CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 13 gennaio 1994, n. 7
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 13 gennaio 1994, n. 7; Pres. Rel. CORDELLA; Imp. X (avv. RIZZATI, per la p.c. AMADORI). Riforma Pret. Rovereto, 25 marzo 1993
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Eccessiva velocità – Condanna
Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori a valle. Lo sciatore che, procedendo ad eccessiva velocità, investa un altro utente della pista che proceda lentamente, risponde delle lesioni provocate a quest’ultimo. (Nella specie, la vittima stava sciando lentamente a zig-zag quando uno sciatore, avendo preso velocità – in quanto sciava dritto su una pista rossa, e per lo più ghiacciata-, la investiva).
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