CORTE APPELLO TORINO; sentenza 23 maggio 2019, n. 874.
CORTE APPELLO TORINO; sentenza 23 maggio 2019, n. 874.
Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Investimento fuori dall’area sciabile – Art. 2043 c.c. – Non sussiste
In tema di gestione degli impianti e delle piste da sci, ai fini della responsabilità ex art. 2043 c.c. va richiesta l’individuazione di una condotta colposa che il danneggiato deve provare dimostrando l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti ed evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 12/09/2014, la Signora D.S.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la società Colomion spa, allegandone la responsabilità civile ex art. 2043 c.c. per l’incidente occorsole in data 30/12/2012, alle ore 10,30 circa nei pressi della biglietteria della località Campo Smith di Bardonecchia, adiacente alla partenza della sciovia “Baby 1”, allorchè era stata investita dal sig. Z.Q., studente universitario, il quale stava sciando, scendendo dalla pista “Baby 1”.
Lo sciatore perdeva completamente il controllo degli sci e urlando, scendeva fino al fondo pista ove, invece di gettarsi a terra, impattava contro l’attrice, quindi andava a fermare la propria corsa contro le reti di protezione. Riferiva l’attrice che, a causa del violento impatto, era caduta e aveva perso i sensi. Interveniva sul luogo la Polizia di Bardonecchia – Servizio di Sicurezza e Soccorso in Montagna e personale della Croce Verde che redigeva rapporto sull’accaduto, verbalizzando anche le dichiarazioni raccolte dai testimoni oculari.
L’attrice chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati in Euro 44.160,97 o superiore somma accertanda, della Colomion s.p.a., quale società di gestione dell’impianto sciistico in cui è avvenuto il fatto, per aver omesso di apporre barriere a protezione delle persone che si fossero recate a piedi presso la biglietteria per l’acquisto dello skipass o di altro documento di legittimazione all’utilizzo degli impianti di risalita, così determinando causalmente il verificarsi dell’occorso. Affermava, infatti, che la rete su cui era andato a sbattere lo Z. dopo l”investimento non fosse stata apposta da Colomion s.p.a. al fine di delimitare la pista, ma fosse quella che delimitava la proprietà dell’adiacente hotel Rivè dalla pista. Richiamava l’art. 2043 c.c., l’art. 18 della legge regionale n. 2 del 26.1.2009, la legge 363/2003, sostenendo che fosse obbligo del gestore delimitare la pista da sci al fine di garantire l’incolumità dei pedoni stazionanti fuori dalla pista da sci.
La convenuta Colomion s.p.a. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice. Sosteneva, infatti che:
1) la Signora D.S. non aveva chiarito con precisione il luogo preciso dell’incidente, per cui non si capiva dove fosse accaduto (dentro o fuori pista);
2) la Signora D.S. percorreva a piedi una pista sciistica (quella dedicata ai dilettanti), in violazione delle principali regole di condotta da tenersi in siffatta sede (art. 15 L. 363/2003 e art. 32 L. R. Piemonte n. 2/2009), con condotta colposa rilevante in via esclusiva o parziale ex art. 1227 c.c.;
3) il Sig. Z., principante che si trovava su una pista destinata ai principianti aveva fatto quanto in suo potere secondo diligenza per evitare il danno, aveva tentato di cambiare direzione e poi si era gettato a terra, andando ad investire la donna dopo che era già caduto;
4) era assente il nesso di causalità tra la condotta della Colomion s.p.a. e la causazione dell’incidente;
5) erano debitamente presenti una palinatura di delimitazione della pista, con pali a distanza di 20-30 mt l’uno dall’altro ed una rete.
Chiedeva dichiararsi la natura accidentale e fortuita dell’accaduto, nonché, dichiarare la totale responsabilità della D.S.R. nella causazione dell’evento. Contestava la quantificazione e la personalizzazione dei danni, in particolare le spese mediche indicate come sostenute per cure private presso la casa di cura P.P. di Torino.
Il Giudice, dopo aver escusso i testi e aver espletato c.t.u. medico-legale, con la sentenza n. 353/2018 pubblicata il 25/01/2018, ha rigettato interamente la domanda di parte attrice, condannandola alle spese di lite del primo grado.
L’APPELLO:
Con atto ritualmente notificato in data 26/02/2018, la Signora D.S.R. presenta appello avverso la sentenza n. 353/2018 pubbl. il 25/01/2018, censurando l’interpretazione delle risultanze istruttorie, la ritenuta contraddittorietà ed incongruenza intrinseca della motivazione e l’erronea applicazione dei principi di diritto.
