CASSAZIONE PENALE, sezione III, 17 luglio 2019 – dep. 13 dicembre 2019, n. 50427.
CASSAZIONE PENALE, sezione III, 17 luglio 2019 – dep. 13 dicembre 2019, n. 50427. Conferma CORTE APPELLO TRENTO, 14 dicembre 2018.
Responsabilità penale – Omicidio colposo – Slittino – Gestore pista – Violazione obblighi cautelari – Delega di funzioni – Dlgs. n. 81/2008 – Condanna
In tema di colpa omissiva, il gestore della pista da sci, ai sensi dell’art. 3, l. 24 dicembre 2003, n. 363, ha l’obbligo, non delegabile a terzi, di provvedere all’iniziale valutazione di tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima con il massimo grado di specificità, essendo estensibile a detta materia, per identità di ratio, la regola espressa in tema di sicurezza sul lavoro dall’art. 17, 1° comma, d.leg. 9 aprile 2008, n. 81 (Nel caso di specie il gestore è stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa, per la morte di un utente minore il quale a bordo di uno slittino era fuoriuscito, a causa del fondo ghiacciato, da una pista, particolarmente impegnativa per lunghezza, dislivello e pendenza, in un punto privo di protezioni, per poi precipitare a valle ed impattare contro un ostacolo, riportando un trauma cranico cerebrale che ne aveva causato il decesso).
RITENUTO IN FATTO
1.Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 30927 del 10/04/2019, dep. il 09/07/2018, con l’impugnata decisione la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Bolzano, appellata dall’imputato, che aveva condannato W.M. alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, in ordine al delitto di cui all’art. 589 c.p.. In particolare, a W.M., in qualità di amministratore delegato della società Sextner Dolomiten s.p.a. – unitamente a E.R., in qualità di responsabile della sicurezza della pista da slittino denominata “(OMISSIS)”, e T.A., in qualità di maestro di sci – era addebitato di avere cagionato la morte del minore C.R., il quale, privo di esperienza, usciva, mentre lo percorreva con lo slittino, dal tracciato della pista, in una parte rettilinea priva di protezione laterale e precipitava su pendio lato-valle, riportando lesioni che ne causavano il decesso.
1.1.Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e la violazione dell’obbligo di uniformarsi alla pronuncia rescindente. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver affermato che il delegato aveva l’autonomia di spesa e le cognizioni tecniche necessarie per lo svolgimento dell’incarico, ha omesso di appurare e valutare gli ulteriori aspetti indicati dalla Corte di cassazione, ossia l’identificazione del rischio specifico concretizzatosi, tenendo conto dell’effettivo contesto e della sua complessità, e l’accertamento se detto rischio fosse o meno interamente afferente all’organizzazione concreta dell’attività e ai compiti del delegato. Per contro, la Corte territoriale ha ravvisato la penale responsabilità dell’amministratore delegato per la violazione del c.d. obbligo di vigilanza “alta” sul delegato E.R., mentre avrebbe dovuto verificare se il rischio fosse o meno eliminabile autonomamente e direttamente dal direttore tecnico: risposta da ritenersi affermativa, ad avviso del ricorrente, posto che sarebbe stato sufficiente predisporre una rete di protezione o un’adeguata barriera nevosa. Da ciò sarebbe discesa l’assoluzione del ricorrente, posto che il rischio specifico avveratosi non era riconducibile a scelte gestionali di fondo o a lacune organizzative della società.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e la violazione del principio del giudicato interno. Il ricorrente evidenzia come la Corte territoriale abbia valorizzato due elementi per ravvisare la penale responsabilità dell’imputato: la pericolosità della pista e l’assenza di intervenenti sostitutivi subito dopo l’incidente occorso in quel medesimo tratto di pista, dieci giorni prima del fatto, a un altro minore, Ca.Ch.. Ad avviso del ricorrente, non solo la ricostruzione dell’incidente occorso al Ca. sarebbe errata, come generica sarebbe l’affermazione di precedenti incidenti in quello stesso tratto di pista, ma le conclusioni affermate dalla Corte territoriale contrasterebbero con l’esclusione dell’aggravante della c.d. colpa con previsione e con la motivazione sottostante, coperti dal giudicato interno, avendo il Tribunale accertato, per un verso, che non vi è prova certa della coincidenza del tratto di pista e dell’ostacolo contro il quale sarebbero andati a sbattere i due minori, e, per altro verso, che il gestore della pista non acquisì una precisa informazione del precedente sinistro.