CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 18 novembre 1998, n. 606
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 18 novembre 1998, n. 606; Pres. CICCARELLI, Rel. AVOLIO; Imp. X (avv. CAVACECE). Riforma Pret. Trento, 16 febbraio 1998
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Eccessiva velocità del secondo – Condanna
Costituisce una norma di elementare prudenza che compete allo sciatore “a monte” regolare la propria discesa in relazione alle proprie capacità tecniche, oltre che alle condizioni generali della pista, in guisa tale da essere in condizione di arrestarsi tempestivamente a fronte dell’insorgenza di turbative (per esempio, presenza di bambini o di persone infortunate), che non possono essere ritenute eccezionali o imprevedibili, e dunque di per sé tali da escludere ogni relazione causale fra condotta ed evento. Pertanto, risponde del reato di cui all’art. 590 c.p. lo sciatore che, a causa della sua eccessiva velocità, investa un altro sciatore, procurandogli delle lesioni. (Nella specie, l’imputato, procedendo a forte velocità con lo snowboard, perdeva il controllo della tavola da neve ed investiva una sciatrice, ferma a valle).
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