L’appellante chiede la riforma della sentenza impugnata e la condanna al risarcimento dei danni di Colomion s.p.a pari ad Euro 44.160,97 per i danni patiti con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Costituita l’appellata in data 6/6/2018, resiste al gravame, contestandone il fondamento, indicando come unico responsabile del sinistro lo sciatore investitore, con concorso di colpa esclusiva o grave della danneggiata. Chiede il rigetto dell’appello.
Alla prima udienza di comparizione del 08/06/2018 la Corte ha formulato alle parti una proposta conciliativa (pagamento da parte di Colomion s.p.a. a favore della danneggiata dell’importo onnicomprensivo di € 4000 a fronte dell’abbandono dell’appello, con compensazione delle spese del grado), proposta poi accettata dalla sola Colomion s.p.a., rifiutata, invece, dalla signora D.S.R..
Le parti hanno quindi reso le conclusioni sopra riportate all’udienza del 31/01/2019.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, non avendo ravvisato alcuna responsabilità della Colomion s.p.a per il titolo dedotto in giudizio.
La motivazione segue il seguente filo logico: non costituiva oggetto del contendere in questo giudizio la condotta imprudente o imperita dello studente straniero che aveva violentemente travolto la signora D.S.R., provocandole danni non irrilevanti, non citato in giudizio, per consapevole scelta processuale dell’attrice; occorreva dunque verificare solo se sussistessero profili a carico della società che gestiva le piste, vuoi ai sensi dell’art. 2043 c.c., vuoi agli effetti di una qualunque forma di responsabilità oggettiva. Costituiva “ragione più liquida” della decisione la conclamata condotta colposa assorbente della stessa attrice che elideva ad un tempo il nesso causale e la colpa del gestore. L’attrice non aveva allegato nè dimostrato alcun profilo di pericolosità dell’attività di Colomion s.p.a., con la conseguenza che ogni richiamo all’art. 2050 c.c. era fuori luogo. Veniva dunque in esame il comportamento “professionale” del gestore che si estrinsecava nella gestione degli impianti e delle piste, per la cui responsabilità ex art. 2043 c.c. la giurisprudenza (Cass. n. 4018/2013) richiedeva l’individuazione di una condotta colposa che il danneggiato doveva provare dimostrando l’esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendessero esigibile la protezione da possibili incidenti e evidente la condotta omissiva del gestore per la mancata predisposizione di protezioni o segnalazioni di pericolo, ricadendo invece sul gestore l’onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l’utente di percepire e prevedere, con ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.
La prova di cui era onerata la danneggiata non era stata fornita e non era possibile, trascorsi tanti anni dal sinistro, esperire proficuamente una CTU dinamico-ricostruttiva, anche in assenza di coinvolgimento dello sciatore investitore nel presente giudizio.
L’istruttoria aveva tuttavia smentito categoricamente la versione dei fatti dell’attrice, secondo cui ella si trovasse, al momento dell’investimento, “nei pressi” della biglietteria, collocazione che, peraltro, di per sè non sarebbe stata nemmeno significativa, dovendosi più precisamente accertare che la sua collocazione fosse così vicino alla biglietteria da evidenziare la pericolosità dell’assenza di barriere protettive per gli utenti rispetto alla pista, cosa che in concreto era da escludersi.
Tutti i disegni planimetrici allegati ai verbali delle deposizioni testimoniali indicavano un ben diverso punto d’urto, ubicato ben lontano dalle due “casette” di legno che costituivano la biglietteria.
Sulla scorta delle deposizioni testimoniali era emerso che:
1) la Signora D.S.R. al momento dell’incidente non si trovava affatto nei pressi della biglietteria, bensì vicino al tapis roulant di risalita della pista (testi B., P., B.);
2) l’attrice transitava imprudentemente a piedi, con la borsetta, sulla neve, vicino al tapis roulant (che costituiva un mezzo di risalita per i bambini principianti), priva di alcuna attrezzatura sciistica, ed era stata travolta sulla pista, (testi B., P. verbale della Polizia, s.i.t. S.) dunque in violazione delle principali regole di condotta da tenersi all’interno di una pista da sci (art. 15 L. 363/2003 e art. 32 L.R. Piemonte, 2/2009);
3) vi era discordanza fra i testimoni circa il fatto che al momento dell’investimento, la signora D.S.R. si trovasse dentro o fuori della pista, in quanto i testi B. e P. avevano confermato che la signora stava camminando a piedi su un tratto della pista da sci, comunque più vicino al tapis roulant che alla biglietteria, in luogo non transitabile per i pedoni; il B. (poliziotto soccorritore) aveva analogamente riferito in base alle spontanee dichiarazioni verbalizzate al momento dell’intervento, nell’immediatezza; il teste B., invece (direttore tecnico e di esercizio per Colomion s.p.a. a decorrere dall’anno 1994 in poi) aveva riferito che l’incidente era avvenuto all’esterno della pista, oltre la zona delimitata dalle paline blu ed aveva indicato nello schizzo quale punto d’urto un luogo diverso da quello degli altri due testi.
