Circolare Ministero dell?interno 557/PAS/12982D(22) del 29 agosto 2005, in conseguenza del Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144

Circolare 557/PAS/12982D(22) del 29-08-2005 Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, 9.

Roma, 29 agosto 2005

OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO-BOLZANO
AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL MINISTERO DELLA DIFESA ROMA
AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ROMA
AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI ROMA
AL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
ALL’ENTE NAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE ROMA

 

Nel complesso delle misure recate dal decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 per il contrasto del terrorismo internazionale, alcune fanno specifico affidamento sugli strumenti tipici della polizia amministrativa, appositamente istituiti o affinati allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione che ad essi sono proprie.

Le misure all’uopo definite dagli articoli 7, 8 e 9 del provvedimento legislativo, straordinarie anche per la loro temporaneità e la loro specifica finalizzazione, implicano un approccio fortemente motivato ed attento degli Uffici e degli operatori di polizia ai risultati reali di prevenzione che si intendono conseguire, per cui le SS.LL. sono pregate di richiamare particolarmente l’attenzione del personale dipendente, anche per gli aspetti tecnico-amministrativi che di seguito si illustrano.

 

ART. 7 e 8 (omissis)

 

Art. 9 – Disciplina delle attività di volo.

Inquadramento normativo – Decreto ministeriale 15 agosto 2005 in materia di nulla osta al volo.

L’articolo 9 del decreto-legge n. 144 indicato in premessa ha integrato la disciplina amministrativa delle attività di volo attribuendo, con il comma 1, al Ministro dell’Interno la potestà di disporre, con proprio decreto, per ragioni di sicurezza, che il rilascio di titoli abilitativi civili per l’attività di volo comunque denominati e l’ammissione alle relative attività di addestramento pratico, siano subordinati, per un periodo di tempo determinato, al nulla osta preventivo del Questore volto a verificare che non sussistano, nei confronti degli interessati, controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.

In attuazione di tale previsione è stato emanato il decreto ministeriale del 15 agosto 2005 pubblicato sulla G.U. del 17 agosto successivo, rinvenibile anche nel sito web di questo Ministero (www.interno.it), che ha subordinato al predetto “nulla osta” preventivo, fino al 31 dicembre 2006, “l’ammissione alle attività di addestramento pratico relative al rilascio dei titoli abilitativi civili di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, ad esclusione di quelli attinenti al volo commerciale”, nonché il “rilascio degli attestati per il volo da diporto o sportivo, di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404”.

In conseguenza del “combinato disposto” dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 144/2005 e dell’art. 1, comma 1, del D.M. 15 agosto 2005:
– l’obbligo di munirsi del nulla osta del Questore per effettuare attività di volo, già previsto per il conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 404/1988, viene esteso a tutti i titoli abilitativi civili in materia di accesso al volo, comunque denominati, fatta esclusione per quelli attinenti al volo commerciale (di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 2), 3), e 6) del D.P.R. n. 566 del 1988);
– il rilascio di tali nulla osta, che finora nel caso sopra descritto doveva conseguirsi prima dell’acquisizione dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, viene anticipato alla fase di ammissione all’attività di addestramento pratico anche nel caso di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche.
Ne consegue che tutte le scuole di pilotaggio e di addestramento al volo non potranno far svolgere esercitazioni pratiche di volo ad allievi che non siano muniti del nulla osta del Questore.

Rilascio del “nulla osta”.
Il “nulla osta” va richiesto dall’interessato, anche attraverso un incaricato della scuola di volo cui lo stesso è iscritto o intende iscriversi, munito di specifica delega, al Questore della provincia in cui l’interessato risiede, preferibilmente prima dell’iscrizione al corso di volo o contestualmente ad essa e deve essere conseguito, comunque, prima dell’inizio delle esercitazioni pratiche di volo

(Modello in all. 3).

