CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 8 febbraio 2005 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 8 febbraio 2005 (decisa il); Pres. Nuzzi, Est. Paolucci; XXX (Avv.ti Ruberti, Scanferlato, De Finis) c. YYY (Avv.ti Weis, Marchetti). Conferma Trib. Trento, Sez. di Tione, 16 gennaio 2004, n. 5/2004.
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore posizionato a valle – Colpa – Non sussiste – Onere probatorio – Non assolto
Poiché lo sci non è annoverato tra i veicoli soggetti alla disciplina del codice della strada, non si applica l’art. 2054, ma l’art. 2043 e incombe, pertanto, sull’attore l’onere di provare la responsabilità del convenuto. Tale onere non può ritenersi assolto là dove vi siano testimonianze discordanti parimenti attendibili (Per la fattispecie si veda Trib. Trento, sez. di Tione, 16 gennaio 2004, n. 5/2004. Avverso tale sentenza promuove appello l’attore soccombente lamentando una disparità di considerazione delle varie testimonianze. Poiché la Corte d’appello ritiene che l’attore appellante non abbia fornito la prova dei fatti a fondamento della sua tesi, respinge l’appello, confermando la sentenza di primo grado).
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata