TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 15 aprile 2008, n. 52
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRUNICO; sentenza 15 aprile 2008, n. 52; Giud. Leitner; SA (Avv. Gostner, Plieger, Kirchler) c. PM, II e altro (Avv. Mair, Ghedina, Dorner, Tasser).
Responsabilità civile – Hockey – Responsabilità extracontrattuale – Nesso di causalità – Responsabilità solidale – Non sussiste
Responsabilità civile – Hockey – Lesioni negli spogliatoi – Atleta associato – Associazione sportiva – Nesso di occasionalità necessaria – Sussiste
Posto che il vincolo di solidarietà non sussiste qualora vi siano due condotte causalmente indipendenti, deve essere respinta la domanda giudiziale nei confronti del soggetto la cui condotta non è causalmente riconducibile all’evento dannoso secondo il criterio della condicio sine qua non.
Stante il rapporto di occasionalità necessaria tra l’associazione sportiva e gli atleti tesserati, l’associazione sportiva è solidalmente responsabile con l’atleta danneggiante ex art. 2049 c.c. dei danni che un atleta tesserato cagiona negli spogliatoi ad altro compagno di squadra al termine dell’allenamento. (Nella specie, l’attore, atleta di hockey, al termine di un allenamento, rientrato negli spogliatoi, ha subito un primo scherzo da un compagno di squadra che gli ha abbassato le mutande mentre faceva trazioni alla sbarra ed un secondo scherzo con esito lesivo da un secondo compagno di squadra che ha posizionato una stecca da hockey sotto l’attore causando un “impalamento” al termine dell’esercizio ginnico. L’attore danneggiato ha citato in giudizio i due compagni di squadra e la squadra stessa per ottenere il risarcimento dei danni. Il giudice ha respinto la domanda nei confronti del primo compagno di squadra per assenza del nesso eziologico tra la condotta e il danno, mentre ha accolto la domanda nei confronti del secondo compagno di squadra e nei confronti della squadra a norma dell’art. 2049 c.c.).
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