CASSAZIONE PENALE, sentenza 8 luglio 2010 – dep. 27 luglio 2010, n. 29615

CASSAZIONE PENALE; sezione III, sentenza 8 luglio 2010 – dep. 27 luglio 2010, n. 29615; Rel. Lombardi; Imp. F. F. Conferma Corte d’Appello di Milano 29 settembre 2009.

Responsabilità penale – Omicidio colposo – Valanga colposa – Sci alpinismo – Colpa – Sussistenza – Condanna

Sussiste la responsabilità per i reati di valanga colposa e omicidio colposo in capo allo sci alpinista che, effettuando l’ascesa lungo la linea di massima pendenza di un canalone con gli sci ai piedi, determina la rottura del manto nevoso ed una valanga di piccole dimensioni, la quale dà origine ad una valanga di grosse dimensioni, che investe un gruppo di dodici sci-alpinisti provocando la morte di tre di essi (nel caso di specie, il bollettino nivometeorologico segnalava la probabilità di distacco valanghe ed era quindi raccomandabile, alla luce di detto bollettino, per la presenza di neve fresca e per la temperatura atmosferica relativamente elevata, una risalita diversa da quella lungo la linea verticale).

 

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08/07/2010) 27-07-2010, n. 29615

 

OMICIDIO COLPOSO

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MAIO Guido – Presidente Dott. CORDOVA Agostino – Consigliere Dott. PETTI Ciro – Consigliere

 

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

 

Avv. Putinati Stefano, difensore di fiducia di F.F., n. a (OMISSIS);

 

avverso la sentenza in data 22.9.2009 della Corte di Appello di Milano, con la quale, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di Cassazione, a conferma di quella del G.U.P. del Tribunale di Sondrio in data 10.3.2005, venne condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quale colpevole dei reati: a) di cui agli artt. 426 e 449 c.p. ; b) di cui all’art. 589 c.p. , commi 1 e 3, unificati sotto il vincolo della continuazione;

 

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

 

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito per la parte civile l’Avv. Scuto Salvatore, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore dell’imputato, Avv. Stefano Putinati, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato la pronuncia di colpevolezza di F.F. in ordine ai reati: a) di cui agli artt. 426 e 449 c.p. ; b) di cui all’art. 589 c.p. , commi 1 e 3, a lui ascritti per avere per colpa (imprudenzae negligenza) cagionato la formazione di una valanga in località (OMISSIS), la cui caduta provocava la morte per soffocamento di B.A., C.M. e G.M..

 

Tali imputazioni venivano contestate al F. perchè, effettuando l’ascesa lungo la linea di massima pendenza verso il (OMISSIS) con gli sci ai piedi, benchè fosse stato segnalato nel bollettino nivometeorologico delle (OMISSIS) la probabilità di distacco valanghe e fosse raccomandabile alla luce di detto bollettino e anche per la presenza di neve fresca e la temperatura atmosferica relativamente elevata salire non direttamente lungo la verticale del canalone, ma effettuando un itinerario ad arco lungo la dorsale Est-Nord-Est, provocava al suo passaggio la rottura del manto nevoso ed una valanga di piccole dimensioni, la quale dava origine ad una valanga di grosse dimensioni, che investiva un gruppo di dodici sci-alpinisti provocando la morte di tre di essi. In particolare veniva accertato che il F., invece di togliersi gli sci, come era stato fatto da altri sci-alpinisti e di proseguire a piedi verso la vetta, aveva zigzagato sulla neve fresca nel punto in cui si è originata la valanga. Con la sentenza annullata da questa Corte l’imputato, in riforma della pronuncia di primo grado, era stato assolto dai reati ascrittigli in base al rilievo che non era emerso con la dovuta certezza che fosse stato proprio il sovraccarico supplementare costituito dal F. a provocare la rottura del manto nevoso, stante la presenza sul luogo di una pluralità di gruppi di persone, npnchè alla luce delle risultanze di una perizia in atti, secondo la quale la valanga di cui si tratta poteva essere stata determinata dalla fuoriuscita di una bolla d’aria compressa, formatasi negli strati deboli del lastrone nevoso, che si era espansa lateralmente in modo concentrico fino alla rottura. In accoglimento dei ricorsi del P.G. e della parte civile costituita, la sentenza di annullamento ha rilevato un vizio di motivazione nella pronuncia impugnata consistente nel travisamento delle risultanze probatorie con riferimento a quelle della consulenza tecnica fatta espletare dal P.M., secondo la quale la valanga è stata provocata con altissima probabilità dal sovraccarico supplementare dello sciatore in ascesa, nonchè delle deposizioni dei numerosi testi, che avevano riferito di aver visto il F. attraversare la neve e ad un certo punto sprofondare nel manto nevoso mentre la neve si sbriciolava con distacco di blocchi che partivano verso valle. Osservava la sentenza di annullamento sul punto che “la prospettazione di una spiegazione causale alternativamente diversa, capace di inficiare o caducare quella conclusione (cioè quella della sentenza di primo grado) non può essere affidata solo ad un ‘indicazione meramente possibilista, essendo necessario cioè che quell’accadimento alternativo, ancorchè pur sempre prospettabile come possibile, divenga anche nel caso concreto, hic et nunc, concretamente probabile alla stregua, appunto delle acquisizioni processuali”.

