CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 11 gennaio 2000 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 11 gennaio 2000 (decisa il);Pres. CORDELLA, Est. CHIARO; XXX (Avv.to DONNARUMMA) c. YYY (Avv.to WEGHER) e AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (Avv.TI MENGONI F., MENGONI S.) c. XXX (Avv.to DONNARUMMA) e YYY (Avv.to WEGHER). Riforma parzialmente Trib. Trento, 26 maggio 1998, n. 423/1998
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Velocità inadeguata – Colpa – Sussiste
Nel caso di scontro tra sciatori, lo sciatore proveniente da monte che non tiene una velocità adeguata alle proprie capacità ed allo stato dei luoghi è unico responsabile dei danni cagionati ad altro sciatore posizionato più a valle, se questi scia lentamente ed in modo prevedibile. (Per la fattispecie si veda Trib. Trento, 26 maggio 1998, n. 423/1998. Avverso detta sentenza propone appello sia il soccombente XXX, sia l’azienda provinciale per i servizi sanitari. La Corte riunisce i due giudizi, ritenendo inammissibile l’appello del minore soccombente ed accogliendo l’appello dell’A.P.S.S., basata su elementi processuali relativi ai vari tipi di intervento che essa può esercitare)
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata