CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 10 novembre 1984, n. 340
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 10 novembre 1984, n. 340; Pres. DELUCA, Est. PRADI, O. M. (avv. HANS) c. K. s.p.a. (avv.ti GOSTNER, PAOLETTO). Conferma Trib. Bolzano, 10 agosto 1983.
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Infortunio del trasportato – Responsabilità – Sussiste
Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore di seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di salita sul seggiolino se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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