Tale discordanza non era tuttavia significativa perché sia che l’urto fosse avvenuto nella pista, sia che fosse avvenuto fuori pista, la Colomion s.p.a. non poteva ritenersene responsabile.
Se, infatti, l’investimento era avvenuto fuori pista, la Colomion s.p.a. non poteva avere alcuna responsabilità non essendo gravata da alcun onere di custodia per fatti avvenuti fuori dalle piste da sci. Nel caso contrario, l’essersi avventurata a piedi dentro alla pista da sci costituiva grave violazione delle norme da parte della D.S.R. che interrompeva ogni contributo causale ipotizzabile a carico del gestore.
Quest’ultima tesi, che il primo Giudice attribuiva al teste B., appariva la più attendibile data la specifica competenza tecnica del teste, addetto alle piste e dunque speciale conoscitore delle stesse. Egli aveva altresì riferito che in loco erano presenti pannelli (sia alla biglietteria sia disseminati per tutto il comprensorio) illustranti il divieto di transito a piedi sulle piste, sanzionato dall’art. 15 della legge 363/2003 e dall’art. 32 della L.R. Piemonte n. 2/2009.
Giustamente la convenuta aveva osservato che la normativa riguardante gli obblighi del gestore delle piste di apporre barriere che delimitassero la zona dedicata all’attività sciistica era dettata a tutela dell’incolumità degli sciatori utenti delle piste e non di terzi pedoni.
1)Con un primo gruppo di motivi di gravame, l’appellante deduce inconsistenza, abnormità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado per erronea valutazione delle risultanze istruttorie (testi escussi), nella parte in cui si afferma che la D.S.R. al momento dell’occorso stesse percorrendo a piedi una pista da sci; secondo l’appellante, infatti, detta circostanza di fatto non solo non risulta esser stata provata, anzi, i testi escussi avevano dimostrato il contrario. In particolare il primo giudice aveva ritenuto determinante e maggiormente attendibile, al fine di ritenere provato che l’attrice stesse percorrendo a piedi la pista, proprio la testimonianza del sig. B. che, invece, era il teste che aveva escluso che l’incidente fosse avvenuto dentro la pista e riferito che l’incidente era avvenuto all’esterno della pista delimitata da paline blu.
Il teste aveva allegato uno schizzo eseguito di suo pugno in cui aveva indicato la palinatura a bordo pista, costituita da alcuni pali distanziati fra loro di circa 40 metri, la cui linea immaginaria di unione rappresenta il confine della pista. Alla destra dei pali vi era la pista Baby 1 servita da una sciovia, alla sinistra dei pali la pista Baby 2, servita da un tapis roulant. Il punto di impatto era avvenuto in una zona adiacente ad una rete che delimitava il confine fra la zona facente parte del comprensorio sciistico e l’albergo ad essa retrostante, ove era posizionata una staccionata, ovvero, secondo il teste B., pacificamente in una zona al di fuori di quella delimitata dalla palinatura. Il teste B., che sovrintendeva la predisposizione delle palinature di protezione andava considerato, per la sua specifica conoscenza dei luoghi, attendibilissimo, invece il teste B. sarebbe inattendibile, in quanto impreciso e contraddittorio, il Tribunale nulla aveva detto per giustificare l’attendibilità di tale secondo teste. Invece il B. aveva parlato di reti protettive in punti dove secondo il B., all’epoca non erano ancora state posizionate e vi erano solo palinature, quindi il B. doveva avere sovrapposto nella memoria ricordi più recenti dei luoghi. Aveva pure indicato il punto di impatto in un luogo differente da quello riferito dai due testimoni oculari presenti nell’immediatezza (P. e S.).
