CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 23 luglio 2002 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 23 luglio 2002 (decisa il); pres. Est. Luchini, x. (avv.ti stocco, corona) c. Funivia z. S.p.a. (avv. A beccara). Riforma trib. Trento, 27 febbraio 2001.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Sciatore fermo sulla pista – Investimento da parte del toboga condotto da un addetto al soccorso – Responsabilità di padroni e committenti – Sussistenza.

 

Posto che nella responsabilità di padroni e committenti non assume alcun rilievo il titolo in base al quale taluno svolge in posizione di subordinazione un’attività per conto di altri, il gestore di impianti sciistici è responsabile del danno subito da uno sciatore per essere stato investito da un addetto al soccorso sulle piste che offra tale servizio del quale il gestore stesso si avvale per il conseguimento di un proprio interesse(nella specie, la Corte d’Appello, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2049 c.c. del gestore degli impianti sciistici per il fatto di un addetto al servizio di soccorso sulle piste).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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