CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 5 ottobre 2004, nr. 301
CORTE DI APPELLO DI TRENTO, 5 ottobre 2004, nr. 301; Pres. Nuzzi, Est. Platania, X (Avv. Tosoni, Gaspari, Pasolli) c. gestore di un impianto sciistico (Avv. Dapor, Pedot) e scuola di sci (Avv. Visonà, Stenico). Riforma parzialmente Trib. Rovereto 03.06.2003.
Responsabilità civile – Sci – Lezione di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità extracontrattuale della Scuola di sci – Responsabilità concorrente del gestore dell’impianto legata al cattivo stato di manutenzione della pista – Sussistenza
Responsabilità civile – Sci – Lezione di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità extracontrattuale della Scuola di sci – Responsabilità concorrente del gestore dell’impianto legata al cattivo stato di manutenzione della pista – Sussistenza
Il gestore di un impianto sciistico risponde, ex art. 2043 c.c., della morte occorsa al minore mentre praticava un allenamento sulla pista gestita dal medesimo, per aver colposamente consentito il funzionamento dell’impianto nonostante le precarie condizioni di sicurezza della pista, dovute allo scarso innevamento ed all’assenza di protezione nei paletti di sostegno della rete ai lati della stessa, non impedendo così la caduta dello sciatore e lo schianto del medesimo contro un paletto metallico. (1)
La scuola di sci risponde della morte occorsa all’allievo, minore d’età, a seguito di un incidente verificatosi su una pista priva delle minime condizioni di sicurezza, per aver consentito che lo stesso si allenasse su una pista non adeguata, per le precarie condizioni di sicurezza, alla pratica dello sci. (2)
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