TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 30 giugno 2009, n. 61
TRIBUNALE DI BOLZANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESSANONE; sentenza 30 giugno 2009, n. 61; Giud. Weissteiner; SM e altri (Avv. Leiter) c. G s.p.a. e altro (Avv. Brugger, Loner, Steckholzer).
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Impatto contro una rete cedevole in curva – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore – Sussiste – Concorso dell’attore danneggiato – Sussiste
Posto che la perdita di equilibrio di uno sciatore non può essere considerato un evento imprevedibile, sussiste la prevalente responsabilità del gestore di una pista da sci ex art. 1218 c.c. ed art. 2051 c.c. per i danni che uno sciatore si procura per aver perso l’equilibrio ed essere uscito in curva sfondando una rete di delimitazione non idonea a reggere l’urto e impattando sul suolo asfaltato sottostante. (Nella specie, lo sciatore danneggiato nell’imboccare una curva ha perso il controllo degli sci finendo contro una rete che non ha retto il suo peso ed egli è caduto sull’asfalto sottostante riportando gravi lesioni. L’istruttoria ha messo in luce che prima della curva insisteva a circa 50 m un cartello di “stop”, mentre ancora più a monte un cartello che invitava a moderare la velocità. La pista era stretta e affollata e presentava un manto nevoso rovinato dal passaggio dei numerosi sciatori. Il giudice ha riconosciuto la responsabilità prevalente del gestore tanto a norma dell’art. 1218 c.c. quanto a norma dell’art. 2051 c.c. per non aver impedito il fatto, stanti le gravi omissioni, e il concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c. per non aver commisurato la velocità della sua azione allo stato dei luoghi e dell’affollamento della pista).
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