CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 12 febbraio 1992, n. 31
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 12 febbraio 1992, n. 31; Pres. ORLANDI, Rel. LAGEDER; Imp. X (avv. R. GIUDICEANDREA; per la p.c. avv. MARSEILER). Riforma Pret. Bolzano, 31 gennaio 1990
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Eccessiva velocità – Amnistia
Costituiscono norme di comune prudenza che lo sciatore adegui la velocità alle proprie capacità tecniche, alle condizioni della neve, alle difficoltà e all’affollamento della pista, alla visibilità, e che lo stesso, se a monte, scelga la traiettoria di discesa in modo da evitare il pericolo di collisione con lo sciatore a valle, che ha la precedenza rispetto allo sciatore a monte. Risponde, quindi, del reato di cui all’art. 590 c.p. chi, procedendo con gli sci ad eccessiva velocità, investa uno sciatore a valle, procurandogli delle lesioni. Trattandosi, però, di reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al DPR n. 865/1986, l’imputato deve essere prosciolto. Restano ferme le statuizioni civili.
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