CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 16 dicembre 2003 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 16 dicembre 2003 (decisa il), Pres. Luchini, Est. Rizzo, X. s.p.a. (avv. Francesconi, Pontrelli) c. Z. s.r.l. (avv. Niccolini). Riforma Trib. Trento, sez. dist. Cavalese, 15 novembre 2002.
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità per danni – Fatto del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità
Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore trasportato in fase di discesa dal mezzo per l’omesso tempestivo arresto dell’impianto in caso di pericolo da parte del personale addetto (nella specie, viene riformata la sentenza di primo grado che negava il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da parte del gestore vantato da una sciatrice che subiva un infortunio per essersi buttata in ritardo dalla seggiovia sulla base dell’accertamento che l’evento danno fosse da attribuire interamente all’attrice, la quale tardava nel sollevare la sbarra di protezione per sua distrazione e a causa di un mal posizionamento dei suoi bastoncini; il giudice d’appello, al contrario, ravvisa l’attribuzione causale dell’evento al fatto che gli addetti alla stazione di arrivo della seggiovia non abbiano provveduto tempestivamente ad arrestare l’impianto nonostante il pericolo per l’incolumità dei trasportati, ed indipendentemente dal fatto che alla situazione di pericolo avesse contribuito la danneggiata.
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