CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 12 novembre 1992, n. 353

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 12 novembre 1992, n. 353; Pres. CORDELLA, Est. DIEZ; RFD (Avv.ti MASINI, DEVIGLI) c. ZM (Avv.ti ROSSLER, EGHENTER). Riforma parzialmente Trib. Bolzano, 26 gennaio 1990.

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Investimento di sciatore fermo a bordo pista – Colpa dello sciatore investitore – Sussiste

 

Uno sciatore che, nel corso di una discesa, investe un altro sciatore fermo a bordo pista, risponde dei danni che gli cagiona (nella specie, uno sciatore minorenne minore investe un altro sciatore fermo a bordo pista; il Giudice di primo grado condanna il minore riconoscendogli piena responsabilità. Il soccombente appellante chiede che venga riconosciuta la responsabilità dello sciatore danneggiato nella misura in cui avrebbe attraversato ortogonalmente ed in modo imprevedibile la pista, ma non prova la circostanza. La parte appellata contesta la legittimazione ad appellare del minore in quanto in primo grado era stato rappresentato dal padre e chiede il rigetto nel merito dell’appello. La Corte d’appello riforma nel quantum la sentenza di primo grado, confermandola nell’an in cui si afferma una triplice violazione da parte del convenuto del decalogo dello sciatore).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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