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 363 del 2007, art. 7 e dell’allegato 4, punto 4, del “Regolamento slittino sicuro – c.d. 2012” della F.i.s.i. Il ricorrente censura la motivazione, laddove ha ravvisato la violazione della L. n. 363 del 2007, art. 7, comma 2, in quanto, come emergerebbe dal comma 1, la norma si riferisce esclusivamente al capo di “cattive condizioni del fondo”, ed essendo pacifico che al’inizio della pista vi era apposto il cartello “pista a tratti ghiacciata”. Parimenti errata, ad avviso del ricorrente, è l’applicazione dell’allegato 4, punto 4, del “Regolamento slittino sicuro – c.d. 2012” della F.i.s.i. Premesso che si tratta di un’indicazione erronea, in quanto “Slittino Sicuro” è un’associazione tra le società che esercitano l’attività di slittino, e che l’atto normativo è identificabile nel “Regolamento tecnico federale per le gare di slittino su fondo naturale” del 2012, tale regolamento si applica alle piste omologate entro il 30/04/2012, e, in ogni caso, non è pertinente al caso in esame, posto che la vittima non stava disputando alcuna competizione nazionale o internazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato e, conseguentemente, deve essere rigettato.
2. In premessa va evidenziato che, in accoglimento del motivo con cui l’imputato aveva sostenuto di aver trasferito a E.R. le funzioni e i poteri in materia di sicurezza della pista “(OMISSIS)”, teatro dell’incidente, a mezzo di atto notarile, nel giudizio di rinvio – come risulta dall’indicata sentenza della Corte di Cassazione – la Corte territoriale era chiamata ad “analizzare se le attribuzioni conferite al direttore di impianto includessero quella discrezionalità tecnica rispetto al settore affidatogli, – riflesso dell’autonomia riconosciuta al ruolo apicale nell’impresa – idonea a ricondurre all’organizzazione concreta dell’attività, inerente i compiti afferenti alla sua qualifica, le scelte relative all’intervento omesso”. La Corte territoriale avrebbe perciò dovuto effettuare “un’indagine sul contenuto dell’atto”, al fine di individuare “l’unicità o pluralità dei soggetti titolari di posizioni di garanzia, proprio muovendo dall’identificazione del rischio che si è concretizzato in relazione al contesto, alla sua complessità ed alle attribuzioni di settore conferite dall’imprenditore nell’organizzazione dell’impresa, nonché all’eventuale insufficienza di quest’ultima”.
3. Orbene, pur ritenendo che E.R. – già definitivamente condannato ex art. 589 c.p., quale responsabile per la sicurezza della pista di slittino “(OMISSIS)”, in relazione alla morte del minore C.R. fosse in possesso di adeguate competenze tecniche e che nei suoi confronti fosse stata validamente rilasciata una delega con il conferimento di risorse adeguate per le spese ordinarie inerenti ai costi di manutenzione della pista, la Corte territoriale ha comunque ravvisato una concorrente posizione di garanzia in capo all’imputato e una conseguente responsabilità colposa per l’evento mortale, “che rimonta” – come si legge nella sentenza impugnata (p. 9-10) – “alla sottovalutazione del rischio, alla luce di due preminenti fattori emersi indiscutibilmente dalla istruttoria, costituiti dalle pericolosità della pista e alla assenza di interventi sostitutivi dopo l’incidente occorso, su quella stessa pista, non solo al minore Ca.Cr. il giorno (OMISSIS), ovverosia dieci giorni prima l’infortunio a causa del quale perse la vita il giovane C.R., ma anche per il passato, stando – tra le altre – alla testimonianza del militare S. del (OMISSIS), per il quale “è un pò tutta la pista spesa da eventi lesivi più o meno gravi”.
4.Ciò premesso, i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta correlazione logica e giuridica tra le questioni dedotte, sono infondati.
5. Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente come la Corte territoriale abbia individuato in capo a W.M. un duplice e concorrente profilo di colpa, che si radica sia nella sottovalutazione del rischio concernente la pericolosità della pista, sia nell’assenza dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte del delegante, stante la colposa inerzia del delegato.
