – Sussiste
In caso di scontro tra sciatori, i protagonisti dello scontro rispondono in base ad un concorso paritetico di responsabilità ex art. 2043 c.c., ove risulti che lo sciatore proveniente da monte abbia investito uno sciatore sostante senza necessità a valle di un cumulo di neve in posizione non visibile. (Nella specie, lo scontro tra sciatori è avvenuto a valle di un cumulo di neve artificiale di dimensioni tali da ostruire la visuale a chi procedeva da monte. Il giudice ha ritenuto responsabili al 50% entrambi gli sciatori, poiché mentre l’attore ha violato le norma 1 e 6 del decalogo FIS per aver effettuato una sosta non necessitata da alcuna esigenza apparente a valle di detto cumulo di neve, il convenuto procedente da monte ha violato le norme 1, 2 e 3 del medesimo decalogo).
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