TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 22 luglio 2004, n. 272

TRIBUNALE DI ROVERETO; 22 luglio 2004, n. 272, Giud. Perilli, M. F. (avv. Zermini, Speccher) c. Sciovie X s.r.l. (avv. Baroni).

 

Responsabilità civile – sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un paletto di ferro infisso nel tracciato – Infortunio di uno sciatore – Insidia o trabocchetto – Responsabilità per danni – Sussistenza

 

Posto che il gestore degli impianti sciistici ha l’obbligo di manutenzione delle piste da sci di modo che non presentino pericoli per gli sciatori, il gestore è responsabile del danno subito da uno sciatore incorso in una insidia o trabocchetto presenti sul tracciato (nella specie, il gestore è stato ritenuto responsabile della caduta dello sciatore per aver colliso con un paletto di ferro presente sulla pista; tuttavia la domanda attorea viene respinta in quanto la liquidazione del danno avvenuta in sede giudiziale non eccede la somma già liquidata al danneggiato da parte del danneggiante in via stragiudiziale).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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