 

Alla luce dei citati rilievi la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza di ipotesi causali diverse da quella già accertata, stante il loro carattere meramente ipotetico, ed ha affermato che la condotta del F. è connotata da colpa generica e, cioè, da carattere assolutamente imprudente secondo uno standard conoscitivo univoco.

 

In particolare sul punto la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l’accertamento relativo alla distanza del F. dalla zona definita di sicurezza, costituita dal punto in cui un altro sciatore, L., aveva depositato gli sci, proseguendo a piedi.

 

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per vizi della motivazione.

 

 

Motivi della decisione

 

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia manifesta illogicità della motivazione della sentenza.

In sintesi, si deduce che la sentenza impugnata, dopo avere individuato la condotta colposa dell’imputato nel fatto di avere superato la cosiddetta zona di sicurezza, costituita dal punto in cui uno sciatore che precedeva il F. aveva lasciato gli sci, proseguendo a piedi verso la vetta, ha illogicamente affermato che l’accertamento di detta distanza risulta irrilevante, stante la sussistenza del nesso causale; che, pertanto, il giudice di rinvio ha confuso l’accertamento del nesso causale con quello afferente alla violazione di una regola di diligenza, attribuita all’imputato proprio per avere superato con gli sci il citato punto identificato come “deposito degli sci”.

 

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in relazione alle prove poste a base della decisione ed alle ragioni per le quali le prove contrarie sono ritenute inattendibili.

 

Con il mezzo di annullamento si censura l’omessa valutazione delle risultanze di una consulenza tecnica elaborata, su richiesta della Procura di Sondrio, dall’Istituto Federale Svizzero per lo Studio della Neve e delle Valanghe, secondo le quali l’evento valanghivo di cui si tratta non sembra essere il risultato di un comportamento imprudente attribuibile al F., bensì la conseguenza di circostanze fortuite; che la valutazione della consulenza sul punto, provenendo da consulenti tecnici qualificati non poteva, essere ignorata dai giudici di merito.

 

Con il terzo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o apparenza della motivazione della sentenza. In sintesi si deduce che il giudice di rinvio non avrebbe dovuto ritenere l’esistenza di un accertamento definitivo in ordine al rapporto causale, omettendo di approfondire la validità di ipotesi alternative ed in particolare i rilievi del Centro Nivometeorologico dell’ARPA Lombardia, secondo i quali “Il fenomeno può essere innescato da qualsiasi punto del lastrone dall’alto, dal basso, da lato, e addirittura può essere innescato anche a distanza notevole dalla valanga, a seconda della omogeneità delle caratteristiche meccaniche di trasmissione di energia, che quello strato nevoso possiede.” Si aggiunge che nel caso in esame elementi di dubbio in ordine al rapporto causale tra la condotta del F. e la formazione dell’evento valanga derivano anche dal mancato accertamento in ordine all’effettiva distanza dell’imputato dal cosiddetto punto di sicurezza. Con l’ultimo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla diminuzione applicata per le concesse attenuanti generiche.

