CORTE D’APPELLO DI MILANO; sentenza 15 febbraio 2006, n. 388

CORTE D’APPELLO DI MILANO; sentenza 15 febbraio 2006, n. 388; Pres. Odorisio, Est. Piombo; I D. (Avv. Scandura, Naso) c. S.I.B. (Avv. M.C.) Riforma Trib. Sondrio 25 giugno 2003, n. 296

 

Responsabilità civile – Sci – Seggiovia – Gestore area sciabile – Contratto di trasporto – Responsabilità del gestore – Sussiste – Concorso di colpa del trasportato – Non sussiste

 

Il gestore di un’area sciabile attrezzata risponde ai sensi dell’art. 1681 c.c. dei danni subiti da uno sciatore che viene colpito dal sediolino della seggiovia subito dopo essere sbarcato, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella specie, una sciatrice immediatamente dopo lo sbarco dalla seggiovia è stata colpita dal seggiolino asseritamente per non aver potuto spostarsi dalla traiettoria essendo stata ostruita la pista da sci. La Corte d’appello ha riformato la sentenza di prime cure la quale, ritenendo estinto il contratto di trasporto dopo lo sbarco, aveva rigettato la domanda giudiziale in ragione del fatto che l’attrice non aveva soddisfatto l’onere probatorio che incombeva su di lei. Viceversa, la sentenza di secondo grado, muovendo dal presupposto che il contratto di trasporto esplica i suoi effetti fintanto che perdura l’effetto inerziale della spinta anche dopo il distacco materiale del passeggero dal seggiolino, ha accolto le istanze dell’attrice appellante nella misura in cui il gestore dell’impianto non ha fornito la prova liberatorio ai sensi dell’art. 1681 c.c.)

 

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Testo della sentenza

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