L’accertamento dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’insussistenza di controindicazioni agli effetti dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato avrà riguardo ai requisiti ed alle condizioni di cui all’art. 43 del T.U.L.P.S., espressamente richiamato, a tal fine, dal decreto ministeriale 15 agosto 2005 e dovrà essere effettuato sulla base di un attento esame di ogni elemento di valutazione utile ai fini della formulazione di un giudizio di affidabilità nei confronti dell’interessato.
Per quanto concerne l’iter procedurale finalizzato all’accertamento dei descritti requisiti soggettivi, si richiamano le indicazioni già dette a proposito della licenza ex art. 7 del D.L. n. 144/2005, nonché quelle di cui alla circolare n. 557/B.60/2002/R del 12 luglio 2002, concernente i “nulla osta” per il volo da diporto o sportivo e le licenze o abilitazioni aeronautiche, richiamando l’attenzione sulla necessità di esperire la procedura più ampia, indicata nella predetta circolare, nel caso di stranieri, anche comunitari, o di cittadini naturalizzati.

Per quanto concerne i termini del procedimento, si precisa che, in assenza di ulteriori indicazioni di legge o di regolamento, trova applicazione il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificato.
Per il volo da diporto o sportivo si richiama l’attenzione sul comma 3 dell’art. 1 del D.M. indicato in premessa, volto ad evitare una duplicazione in tempi ravvicinati dell’azione amministrativa, in base al quale “il nulla osta di cui al comma 1 (quello, cioè, richiesto per le esercitazioni pratiche di volo) vale anche ai fini di cui all’articolo 12, comma 4, del richiamato decreto n. 404 del 1988 (ai fini, cioè, del rilascio dell’attestato dell’idoneità al volo da diporto o sportivo), qualora il relativo attestato sia conseguito nei 12 mesi successivi.”.

Nel rammentare che il diniego del nulla osta è suscettibile di ricorso gerarchico al Prefetto oltre che, ovviamente, di ricorso giurisdizionale, si richiama anche qui l’attenzione sul necessario contemperamento delle esigenze motivazionali con quelle di riservatezza delle informazioni e degli atti comunque rilevanti sotto il profilo della sicurezza.

Controlli ed eventuali provvedimenti successivi.

Resta inteso che, qualora l’esito degli accertamenti non fosse favorevole, dovrà essere preclusa la possibilità di svolgere la predetta attività nel territorio nazionale. In ogni caso, non saranno rilasciati i “nulla osta” per il conseguimento dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo di cui al D.P.R. n. 404 del 1988 e delle licenze, attestati o abilitazioni aeronautiche di cui al D.P.R. n. 566 del 1988.

Nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio i Prefetti disporranno che periodici controlli siano svolti anche presso le scuole di volo, gli aero-club e le aviosuperfici, disponendo, se necessario, specifici divieti e prescrizioni, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 650 del codice penale.

Con riferimento infine all’ipotesi in cui, successivamente al rilascio del nulla osta, siano venute meno in capo al richiedente le condizioni che ne hanno legittimato l’adozione, i Questori, procedendo alla revoca del nulla osta, dovranno segnalare tale circostanza agli enti competenti (Aero Club d’Italia o Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) al fine dell’adozione dei conseguenti provvedimenti di ritiro del titolo di abilitazione al volo.

° ° °

Premesso che il testo della presente circolare sarà disponibile nel sito web del Ministero dell’Interno e della Polizia di Stato (www.interno.it; e www.poliziadistato.it), le SS.LL. sono pregate di voler informare di quanto sopra le categorie e gli organi interessati, sollecitandone la collaborazione per la corretta ed efficace applicazione delle nuove norme e di voler disporre il monitoraggio delle diverse fasi applicative, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati segnalando eventuali emergenze di rilievo.

Si unisce a tal fine il modello informativo in all. 4, rappresentando che, in adesione alla ricordata ministeriale n. 11001/114/1(2) Gab. del 16 agosto scorso, la prima rilevazione andrà effettuata alla data del 30 settembre p.v., con invio dei dati non oltre i primi giorni di ottobre, onde consentire il tempestivo riferimento al Sig. Ministro.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
(De Gennaro)

fb-share-icon