6. Orbene, venendo al primo motivo di ricorso, vi è un dato di per sè decisivo con il quale il ricorrente non si confronta criticamente, che riguarda il profilo colpa concernente la sottovalutazione del rischio insito nell’intrinseca pericolosità della pista.
6.1. Come accertato dai giudici di merito, si tratta di una pista ad alta difficoltà (c.d. pista nera, benchè indicata nei depliant come pista di media difficoltà, c.d. pista rossa), particolarmente impegnativa per lunghezza (km. 5), dislivello (m. 567) e pendenza (dal 24% al 14%); la pista è totalmente immersa nel bosco, è larga appena tre metri, con una pendenza media del 12,1% e nel tratto interessato dall’incidente con pendenza del 14%, pari a 8, con scarpata a valle avente angolazione del 70%, pari a 35, sulla parte destra, mentre a sinistra incombe la dorsale di una montagna, tratto privo di protezioni artificiali e caratterizzato da diversi tornanti, curve, scarpate e due sottopassaggi. E’ peraltro notorio che la pericolosità della pista aumenta in presenza di ghiaccio sul tracciato, perchè è causa dell’aumento di velocità dello slittino; la presenza di ghiaccio sulla pista è evento del tutto normale in quei luoghi nel periodo invernale, essendo le temperature frequentemente inferiori allo zero termico.
6.2. Orbene, l’imputato, nella veste di gestore, non ha provveduto alla valutazione dei rischi, prima di mettere in esercizio la pista.
A ben vedere, infatti, un obbligo del genere si radica della L. n. 363 del 2003, art. 3, secondo cui “i gestori hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo”.
Si tratta di una regola cautelare immediatamente precettiva, come già ritenuto dalla sentenza rescindente, e di natura “elastica”, i cui contenuti devono essere individuati sulla base di un’accorta disamina delle condizioni specifiche in cui l’agente si trova ad operare in relazione al caso concreto, e che abbraccia la preventiva valutazione del rischio connesso alla pericolosità intrinseca della pista, di modo che possa essere messa in esercizio nelle condizioni di massima sicurezza per gli utenti della pista medesima.
6.3. L’iniziale valutazione dei rischi rappresenta perciò un adempimento doveroso e non delegatile, come logicamente si evince dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. a) il quale, sebbene espressamente previsto nell’ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, notoriamente connotati da una pluralità di fonti di pericolo, è estensibile, per identità di ratio, anche al caso in esame, stante l’intrinseca pericolosità della messa in esercizio di una pista di slittino.
Il gestore, quindi, avrebbe dovuto valutare il rischio connesso all’esercizio di quella pista con le caratteristiche poc’anzi indicate, senza possibilità di delega, proprio perchè tale valutazione rappresenta un prius logico rispetto alla possibilità di conferire a un soggetto terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista.
In altri termini, il gestore ha l’obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sulla pista di slittino, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casistica concretamente verificabile in relazione all’utilizzo della pista medesima, e deve adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la salute e la sicurezza degli utenti.
In particolare, il gestore avrebbe dovuto identificare il rischio di fuoriuscita dal tracciato, in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripidezza del declivio del lato a valle, tenendo conto della conformazione della pista e dell’eventuale presenza di ghiaccio, e quindi predisporre un adeguato sistema di protezione per fronteggiare detto rischio.
6.4. Può dunque affermarsi il principio secondo cui il gestore di una pista di slittino ha l’obbligo, non delegabile, di valutare tutti i rischi connessi all’esercizio della pista medesima, sicchè egli risponde, a titolo di colpa, della morte di un utente della pista, deceduto a causa di un incidente provocato da una situazione di pericolo – quale l’uscita dal tracciato a causa del fondo ghiacciato e lo schianto contro un ostacolo ubicato nelle immediate vicinanze – che non era stato valutato dal gestore medesimo prima della messa in esercizio della pista.
