CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 3 dicembre 2002 (decisa il) – R.G. n. 456
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 3 dicembre 2002 (decisa il) – R.G. n. 456; Pres. Luchini, Est. Rizzo, X (avv.ti Chiozza, Radice) c. Z. s.p.a. (avv. Fronza). Conferma Trib. Trento 4 agosto 2001.
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Infortunio di uno sciatore – Collisione con un manufatto in muratura posto al di fuori del tracciato – Assenza di misure protettive – Comportamento negligente, imprudente ed imperito del danneggiato – Interruzione del nesso di causalità.
Posto che il gestore di impianti sciistici non risponde dei danni subiti dagli sciatori in fase di discesa né a titolo contrattuale né a titolo di custode della cosa, bensì secondo l’ordinario regime di responsabilità extracontrattuale, il gestore medesimo non è responsabile del danno subito dallo sciatore per aver colliso contro un manufatto posto al di fuori del tracciato e non dotato di sufficienti misure di protezione allorquando la collisione sia addebitabile interamente al comportamento colposo del danneggiato stesso (nella specie, il giudice del gravame conferma la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria mossa nei confronti del gestore degli impianti sciistici dai rappresentanti legali dello sciatore minore per i danni riportati da quest’ultimo per essere venuto a collidere contro una casetta in muratura posta al di fuori della pista e sprovvista di adeguate protezioni dagli urti, essendo emersa in giudizio la prova che il sinistro era interamente riconducibile al comportamento imprudente del minore).
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