Il teste B. aveva escluso che vi fossero cartelli che indicassero ai pedoni le zone percorribili, diversamente da quanto riferito dal teste B.
La deposizione del teste P. era decettiva perché egli da un lato confermava il punto dell’impatto, ma, dall’altro, affermava che l’attrice si trovava sulla pista, in quanto si confondeva a causa della posizione improvvida della palinatura, dato che la distanza fra ogni paletto era tale da far erroneamente credere che quella fosse ancora parte della pista. Proprio per evitare tale equivoco l’anno dopo era stata sostituita a cura di Colomion s.p.a. la rete ai pali. Sarebbe assurdo ritenere che vi fosse una rete interna alla palinatura.
2)Con un secondo gruppo di motivi di appello, D.S.R. deduce, ancora, erroneità della sentenza di primo grado per erroneità nella valutazione delle risultanze istruttorie (testi escussi) nella parte in cui sostiene che la responsabilità della Colomion s.p.a. debba essere esclusa anche laddove si ritenga provato che l’attrice si trovasse, invece, fuori pista al momento dell’investimento; l’appellante insiste sul fatto che il punto dell’impatto tra il Sig. D.S.R. e il Sig. Z.Q. sia da individuarsi in un punto compreso fra la biglietteria di Campo Smith e il campo giochi e gonfiabili posto alle sue spalle, anch’esso gestito dalla Colomion s.p.a., ovvero in uno spazio facente comunque parte del comprensorio della Colomion s.p.a. e di cui la società avrebbe la gestione. Il primo Giudice aveva inspiegabilmente ignorato la deposizione del teste S. che si trovava subito dietro la vittima e che aveva dichiarato che quello era l’unico percorso possibile per i pedoni che volessero andare alla biglietteria o ai gonfiabili, che non vi erano tratti riservati ai pedoni; il primo giudice aveva così travisato le difese dell’attrice, la quale, con l’affermazione che D.S.R. si trovava “nei pressi della biglietteria” non voleva fondare la sua tesi sul presupposto che ella si trovasse a una distanza così ravvicinata alla biglietteria tale da risultare determinante agli effetti dell’affermazione di responsabilità. Dal complesso delle difese risultava, piuttosto, che l’appellante intendeva dire che ella si trovava in “una zona facente parte del comprensorio gestito dalla controparte e destinata al transito di coloro che si recano alla biglietteria per l’acquisto dello skipass, per accompagnare i bambini al punto di raccolta dei maestri di sci e per accompagnare i più piccoli al baby park retrostante la biglietteria”. Il Tribunale aveva male inteso le deposizioni testimoniali anche laddove aveva ritenuto che il punto d’urto fosse più vicino al tapis roulant piuttosto che alla biglietteria.
Inspiegabile era, inoltre, la mancata menzione, da parte della sentenza impugnata, della testimonianza del sig. S., che era stato il primo a prestare soccorso all’investita e camminava a breve distanza dalla vittima, forse dovuta all’omessa percezione visiva del verbale di tale deposizione, per svista del giudicante. Il S. aveva indicato quale punto d’urto un punto assai vicino alla biglietteria, il teste P. un punto a metà strada fra biglietteria e tapis roulant, il teste B. un punto più vicino alla biglietteria che al tapis roulant.
3) Con un terzo gruppo di argomentazioni, l’appellante deduce che, sotto il profilo giuridico, non considerato minimamente dal Tribunale, la società appellata sarebbe responsabile per aver violato le norme speciali di riferimento ( art. 4 L. n. 363/2003 e art. 26 L. Regionale Piemonte n. 2/2009), sebbene fosse tenuta ad obblighi di protezione verso i pedoni transitanti nell’area fuori pista de qua. Il doc. 18 (Pagina Web comprensorio) secondo l’appellante, addirittura invitava gli utenti a recarsi in quell’area e ad accompagnarvi bambini piccoli, trattandosi di zona preposta allo sci di piccoli principianti. Il Tribunale aveva dunque disatteso il principio enunciato dalla giurisprudenza pur richiamata (Cass. 4018/13). Colomion s.p.a. doveva ritenersi responsabile della custodia dell’aera deputata al collegamento con la biglietteria e il baby park in quanto ne disponeva per i propri scopi sociali. Colomion s.p.a. aveva del resto implicitamente ammesso la propria responsabilità, predisponendo, successivamente al sinistro, le reti di protezione atte ad evitare ulteriori infortuni ai pedoni.