6.5. Nel caso in esame, quindi, il gestore, tenuto conto delle concrete caratteristiche della pista – particolarmente impegnativa per lunghezza, dislivello e pendenza -, e dell’ambiente naturale in cui essa è ubicata (caratterizzato dalla presenza di alberi e sassi e dalle basse temperature invernali e al conseguente pericolo di presenza di ghiaccio), avrebbe dovuto valutare ab origine il rischio riguardante l’uscita dal tracciato della pista da parte degli utenti e predisporre adeguate mezzi di protezione. E, ovviamente, un rischio del genere, diversamente da quanto dedotto con il terzo motivo di ricorso, non era fronteggiabile con la mera apposizione, all’inizio della pista, del cartello “pista a tratti ghiacciata”.
6.6. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, al di là della validità della delega conferita all’ E., l’incidente in esame è dipeso da una scelta gestionale di fondo, riconducibile, come si è detto, alla mancata valutazione ab origine della pericolosità della pista, attività non delegabile che grava esclusivamente sul gestore. E tanto basta per l’affermazione della penale responsabilità del ricorrente.
7.La Corte, peraltro, ha ritenuto un ulteriore profilo di colpa, ossia l’assenza di un intervento sostitutivo da parte del gestore in caso di colpevole inerzia del delegato.
7.1. Va ricordato che, nell’ambito degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può assolvere all’obbligo di vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi (Sez. 4, n. 14915 del 19/02/2019 – dep. 04/04/2019, Arrigoni, Rv. 275577).
7.2. Un principio del genere è applicabile, per identità del ratio, anche al caso in esame; il delegante, infatti, rimane titolare di una posizione di garanzia, il cui contenuto precettivo muta proprio per effetto della delega validamente conferita, e che si concretizza nel dovere di vigilanza sull’attività del delegato.
7.3 Perchè tale dovere di vigilanza possa essere concretamente ed efficacemente attuato è indispensabile che il delegante sia informato dei principali eventi lesivi che si verifichino sulla pista e delle conseguenti azioni di contrasto intraprese dal delegato.
7.4. Il delegante, perciò, all’atto di conferimento della delega deve perciò predisporre adeguati processi che garantiscano un flusso informativo, in modo da acquisire le notizie più rilevanti in tema di sicurezza delle pista al fine di verificare il puntuale adempimento dei doveri a cui il delegato è preposto e, in caso di inerzia di costui, provvedere in sua vece.
7.5. Al tal proposito, i giudici di merito hanno accertato che, pochi giorni prima del fatto per cui è processo, sulla medesima pista si era verificato un incidente con modalità del tutto analoghe, in cui era pure rimasto coinvolto un minore, il quale era finito fuori pista procurandosi la frattura delle costole, che aveva causato la perforazione del polmone. Ora, un fatto del genere, per la sua gravità, indipendentemente dall’esclusione dell’aggravante della colpa con previsione da parte del Tribunale, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, non solo avrebbe dovuto comportare l’immediata reazione da parte del delegato, ma avrebbe dovuto essere comunicato al delegante, il quale, al fine di esercitazione il doveroso controllo sull’attività del delegato, avrebbe dovuto informarsi in ordine alle iniziative assunte per eliminare i rischi all’origine di quel sinistro e che poi si sono replicate con riguardo all’infortunio mortale per cui è processo.
7.6. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha rilevato come l’ E., dopo l’incidente occorso dieci giorni prima, non avesse provveduto autonomamente a eliminare il rischio di fuoriuscita dalla pista, nè segnalato la necessità di un intervento, e ha perciò ravvisato la colpa nell’imputato nel mancato esercizio della vigilanza “alta” – da attuare per il tramite di riunioni, interpello dei responsabili e quantòaltro necessario – al fine di attivare un potere sostitutivo, adottando quei provvedimenti in materia di sicurezza che il delegato aveva trascurato di prendere.
8.Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e immune da vizi logici che, anche sotto questo aspetto, supera il vaglio di legittimità.
9.Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che si liquidano in complessivi Euro 4.200, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, in favore di A.A. e di D.L.L., e in complessivi Euro 4.200 oltre spese generali al 15% e oneri di legge in favore di A.R. e di C.S.L..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida in complessivi Euro 4.200, oltre spese generali al 15% e oneri di legge, in favore di A.A. e di D.L.L., e in complessivi Euro 4.200 oltre spese generali al 15% e oneri di legge in favore di A.R. e di C.S.L..
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2019