CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 24 maggio 2002, n. 256
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 24 maggio 2002, n. 256; Pres. Garibba, Est. Avolio, imp. X (avv. Antolino) Riforma Trib. Trento sez. dist. Tione, 15 giugno 2001
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Violazione dell’obbligo di vigilanza – Mancata adozione di cautele – Condanna
Risponde di lesioni colpose il maestro di sci che consenta ad un bambino suo allievo di percorrere a sci uniti e a velocità sostenuta una pista di media pendenza, pur avendo percepito la presenza di una bambina lungo la traiettoria. Tale responsabilità si configura sia per la violazione dell’obbligo di vigilanza ex art. 2048 co. 2 c.c., sia per la mancata adozione delle cautele e per la mancata comunicazione delle direttive idonee a scongiurare il pericolo che può incontrarsi nel caso di discesa c.d. libera, caratterizzata da precaria visibilità e massima velocità.
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