E’ vero che, secondo il teste B., le reti erano state posizionate allo scopo di proteggere gli sciatori dall’impatto contro le staccionate che delimitano l’Hotel Rivè, ma tale precauzione valeva anche a protezione dei pedoni che si trovassero a transitare per specifici scopi connessi con l’attività della società che gestiva le piste. La società di gestione aveva obblighi di controllo su determinate fonti di pericolo, e in particolare a favore dei pedoni che stavano ponendo in essere una condotta da cui conseguiva un vantaggio economico per l’odierna appellata. L’area in cui si era verificato il sinistro era infine catalogabile come “percorso di trasferimento”, area innevata di pertinenza del comprensorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2 della Legge regionale 363/03, soggetto a vigilanza e custodia della società di gestione.
Contestava poi, invece, parte appellante, la circostanza riferita sempre dal medesimo teste B., secondo cui la rete di protezione della staccionata che divide il comprensorio della zona di pertinenza dell’hotel adiacente era collocata a un metro circa dalla staccionata e serviva a delimitare proprio la zona che dovevano percorrere i pedoni, in quanto circostanza non capitolata nemmeno dalla convenuta e contraddetta dalla deposizione del S.
Il B. era dunque, ora, su questa circostanza, inattendibile ed incoerente laddove affermava che esisteva un camminamento per pedoni ma che non era segnalato.
4)L’appellata contesta il fondamento delle avversarie difese, indicando come unico responsabile del sinistro lo sciatore investitore, con concorso di colpa grave della danneggiata. Secondo la Colomion s.p.a., il primo Giudice aveva lasciato intendere di ritenere che l’unico responsabile fosse lo sciatore cinese, la danneggiata aveva volutamente indicato “nei pressi della biglietteria” il luogo del sinistro, cercando di “costruire” la responsabilità del gestore, in luogo di quella dello sciatore inesperto, la cui condotta non poteva essere posta a carico del gestore. La sola danneggiata sosteneva che il sinistro fosse avvenuto vicino alla biglietteria, mentre i testimoni l’avevano escluso, ometteva di considerare che le piste da sci non costituiscono luoghi deputati a segnalazioni per i pedoni, dato che sarebbero riservate agli sciatori; la palinatura e la rete a lato pista erano ostacoli sufficienti a tutelare gli sciatori, senza che si potesse creare ulteriori ostacoli artificiali che avrebbero potuto provocare incidenti agli utenti delle piste o addirittura essere fonti di pericolo per gli stessi sciatori (staccionate). La D.S.R. era a piedi in un tratto in cui non avrebbe dovuto essere, ben lontano dalle biglietterie. Errerebbe, ancora, l’appellante, giuridicamente, nel tentare di ribaltare la funzione delle norme di garanzia che fungono a tutela degli sciatori, a tutela invece, dei pedoni. Erroneo sarebbe anche il tentativo di far di considerare come comprensorio sciistico tutta la zona territoriale complessiva, anche esterna.
5)L’appello è infondato.
La parte appellante fa, opportunisticamente, “fluttuare” l’ubicazione della signora D.S.R. al momento dell’urto, a seconda della propria convenienza, interpretando in modo incoerente e talora contraddittorio con le proprie stesse tesi le deposizioni testimoniali (ad esempio laddove dapprima taccia il teste B. di elevata attendibilità quando colloca la posizione della vittima in un certo punto, fuori pista, per poi indicarlo come inattendibile, quando lo stesso teste riferisce invece, di un camminamento riservato ai pedoni in luogo differente da quello ove collocava la posizione della signora), sconfessando le proprie stesse difese di primo grado e non tenendo conto dei rigorosi principi giuridici già richiamati in prime cure.
Premesso, infatti, che l’inquadramento giuridico della causa è qui limitato all’art. 2043 c.c., sulla scorta della qualificazione della domanda operata nella sentenza impugnata, come radicata dall’attrice, senza censure sul punto in questo grado, l’appellante non contesta che gravi a suo carico, alla stregua di tale titolo e dell’art. 2697 c.c., la prova di tutti i requisiti dell’illecito. Dunque, in questo caso, vertendosi su un’ipotesi di responsabilità omissiva colposa da parte del gestore della pista da sci, gravava sulla danneggiata la rigorosa prova della sussistenza in capo a Colomion s.p.a. di specifici obblighi di tutela e protezione a favore dei pedoni- non utenti delle piste- in relazione ad un ben preciso punto in cui la signora fosse stata investita, quale presupposto primo della successiva ricostruzione del nesso causale giuridico fra investimento, avvenuto pacificamente ad opera di un terzo soggetto estraneo al processo e la società convenuta.