 

Con memoria depositata il 2.7.2010 la difesa della parte civile ha dedotto la inammissibilità ovvero la infondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto. il ricorso non è fondato.

 

La sentenza impugnata ha correttamente escluso che un più puntuale accertamento della distanza tra il cosiddetto punto di sicurezza, in cui altri sciatori avevano lascialo gli sci, ed il punto in cui il F. aveva provocato il distacco di blocchi di neve assumesse carattere decisivo per affermare che la condotta dell’imputato è stata caratterizzata da colpa, riconducibile a generica imprudenza e negligenza.

 

Infatti, la condotta imprudente attribuita all’imputato consiste nell’avere percorso con gli sci la linea verticale del canalone, malgrado ciò fosse sconsigliato dall’esistenza del pericolo di valanghe, per le ragioni indicate nel capo di imputazione e che non hanno formato oggetto di specifica confutazione da parte dell’imputato. Sicchè a nulla poteva rilevare l’accertamento richiesto, non essendo affatto escluso dalle diverse conseguenze della condotta di altri sciatori che anche quest’ultima fosse caratterizzata da colpa per avere anche essi percorso una parte del crinale con gli sci, in contrasto con quanto consigliato dalle regole di prudenza che imponevano di seguire un diverso percorso o di procedere a piedi.

Sicchè, contrariamente a quanto denunciato con il primo mezzo di annullamento, i giudici di rinvio non hanno affatto confuso il nesso causale con l’elemento della colpa, avendo rilevato che anche la zona del cosiddetto deposito degli sci doveva considerarsi “già non più sicura”.

Anche il secondo mezzo di annullamento è infondato.

Le deduzioni del ricorrente in ordine alla attribuibilità dell’evento a circostanze fortuite sono del tutto generiche in relazione agli specifici elementi di colpa individuati dai giudici di merito che non risultano valutati nella consulenza citata in ricorso.

Ed, infatti, emerge dall’accertamento in punto di fatto che il F., giunto suite cresta del (OMISSIS) non aveva abbandonato gli sci, ma era andato a zig-zag caricando con gli sci il pendio nevoso.

In tali circostanze fu visto sprofondare nel manto nevoso da cui si staccarono alcuni blocchi di neve, causa dell’originaria slavina.

A fronte di tale accertamento di fatto le risultanze della consulenza indicata dal ricorrente si palesano del tutto generiche e, peraltro, anche esse sono superate dal già citato principio di diritto affermato nella sentenza di annullamento di questa Corte.

Il terzo motivo di gravame è manifestamente infondato in relazione ai termini del devoluto ai giudici di rinvio. Le deduzioni del ricorrente, infatti, si concretano nel reiterare la mera prospettazione della possibilità di un accadimento alternativo, non caratterizzato da concreti requisiti di probabilità e, peraltro, già definito come tale nella sentenza di annullamento.

Possibilità di un accadimento alternativo che la pronuncia di questa Corte ha escluso possa essere posto a fondamento della decisione a fronte della valutazione da parte del giudice di primo grado di altre risultanze probatorie e peritali caratterizzate da altissimo grado di probabilità.

E’, infine, infondato l’ultimo motivo di gravame.

La sentenza risulta esaustivamente motivata in ordine alla valutazione della congruità della pena inflitta dal giudice di primo grado mediante il riferimento alla gravità dell’evento cagionato e delle sue conseguenze per le persone.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 6161 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 oltre iva e accessori di legge.

 

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 8 luglio 2010.

 

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2010

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