CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 23 aprile 1992, n. 160

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 23 aprile 1992, n. 160; Pres. AGNOLI, Rel DIEZ; Imp. X (avv. PISANI). Riforma Pret. Cavalese, 12 ottobre 1989

 

Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di uno sciatore ad opera di un altro sciatore – Eccessiva velocità – Amnistia

 

Rappresenta una norma di comune prudenza, oltre ad essere contenuta nel decalogo Fisi, che colui che discende una pista deve badare ad evitare gli sciatori -più lenti- che lo precedono, effettuando il sorpasso senza interferire con la loro traiettoria. Risponde, quindi, del reato di cui all’art. 590 c.p. chi, procedendo con gli sci ad eccessiva velocità, investa uno sciatore a valle, procurandogli delle lesioni. Trattandosi, però, di reato rientrante nell’ambito di applicazione dell’amnistia di cui al DPR n. 865/1986, l’imputato deve essere prosciolto. Restano ferme le statuizioni civili.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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