CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 12 aprile 2005 (decisa il).

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, 12 aprile 2005 (decisa il); Pres. Nuzzi, est. Paolucci; XXX (Avv.ti Conversano, Pensini) c. YYY (Avv.ti Tuan, Pontrelli) Conferma Trib. Trento, Sez. di Cavalese, 21 maggio 2004, n. 50/2004.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste – Sciatore a valle di un “muro” – Colpa – Non sussiste

 

Poiché l’art. 2043 c.c. non stabilisce alcuna presunzione di responsabilità a carico dello sciatore più a valle, un suo eventuale comportamento imprudente deve essere dimostrato. In assenza di tale prova deve considerarsi unico responsabile lo sciatore proveniente da monte perché, godendo di maggiore visibilità in virtù della sua posizione dominante, deve improntare la propria condotta a criteri di comune prudenza onde evitare interferenze con le traiettorie di sciatori più a valle, tanto più se è in procinto di affrontare un “muro” (Per la fattispecie si veda Trib. Trento, Sez. di Cavalese, 21 maggio 2004, n. 50/2004. Avverso tale sentenza promuove appello il convenuto soccombente lamentando la scarsa considerazione del fatto che l’attore si trovasse a valle di un “muro” su una pista classificata come pista nera per sciatori esperti).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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