A tal proposito osserva la Corte che la signora D.S.R. non ha mai indicato in atti la ragione per cui si trovasse (pacificamente ) a piedi nel luogo ove è stata investita (solo dal verbale della Polizia di Bardonecchia risulta, indirettamente, che la signora avesse accompagnato il proprio nipotino, P.L. che tuttavia non si sa nemmeno se sciasse o meno o se fosse con la nonna al momento dell’investimento), non risulta, allo stato, avere acquistato alcun biglietto o ski-pass alla biglietteria e dunque non può essere considerata, ad alcun effetto, un’utente della pista o degli impianti, ma ha radicato la domanda sulla scarna premessa che ella si trovasse, come già rilevato nella sentenza impugnata, “nei pressi della biglietteria di Campo Smith nella località sciistica Colomion di Bardonecchia “. Ella ha successivamente riferito di essere stata travolta dallo sciatore asiatico che percorreva la pista Baby 1 e che aveva completamente perso il controllo degli sci, il quale era poi andato a sbattere violentemente contro le reti che delimitavano la proprietà dell’Hotel Rivè adiacente alle piste gestite da Colomion s.p.a..
Insisteva l’attrice negli atti di primo grado su questo specifico particolare, appositamente, accentuando l’allegato profilo di responsabilità di Colomion s.p.a. per non avere predisposto reti protettive a tutela delle persone che si trovassero alla base della pista da sci, ove era avvenuto l’investimento, in particolare per avere omesso di delimitare la pista da sci e spiegando la sussistenza del nesso causale con tale omissione in forza del rilievo secondo cui, se Colomion s.p.a. avesse delimitato la pista con apposite barriere protettive (cosa che non aveva fatto perché le reti contro cui era andato a finire lo sciatore erano state apposte dall’Hotel e non dalla società), il sig. Z. non l’avrebbe travolta. Riteneva a carico del gestore l’onere di provare che l’utente potesse percepire ed evitare la fonte del pericolo.
Sebbene sia condivisibile il rilievo che, apparentemente, l’estensore della sentenza impugnata abbia confuso le deposizioni dei testi B. e B., avendo il primo e non il secondo, collocato l’investimento all’interno della pista, la correzione in tal senso del provvedimento non conduce, ugualmente, all’accoglimento del gravame, non essendo intaccato il fondamento dell’ineccepibile ragionamento giuridico secondo cui, all’esito dell’istruttoria, vuoi che la signora si trovasse, al momento dell’urto, dentro la pista da sci, vuoi che fosse fuori pista, va esclusa una qualsivoglia responsabilità della Colomion s.p.a., non potendosi ravvisare in capo alla società che gestisce il comprensorio sciistico de quo, alcun obbligo di protezione esasperata a tutela dei terzi che invadano a piedi le piste da sci in violazione di ogni regola normativa e di prudenza (in primis la legge nazionale sull’attività sciistica citata da ambedue le parti, il cui art. 15 sancisce senza dubbio il divieto per i pedoni di percorrere a piedi le piste, salvo i casi di urgente necessità, qui nemmeno ventilata) ovvero a tutela dei terzi pedoni che transitino fuori pista in zone in cui, al di là dell’esistenza o meno di “camminamenti riservati”, non sussiste alcun obbligo giuridico di controllo da parte di una società privata.
E l’appellante è sicuramente consapevole di ciò, tant’è vero che, per l’appunto, in primo grado si è auto-collocata “nei pressi della biglietteria” e attualmente, all’esito negativo dell’istruttoria, che ha dimostrato che la D.S.R. era da tutt’altra parte, offre la suggestiva prospettazione del dovere del gestore di tutelare gli utenti che acquistino alla biglietteria gli ski pass e si aggirino per il comprensorio, così contribuendo economicamente a vantaggio dell’attività economica del gestore medesimo. Prospettazione che meglio si attaglierebbe ad una domanda a titolo contrattuale, pur non mutando tale eventuale diversa qualificazione l’esito del processo e ben diversa da quella proposta in primo grado.
