PRETURA DI ROVERETO; sentenza 25 marzo 1993, n. 63
PRETURA DI ROVERETO, 25 marzo 1993, n. 63; Giud. Bellentani; Imp. X
Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Investimento di sciatore da parte di altro sciatore – Condanna
Lo sciatore sito a monte ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare di cagionare eventi lesivi agli sciatori siti a valle, in ragione del fatto che il primo ha la possibilità di scorgere gli altri sportivi mentre procede nella discesa. Risponde, pertanto, del reato di cui all’art. 590 c.p. chi, per colpa consistita nello scendere a velocità eccessiva, e comunque per imprudenza, in relazione all’utenza (sciatori non esperti) ed alle condizioni ghiacciate del fondo, non riesca ad eseguire idonea manovra di cambio di traiettoria, investendo una sciatrice e cagionandole delle lesioni. Ulteriore profilo di colpa si rinviene nel non aver allertato la parte offesa del suo sopraggiungere.
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