CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 21 gennaio 1998, n. 442

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 21 gennaio 1998, n. 442; Pres. Cordella; Est. Cordella; X (Avv. De Leo, DE PILATI) c. Maestro (Avv. Stefenelli) e Scuola di sci (Avv. Stefenelli). Conferma Trib. Trento 4 maggio 1995.

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Fondamento

 

Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità extracontrattuale – Colpa – Non sussiste

 

La responsabilità del maestro di sci per gli infortuni subiti dai propri allievi rinviene la propria disciplina nell’art. 2043 c.c., restando a carico del danneggiato l’onere di provare la colpa di chi ha cagionato il danno. Non potrebbero, infatti, trovare applicazione alla fattispecie né l’art. 2050 c.c., poiché l’attività sciistica, praticata con mezzi ed in condizioni normali, non è considerabile un’attività pericolosa, né l’art. 2048, comma 2, c.c., trovando quest’ultimo applicazione limitatamente ai casi in cui l’allievo cagioni ad altri un danno ingiusto, ma non qualora egli procuri una lesione a sè stesso. (1)

 

Il maestro di sci non risponde dei danni subiti dall’allievo nell’ambito di esercitazioni adeguate alle sue capacità tecniche, né può essere considerato responsabile per gli incidenti che rientrano nel normale rischio insito nell’attività sportiva praticata (nella specie, l’appellante espone che, nel corso di una lezione di sci individuale, veniva condotta dal maestro su una pista ghiacciata e provvista di cunette, nel percorrere la quale ella cadeva riportando un grave trauma al ginocchio sinistro. La sciatrice assume che la responsabilità dell’evento lesivo occorsole sia da imputare alla condotta colposa del maestro di sci, il quale non aveva adottato le cautele necessarie onde consentire ad un’allieva principiante, quale l’attrice si definiva, di superare senza danni il punto critico in cui si era verificata la caduta. Nel caso di specie, la Corte ritiene che nessun addebito possa muoversi al maestro per aver condotto la propria allieva su una pista che si presentava, soltanto per alcuni tratti, ghiacciata e provvista di cunette, giudicando simili ostacoli inconvenienti intrinseci al tipo di sport in questione e ritenendo che l’apprendimento dell’attività sciististica richieda inevitabilmente che vengano affrontate e superate difficoltà di questo genere). (2)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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