Non risulta, tuttavia, come già anticipato sopra, che la signora D.S.R. fosse una utente, non consta che stesse comprando alcunché alla biglietteria ed ella non ha affatto provato di essersi trovata vicino, nei pressi, davanti o dietro alla “casetta” e nemmeno alla rete dell’Hotel Rivè, ove si sarebbe arrestato lo sciatore maldestro, successivamente all’investimento, Hotel che, in realtà, si trova dalla parte opposta rispetto all’area individuata dalla maggior parte dei testi, in cui la signora è stata investita, ragion per cui l’identità del soggetto che ha successivamente implementato quella recinzione non è minimamente rilevante.
I motivi di appello invocano una ricostruzione dello scenario del sinistro differente da quella effettuata in prime cure, tuttavia, anche partendo dalla premessa affermata dalla stessa parte, della piena attendibilità del teste B. allorchè illustra la posizione in cui si trovava la signora al momento dell’investimento (fuori della pista), premessa alquanto inusuale, tenuto conto della qualità professionale del testimone (direttore tecnico e di esercizio di Colomion s.p.a. fin dal 1994) , per cui in teoria pur sarebbero stati ipotizzabili, da parte della danneggiata, profili (mai sollevati) di inattendibilità o incapacità del medesimo in quanto teorico responsabile dei tracciati delle piste per Colomion s.p.a., non si giunge ugualmente all’accoglimento della domanda.
Il B. ha indicato, nello schizzo allegato alla deposizione e sulla fotografia dei luoghi prodotte dall’attrice, che tutti i testi hanno indicato come riproducente condizioni diverse da quelle del momento dei fatti , come punto d’urto, una zona assai distante dalla biglietteria (per intendersi, considerando il punto di vista di chi guarda foto e schizzo, cioè al contrario dello sciatore, a sinistra della pista baby 1 e a destra della pista baby 2, in pratica a metà fra le due piste destinate ai principianti e delimitate dagli appositi paletti previsti dalla normativa richiamata, mentre la garitta della biglietteria si trova all’estrema destra, oltre alla pista baby 1, e l’hotel con la sua rete ancora più a destra.
Secondo tale deposizione, che parte appellante difende come utile, attendibile e rilevante ai fini della determinazione della posizione della vittima, questa era comunque ubicabile in una specie di ideale triangolo creato dal tracciato dei pali che delimitavano le due piste, in scarsa pendenza, utilizzate dai principianti , in un punto assolutamente non pertinente alla zona della biglietteria e al di qua della staccionata di protezione, ovvero in un punto, fuori pista, ove non si comprende affatto cosa mai stesse facendo la signora e la cui invasione da parte dello Zhao, con le modalità descritte dal teste oculare verbalizzato dalla Polizia (cfr. s.i.t. S.), cioè la deviazione totale dalla traiettoria fin dalla partenza, in una pendenza da baby, urlando tutto il tempo, appare aberrante e non imputabile al gestore.
Il B. non era però presente ai fatti e ha risposto, de relato, su circostanze apprese dai suoi “capiservizio”.
Occorre dunque valutare anche le altre deposizioni.
I testimoni oculari presenti, dei quali il poliziotto B. ha raccolto le prime dichiarazioni hanno reso dichiarazioni non del tutto sovrapponibili fra loro.
Il B., intervenuto con il collega B., ha dichiarato di avere trovato la vittima ancora in loco a terra, quando è arrivato e che l’incidente era avvenuto alla fine del campo scuola, sempre sul lato sinistro per chi guarda la foto, dove c’era una rete di protezione che protegge il tapis roulant, sulla sinistra dell’unico albero esistente, dunque, non così distante, in realtà, dal punto indicato dal B., ma in piena pista da sci, vicino al tapis roulant (cfr. schizzo e foto 14). Il B. ha riferito di avere ivi rinvenuto i testimoni presenti e di averli escussi.
Il teste potrà anche avere confuso, ex post, frequentando le piste ogni anno, le recinzioni con i pali, nel ricordo, ma il punto dell’impatto da lui disegnato è comunque corrispondente, grosso modo, almeno per quanto riguarda l’area, a quello indicato anche dei testi P. e B.. E trattandosi di un Agente di P.S. addetto al soccorso sulle piste, intervenuto quasi nell’immediatezza del sinistro, la sua deposizione e il verbale da questi redatto sono sicuramente attendibili.
P., Agente di Polizia Municipale del Comune di Bardonecchia, lo colloca infatti dalla stessa parte, all’incirca nella stessa zona ed è stato chiarissimo nell’affermare che la signora era stata travolta dentro alla pista, anche perché lui, invece, stava ivi camminando con gli sci , che la zona dove c’è stato l’incidente non era vicino alla biglietteria e che la biglietteria si trova fuori della pista (cfr. Foto 14-15 e schizzo allegato al verbale).
