CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 14 novembre 2000 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 14 novembre 2000 (decisa il); Pres. Est. LUCHINI, X. s.p.a. (avv.ti SANGIORGIO, FASSINO) c. Z. Impianti a fune s.r.l. (avv. LARENTIS). Conferma Trib. Trento, 16 dicembre 1998.
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Presenza di ghiaccio sulla rampa di discesa – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Fatto colposo del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità.
Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che sussiste un obbligo di collaborazione dello sciatore trasportato il quale deve tenere una condotta responsabile e prudente in cui il vettore stesso possa riporre un ragionevole affidamento, il gestore di impianti sciistici di risalita non è responsabile del danno subito dal trasportato che sia interamente riconducibile alla sua condotta imperita.
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