TRIBUNALE DI ROVERETO; sentenza 11 luglio 2002, n. 287
TRIBUNALE DI ROVERETO; 11 luglio 2002, n. 287; Giud. Di Fazio; Imp. X, Y (avv. Perenzoni, Giovannini; per la p.c. Picotti)
Responsabilità penale – Omicidio colposo – Inidonea predisposizione di misure di sicurezza sull’impianto – Responsabilità dell’amministratore e legale rappresentante della società della sciovia – Concorso del responsabile tecnico della conduzione delle piste – Sussistenza – Condanna
Il gestore di un impianto sciistico ed il responsabile tecnico dello stesso rispondono del decesso dello sciatore, provocato dall’urto contro una barriera non protetta. Tra gli obblighi gravanti su tali soggetti vi è, infatti, anche quello di allestire le necessarie protezioni da apporre sugli ostacoli artificiali. Ravvisandosi gli estremi della colpa specifica (nella specie, inosservanza del provvedimento del Servizio Turismo ed Attività Sportive della PAT d.d. 12.07.1997), nessuna indagine va condotta in ordine alla prevedibilità e prevedibilità del fatto, all’esigibilità o meno della condotta di garanzia omessa, al carattere di pericolosità o meno dell’ostacolo, trattandosi di aspetti che assumono rilevanza nel caso di colpa generica.
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