Ed infine, il già menzionato S., testimone oculare sentito anche in sede giudiziaria, esclude, come altri testi, che all’epoca vi fosse la staccionata, indicando invece al suo posto una rete di delimitazione della pista, ma colloca il punto d’urto, unico fra i testi, all’estrema destra dell’immagine raffigurata dalla foto n. 12, ovvero dalla parte opposta a quella individuata da tutti i precedenti testimoni, cioè a ridosso della rete che delimita l’area sulla destra (per chi guarda la foto), ma assai più a valle della biglietteria, cioè sul campetto pianeggiante che precede la pista, dunque assolutamente fuori pista, in una zona senz’altro praticabile dai pedoni ma non suscettibile di alcun controllo o intervento da parte di Colomion s.p.a., alla quale non può essere richiesto certo di recintare tutta B. di sbarrare il fondo pista con barriere contro cui gli sciatori possano andare ad infrangersi, specie quelli inesperti.
Dunque la deposizione di tale teste non è assolutamente sovrapponibile a quella del B. e le stesse dell’appellante sono insanabilmente contraddittorie ed imprecise in merito alla reale posizione della signora al momento dell’investimento.
- e P. hanno, peraltro, confermato la presenza di cartelli all’inizio dell’area sportiva indicanti il catalogo delle regole di prudenza che chi frequenti comprensori sciistici devono osservare, D.S.R. compresa.
In qualunque delle posizioni indicate dai testi la signora si trovasse, non è affatto possibile ritenere che la signora si trovasse in “un’area di trasferimento”, concetto con cui la legge regionale n. 2 /2009, che, in sintonia con la legge nazionale di cui è attuazione, esclude la responsabilità del gestore per incidenti avvenuti fuori pista, individua all’art. 4 i c.d.” percorsi di trasferimento” come tracciati che collegano aree sciabili differenti e annessi servizi, segnalati e controllati anche ai fini della verifica e della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli atipici”.
E’ intuitivo che tale concetto non si attagli minimamente all’area antecedente al campo scuola o alla situazione de qua.
La sentenza impugnata merita dunque conferma, non essendovi luogo per ulteriori dissertazioni giuridiche, salvo ricordare il divieto normativo di transito sulle piste da parte dei pedoni, la non esigibilità da parte di Colomion s.p.a. di recinzioni che addirittura siano pericolose per gli utenti alla cui protezione sarebbero dedicate, e cioè gli sciatori, ponendosi i pedoni che camminino sulle piste loro stessi come fonte di pericolo per chi scia, l’insussistenza di obblighi di controllo del gestore privato al di fuori delle aree sciabili.
Si ricorda, infine, come l’art. 23 della legge regionale n. 2 del 2009 imponga al gestore di recintare le piste e suddividerle l’una dall’altra con idonea palinatura attuata tramite l’apposizione di aste a sezione circolare e prive di spigoli e che essa può essere omessa solo nei tratti in cui vi siano, ai bordi della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza e nei tratti di raccordo fra le piste, con prevalenza o quantomeno equipollenza di palinatura e reti. La palinatura divisoria delle piste era all’epoca del fatto debitamente presente.
L’art. 26 della medesima legge esclude poi tout court la responsabilità del gestore, al comma 5, per fatti occorsi durante l’esercizio di attività sciistiche o collaterali, nelle aree sciabili o in quelle adiacenti, ad opera di soggetti terzi, esattamente come nel caso di specie.
L’appello viene dunque rigettato.
6)Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante, con liquidazione effettuata a norma del d.m. 55/14, parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda, fasi di studio, introduttiva e decisoria e così complessivi € 6.615, come da nota spese in atti, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA come per legge.
Si rileva, infine, che, a norma dell’art. 13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell’introduzione, da parte dell’art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L228 cit.), “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell’art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell’improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l’applicazione di tale obbligo di pagamento a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d’Appello,
definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
Rigetta l’appello proposto da D.S.R. avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 353/2018 pubblicata il 25/01/18.
Dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di secondo grado a favore della parte appellata, spese che liquida in complessivi € 6.615 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% e oltre a CPA ed IVA come per legge e successive occorrende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 , a carico della parte appellante
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 7/05/2019 dalla Terza Sezione Civile della Corte d’Appello di Torino.