CASSAZIONE PENALE, sez. IV, 6 novembre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 52666
Cassazione Penale, sez. IV, 6 novembre 2014 (dep. 18 dicembre 2014), n. 52666
Responsabilità penale – Snowboard – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di altro sciatore – Condanna
Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori a valle. (Alla luce dell’art. 20 della L. n. 363/2003, che equipara la pratica dello sci – di discesa e fondo – a quella dello snowboard, colui che investe da tergo, a velocità sostenuta, con il proprio snowboard, altro sciatore che procedeva regolarmente risponde per il reato di lesioni colpose).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ISA Claudio – Presidente –
Dott. MASSAFRA Umberto – Consigliere –
Dott. VITELLI CASELLA Luca – Consigliere –
Dott. MONTAGNI A. – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: P.F. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIBUNALE di PISTOIA, del 18/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di Pace di Pistoia, con sentenza in data 12.05.2011, dichiarava P.F. colpevole del reato di lesioni colpose ascrittogli, condannando l’imputato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.
Al prevenuto si contesta, mentre scendeva a valle con uno snowboard, impegnando una pista della stazione invernale dell'(OMISSIS), di aver travolto B.C., che a sua volta percorreva la medesima pista utilizzando sci da discesa; e di avere così provocato alla parte offesa le fratture alla gamba destra, indicate in imputazione.
2. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza in data 18.12.2012, confermava la sentenza di primo grado. Il Tribunale disponeva il parziale rinnovo della istruttoria dibattimentale, espletando perizia medico legale, in riferimento alle lesioni riportate dalla parte offesa. Con riguardo al merito dell’accusa, il giudicante rilevava che il contrasto tra le diverse prove dichiarative assunte in corso di giudizio poteva essere composto sulla base delle indicazioni fornite dal nominato perito, circa la morfologia delle fratture riportate da B.C.. Il Tribunale rilevava che B. non aveva riportato alcuna lesione ai legamenti del ginocchio; e sottolineava che tale tipologia di lesione insorge come conseguenza automatica di collisioni con un ostacolo che si trova davanti, rispetto al corpo del soggetto infortunato. Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale riteneva accertato che il ragazzo, impegnato a scendere con gli sci, fosse stato investito dall’imputato, il quale proveniva da dietro, in quanto si trovava a monte, rispetto allo sciatore.
3. Avverso la richiamata sentenza del Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso per cassazione P.F., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l’esponente denuncia l’erronea valutazione delle prove ed il vizio motivazionale.
La parte rileva che le deposizioni della parte offesa e di B. D., fratello della vittima, contrastano con quanto dichiarato dal teste oculare Po.Gi.. L’esponente si sofferma diffusamente sul contenuto della deposizione resa dal teste ora richiamato e rileva che deve escludersi la responsabilità dell’imputato, poichè P. godeva del diritto di precedenza, avendo impegnato per primo il tratto di discesa, scendendo da destra a sinistra. Il ricorrente rileva, poi, che il contributo offerto dagli esiti della espletata perizia non risulta decisivo, poichè la tipologia della lesione riportata dalla vittima è compatibile anche con l’urto avverso un ostacolo che si torva di fronte alla persona infortunata.
Con il secondo motivo il deducente considera che deve ritenersi illegittima, di riflesso, la conferma della statuizione concernente la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame risulta affidato a censure che si pongono ai limiti della inammissibilità.
1.1 Soffermandosi sul primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis”, Cass. Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione, cioè, non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 25/02/1994, Rv. 196955). E deve in questa sede ribadirsi l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
1.2 Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Ed invero, il deducente, non solleva censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, nel confermare la decisione del Giudice di Pace, ma si duole del mancato recepimento della tesi alternativa prospettata della difesa, rispetto alla dinamica del sinistro, da parte del giudice del gravame.
E’ poi appena il caso di rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito – che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) – evidenzia che i giudici di merito hanno del tutto logicamente censito le evidenze acquisite al compendio probatorio. Segnatamente, il Tribunale ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta le denunziate aporie di ordine logico e che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
Come sopra si è evidenziato, il Tribunale si è specificamente soffermato sul tema dedotto in sede di appello, afferente al contrasto risultante tra le diverse prove dichiarative, circa il ruolo assunto dai due protagonisti dello scontro. E, sulla base delle indicazioni fornite dal nominato perito, relative alla natura delle fratture riportate da B.C., il Tribunale ha del tutto logicamente considerato che doveva ritenersi accertato che il ragazzo, impegnato a scendere con gli sci, fosse stato investito dall’imputato, il quale proveniva da dietro; conseguentemente, il giudicante ha ritenuto che P., il quale si trovava a monte, rispetto allo sciatore B.C., avesse violato la specifica disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali, da discesa e da fondo, di cui alla L. n. 363 del 2003, ove è stabilito che lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni con lo sciatore a valle.
2. Le considerazioni ora espresse evidenziano l’infondatezza pure del secondo motivo di ricorso, ove vengono richiamate le statuizioni civili, come conseguenza dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, senza indicazione di alcuna ulteriore ragione di censura.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2014